{"id":180741,"date":"2020-12-23T16:39:36","date_gmt":"2020-12-23T15:39:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.brundisium.net\/?p=180741"},"modified":"2020-12-23T16:39:36","modified_gmt":"2020-12-23T15:39:36","slug":"botti-di-capodanno-lordinanza-di-divieto-del-comune-di-mesagne","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/botti-di-capodanno-lordinanza-di-divieto-del-comune-di-mesagne\/","title":{"rendered":"Botti di Capodanno: l&#8217;ordinanza di divieto del Comune di Mesagne"},"content":{"rendered":"<p>Di seguito riportiamo il testo integrale dell&#8217;ordinanza n. 48 Sindaco di Mesagne Toni Matarrelli, avente ad oggetto &#8220;Disposizioni per l\u2019accensione di fuochi d\u2019artificio e sparo di petardi durante le festivit\u00e0 natalizie&#8221;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>IL SINDACO<br \/>\nPREMESSO che \u00e8 sempre pi\u00f9 diffusa nel Comune di Mesagne la consuetudine di manifestare le festivit\u00e0 di fine anno con accensione e sparo di petardi di vario genere e artifizi pirotecnici che seppur ammessi alla vendita in determinate circostanze possono determinare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell\u2019ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilit\u00e0 urbana con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillit\u00e0 e del riposo dei residenti.<\/p>\n<p>CONSIDERATO che:\u00b7 ogni anno si verificano a livello nazionale infortuni anche gravi durante l\u2019utilizzo dei suddetti prodotti;<br \/>\n\u00b7 l\u2019accensione e il lancio di fuochi d\u2019artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi \u00e8 altres\u00ec causa di disagio negli animali d\u2019affezione, domestici e selvatici;<\/p>\n<p>RILEVATO che, a seguito dello sparo incontrollato di petardi e fuochi, si verificano ripercussioni faunistiche sugli animali selvatici e animali d\u2019affezione, i quali, spinti da stress e spavento, provocano gravi danni per loro e pericolo per la circolazione;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RITENUTO necessario limitare il pi\u00f9 possibile l\u2019uso incontrollato di artifici nel territorio comunale, in cui \u00e8 eccezionalmente massiccia la presenza di animali domestici allocati nei diversi quartieri, canili e colonie;<\/p>\n<p>RILEVATA altres\u00ec la necessit\u00e0 di limitare comunque il pi\u00f9 possibile rumori molesti nell\u2019ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimit\u00e0 di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, ecc.;<\/p>\n<p>DATO ATTO che \u00e8 vietato fare esplodere o accendere petardi o similari, ad esclusione degli artifizi pirotecnici di Categoria F1 o F2 (ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 123\/2015), in luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati in particolare in tutte le vie, piazze e aree pubbliche o dove transitano o siano presenti persone, salvo autorizzazioni rilasciate secondo le norme di Legge.<\/p>\n<p>CONSIDERATE le esigenze di tutela dell\u2019ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della pubblica incolumit\u00e0, di tutela dei consumatori, di protezione per l\u2019ambiente, nonch\u00e9 del principio di libera circolazione delle merci;<\/p>\n<p>VISTA la Legge n\u00b0 689 del 24 novembre 1981;<br \/>\nVISTI gli artt. 7 bis e 50 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;<br \/>\nCitt\u00e0 di MESAGNE &#8211; Cod. Amm. c_f152 &#8211; Prot. n. 0033973 del 11\/12\/2020 17:39 &#8211; PARTENZA<br \/>\nVISTO il Decreto Legislativo n\u00b0 58 del 4 aprile 2010;<br \/>\nVISTO il Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123<\/p>\n<p>O R D I N A<br \/>\nalla data di emissione della presente ordinanza fino al 6 Gennaio 2021 (incluso)<\/p>\n<p>E\u2019 VIETATO<br \/>\nCon eccezione delle manifestazioni espressamente autorizzate, far esplodere petardi, razzi a scoppio, mortaretti e giochi pirici esplodenti ad alta rumorosit\u00e0, anche se di libera vendita in luoghi aperti al pubblico ed in vie, piazze, aree pubbliche e, pi\u00f9 in generale in luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati o comunque nelle vicinanze di luoghi di culto, monumenti, edifici o aree a valenza storico-architettonica, naturalistica o ambientale;<\/p>\n<p>RESTA CONSENTITO L\u2019USO di tutti i restanti giochi pirici non esplodenti che si limitano a produrre prevalentemente un effetto luminoso e giochi di luce, senza detonazione ad alta rumorosit\u00e0, con raccomandazione di adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari a prevenire i rischi per la propria e altrui incolumit\u00e0, in particolare di soggetti deboli (anziani, bambini, etc.) e animali che andranno tenuti sempre a debita distanza da chi fa uso di tali prodotti;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La violazione alla presente ordinanza comporta l\u2019applicazione della sanzione amministrativa da \u20ac 25,00 a \u20ac 500,00, come previsto dall\u2019art. 7-bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il sequestro e la confisca del materiale pirotecnico fatta salva l\u2019applicazione di ulteriori ed eventuali sanzioni amministrative e penali.<br \/>\nDelle violazioni commesse dai minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro vigilanza.<\/p>\n<p>Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato presenti sul territorio comunale, competenti per legge, hanno il compito di fare osservare la presente ordinanza.<\/p>\n<p>D I S P O N E<br \/>\nche il presente provvedimento, per il tempo di validit\u00e0, sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione all\u2019albo pretorio e pubblicazioni sul sito web dell\u2019Ente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Contro la presente ordinanza \u00e8 ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all\u2019Albo Pretorio, ricorso al TAR Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).<br \/>\nDi trasmettere la presente ordinanza a:<br \/>\n\ue008 Commissariato della Polizia di Stato;<br \/>\n\ue008 Stazione Carabinieri di Mesagne;<br \/>\n\ue008 Polizia Locale di Mesagne.<br \/>\nA chiunque spetti, di far rispettare il presente provvedimento.<\/p>\n<p>Mesagne, 19\/12\/2020<\/p>\n<p>IL SINDACO<br \/>\nF.TO Dott. Antonio MATARRELLI<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Di seguito riportiamo il testo integrale dell&#8217;ordinanza n. 48 Sindaco di Mesagne Toni Matarrelli, avente ad oggetto &#8220;Disposizioni per l\u2019accensione di fuochi d\u2019artificio e sparo di petardi durante le festivit\u00e0 natalizie&#8221; &nbsp; IL SINDACO PREMESSO che \u00e8 sempre pi\u00f9 diffusa nel Comune di Mesagne la consuetudine di manifestare le festivit\u00e0 di fine anno con accensione e sparo di petardi di vario genere e artifizi pirotecnici che seppur ammessi alla vendita in determinate circostanze possono determinare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell\u2019ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilit\u00e0 urbana con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillit\u00e0 e del riposo dei residenti. CONSIDERATO che:\u00b7 ogni anno si verificano a livello nazionale infortuni anche gravi durante l\u2019utilizzo dei suddetti prodotti; \u00b7 l\u2019accensione e il lancio di fuochi d\u2019artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi \u00e8 altres\u00ec causa di disagio negli animali d\u2019affezione, domestici e selvatici; RILEVATO che, a seguito dello sparo incontrollato di&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1755,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-180741","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/180741","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=180741"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/180741\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":180745,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/180741\/revisions\/180745"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1755"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=180741"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=180741"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=180741"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}