{"id":17909,"date":"2014-07-17T11:45:56","date_gmt":"2014-07-17T09:45:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.brundisium.net\/brun\/?p=17909"},"modified":"2016-04-18T16:55:45","modified_gmt":"2016-04-18T14:55:45","slug":"gestione-rifiuti-il-consiglio-di-stato-da-ragione-al-comune-e-rimette-in-sella-aimeri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/gestione-rifiuti-il-consiglio-di-stato-da-ragione-al-comune-e-rimette-in-sella-aimeri\/","title":{"rendered":"Gestione Rifiuti: il Consiglio di Stato d\u00e0 ragione al Comune e rimette in sella Aimeri"},"content":{"rendered":"<p>Monteco non aveva nessuna corsia preferenziale per l&#8217;affidamento del servizio della gestione rifiuti del Comune di Brindisi, pertanto l&#8217;amministrazione adriatica\u00a0non ha commesso alcuna irregolarit\u00e0 nell&#8217;indire\u00a0un\u00a0bando di\u00a0gara ed affidare il servizio alla societ\u00e0 Aimeri, societ\u00e0 del gruppo Biancamano Spa (quotato in borsa), unica partecipante alla procedura di selezione.<\/p>\n<p>E&#8217; questo il succo dell&#8217;ordinanza n. 3115\/2014 emessa dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato in totale riforma di quanto deciso dal Tar Puglia &#8211; sezione staccata di Lecce. I giudici salentini, nella scorsa primavera\u00a0avevano dato\u00a0ragione a Monteco e, di fatto, avevano sancito in via cautelare la proroga del servizio all&#8217;azienda di Campi Salentina alle stesse condizioni delle precedenti proroghe concesse dalle precedenti\u00a0amministrazioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La decisione assunta ieri\u00a0rappresenta\u00a0una netta vittoria di Aimeri e del Comune di Brindisi, difeso dall&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani, contro la Monteco S.r.l., difesa dall&#8217;avv. Angelo Clarizia.<\/p>\n<p>Il Tar di Lecce avevano accolto il ricorso della Monteco ritenendo che la legge regionale 24\/2012 prevedesse &#8220;il divieto per i comuni di indire nuove procedure di gara per l&#8217;assegnazione dei servizi di igiene urbana&#8221;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il\u00a0Consiglio di Stato &#8211; entrando nel merito della questione &#8211; \u00e8 di avviso totalmente opposto.<\/p>\n<p>Secondo il relatore Nicola Gaviano &#8220;il contratto di Monteco \u00e8 da tempo scaduto, e non risulta essere intervenuta l\u2019autorizzazione dell\u2019Autorit\u00e0 d\u2019Ambito posta \u2013almeno in apparenza- quale condizione della prorogabilit\u00e0 della commessa&#8221;.<\/p>\n<p>Per\u00a0questo motivo&#8221;ritenuto che il Comune non sembra tenuto sotto alcun profilo a prendere in particolare considerazione la posizione&#8221; della Monteco &#8220;rispetto a quella di ogni altro operatore del settore&#8221;, &#8220;il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado&#8221;.<br \/>\nNon solo. Monteco \u00e8 condannata a rimborsare al Comune di Brindisi le spese processuali liquidate in \u20ac. 4.000,00.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La sentenza \u00e8 chiara e mette ordine in un settore che ha generato troppe polemiche e &#8211; per alcuni &#8211; ha fortemente condizionato l&#8217;Amministrazione Consales. Adesso occorre osservare quali saranno le determinazioni conseguenti tenendo presente che\u00a0non appaiono\u00a0sussistere\u00a0la condizioni\u00a0di legge per un ricorso in Cassazione da parte della Monteco\u00a0sul provvedimento cautelare.<\/p>\n<p>Una cosa \u00e8 certa: a questo punto &#8211; in attesa della decisione definitiva sul merito\u00a0&#8211; il Consiglio di Stato ha\u00a0scongiurato il rischio per il Comune di Brindisi di dover corrispondere il risarcimento danni milionario richiesto dall&#8217;Aimeri dopo\u00a0l&#8217;emissione della\u00a0sentenza del Tar di Lecce.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cQuanto stabilito dal Consiglio di Stato \u2013 ha affermato il Sindaco Mimmo Consales \u2013 costituisce la conferma che il Comune di Brindisi non aveva torto nel momento in cui \u00e8 stata emessa una ordinanza per affidare il servizio ad una azienda diversa dalla Monteco. Adesso valuteremo il da farsi con i nostri legali\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Angela Gatti<\/p>\n<p>Pubblicato il: 17 Lug, 2014 @ 11:45<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Monteco non aveva nessuna corsia preferenziale per l&#8217;affidamento del servizio della gestione rifiuti del Comune di Brindisi, pertanto l&#8217;amministrazione adriatica\u00a0non ha commesso alcuna irregolarit\u00e0 nell&#8217;indire\u00a0un\u00a0bando di\u00a0gara ed affidare il servizio alla societ\u00e0 Aimeri, societ\u00e0 del gruppo Biancamano Spa (quotato in borsa), unica partecipante alla procedura di selezione. E&#8217; questo il succo dell&#8217;ordinanza n. 3115\/2014 emessa dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato in totale riforma di quanto deciso dal Tar Puglia &#8211; sezione staccata di Lecce. I giudici salentini, nella scorsa primavera\u00a0avevano dato\u00a0ragione a Monteco e, di fatto, avevano sancito in via cautelare la proroga del servizio all&#8217;azienda di Campi Salentina alle stesse condizioni delle precedenti proroghe concesse dalle precedenti\u00a0amministrazioni. &nbsp; La decisione assunta ieri\u00a0rappresenta\u00a0una netta vittoria di Aimeri e del Comune di Brindisi, difeso dall&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani, contro la Monteco S.r.l., difesa dall&#8217;avv. Angelo Clarizia. Il Tar di Lecce avevano accolto il ricorso della Monteco ritenendo che la legge regionale 24\/2012 prevedesse &#8220;il divieto per i comuni di indire nuove procedure di gara per l&#8217;assegnazione dei servizi di&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":5650,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[1340,37,67],"class_list":["post-17909","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-aimeri","tag-comune-di-brindisi","tag-monteco"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17909","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17909"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17909\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":69690,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17909\/revisions\/69690"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5650"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17909"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17909"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17909"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}