{"id":204297,"date":"2022-09-13T23:07:11","date_gmt":"2022-09-13T21:07:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.brundisium.net\/?p=204297"},"modified":"2022-09-14T23:12:52","modified_gmt":"2022-09-14T21:12:52","slug":"piano-casa-cinque-consiglieri-chiedono-lapplicazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/piano-casa-cinque-consiglieri-chiedono-lapplicazione\/","title":{"rendered":"Piano Casa: cinque consiglieri chiedono l&#8217;applicazione"},"content":{"rendered":"<p>PROPOSTA DI DELIBERAZIONE<\/p>\n<p>CONSIGLIERI PROPONENTI: ANTONINO Gabriele, ELEFANTE Antonio, LOMARTIRE Carmela, VADACCA Marco<\/p>\n<p>OGGETTO: LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2022 N. 20 \u2013 \u201cNORME PER IL RIUSO E LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2007, N. 33\u201d \u2013 INDIVIDUAZIONE AMBITI DI INTERVENTO &#8211; MOZIONE PRESENTATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 60 E 65 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE<\/p>\n<p>Premesso<\/p>\n<p>che l\u2019articolo 60 del Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce che i Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni nonch\u00e9 proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l\u2019attivit\u00e0 del Comune o che interessano in generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione;<\/p>\n<p>che il successivo articolo 65, primo comma, chiarisce che la mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materia di competenza del Consiglio Comunale;<\/p>\n<p>che il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato in data 12.08.2022 la Legge Regionale n. 20\/2022 \u201cNorme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale 26 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)\u201d pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia &#8211; n. 90 suppl. del 16-8-2022;<\/p>\n<p>che la finalit\u00e0 dichiarata della legge \u00e8 la promozione, la riqualificazione ed il riuso del patrimonio edilizio esistente, al fine di migliorare la qualit\u00e0 architettonica e ambientale dello spazio abitabile, aumentare la sicurezza statica e igienico-funzionale e le prestazioni energetiche dei manufatti, favorire la riqualificazione ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, contribuire alla riduzione dei cambiamenti climatici, da ottenersi congiuntamente alla riduzione delle superfici destinate a nuovi insediamenti, anche facendo ricorso ai meccanismi d\u00ec cui alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse), il tutto in conformit\u00e0 alle norme statali e regionali di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico, nonch\u00e9 di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilit\u00e0 degli edifici;<\/p>\n<p>che le suddette norme disciplinano gli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione, con o senza mutamento della destinazione d\u2019uso, del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere d) e f), comma 1, dell\u2019articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);<\/p>\n<p>che, al fine di ottenere migliori condizioni di comfort abitativo degli alloggi, gli edifici a destinazione residenziale e mista residenziale-altri usi, individuati ai sensi dell\u2019articolo 2, commi 1 e 3 della legge, i fabbricati esistenti, legittimi o legittimati, possono essere ampliati beneficiando di un \u201cbonus\u201d edilizio cos\u00ec come disciplinato dalla Legge, per una sola volta, nel limite indicato in funzione dei vari tipi di intervento previsti;<\/p>\n<p>che a tal fine all\u2019art.2 \u00e8 previsto \u201c&#8230;che i Comuni individuano ambiti edificati, esclusivamente all\u2019interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densit\u00e0 edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati, e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi riservati alle attivit\u00e0 collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell\u2019articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) compresi i programmi di fabbricazione, caratterizzati da degrado, sottoutilizzo o abbandono del patrimonio edilizio esistente, dove consentire interventi di riuso e di riqualificazione su immobili con qualsiasi destinazione, attraverso interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione con destinazione finale di tipo residenziale, ovvero destinate ai medesimi usi preesistenti se legittimi o legittimati.\u201d;<\/p>\n<p>che l\u2019individuazione degli ambiti edificati di cui sopra deve essere effettuata con apposito atto deliberativo del Consiglio comunale;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TUTTO CIO\u2019 PREMESSO E CONSIDERATO<\/p>\n<p>ritenuti utili e confacenti al territorio comunale gli interventi previsti dalla L.R. n.20\/2022;<\/p>\n<p>ritenuto di comprendere l\u2019ambito di applicazione della Legge n.20\/2022 a tutte le Zone omogenee B e C come identificate dal Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Brindisi;<\/p>\n<p>ritenuto altres\u00ec di stabilire che, ai fini del rispetto delle previsioni di cui al Decreto Ministeriale 1444\/1968, in alternativa alla cessione delle superfici a standard \u00e8 consentita la monetizzazione, che sar\u00e0 sempre destinata alla realizzazione di standard urbanistici, con assoluta priorit\u00e0, ai fini della riduzione dei cambiamenti climatici, a interventi di rinaturalizzazione e forestazione, su suoli interamente permeabili, in coerenza con gli obiettivi e le indicazioni fornite dai progetti strategici e dalle Linee guida del PPTR \u201cLa rete ecologica regionale\u201d e \u201cIl patto citt\u00e0 campagna\u201d;<\/p>\n<p>rilevato che con riferimento agli spazi a parcheggio previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonch\u00e9 modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), \u00e8 consentita la monetizzazione, in caso di dimostrata impossibilit\u00e0 a reperirli, calcolandola sul volume incrementato per gli interventi di cui all\u2019articolo 3 e sulla volumetria totale per gli interventi di cui all\u2019art. 4 vincolando le risorse alla realizzazione e manutenzione di parcheggi pubblici.<\/p>\n<p>IL CONSIGLIO COMUNALE<\/p>\n<p>Vista relazione che precede e la proposta formulata dai Consiglieri Comunali ANTONINO Gabriele, ELEFANTE Antonio, LOMARTIRE Carmela e VADACCA Marco;<br \/>\nVisto il Decreto Legislativo 30 giugno 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;<br \/>\nVisto lo Statuto Comunale;<\/p>\n<p>DELIBERA DI<\/p>\n<p>fare proprie le premesse del presente atto;<\/p>\n<p>comprendere l\u2019ambito di applicazione della Legge n.20\/2022 a tutte le Zone omogenee B e C come identificate dal Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Brindisi;<\/p>\n<p>di stabilire che, ai fini del rispetto delle previsioni di cui al Decreto Ministeriale 1444\/1968, in alternativa alla cessione delle superfici a standard \u00e8 consentita la monetizzazione, che sar\u00e0 sempre destinata alla realizzazione di standard urbanistici, con assoluta priorit\u00e0, ai fini della riduzione dei cambiamenti climatici, a interventi di rinaturalizzazione e forestazione, su suoli interamente permeabili, in coerenza con gli obiettivi e le indicazioni fornite dai progetti strategici e dalle Linee guida del PPTR \u201cLa rete ecologica regionale\u201d e \u201cIl patto citt\u00e0 campagna\u201d;<\/p>\n<p>di stabilire che relativamente agli spazi a parcheggio previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale) per le aree urbane maggiormente popolate, nonch\u00e9 modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), \u00e8 consentita la monetizzazione, in caso di dimostrata impossibilit\u00e0 a reperirli, calcolandola sul volume incrementato per gli interventi di cui all\u2019articolo 3 e sulla volumetria totale per gli interventi di cui all\u2019articolo 4 vincolando le risorse alla realizzazione e manutenzione di parcheggi pubblici.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIERI PROPONENTI: ANTONINO Gabriele, ELEFANTE Antonio, LOMARTIRE Carmela, VADACCA Marco OGGETTO: LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2022 N. 20 \u2013 \u201cNORME PER IL RIUSO E LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2007, N. 33\u201d \u2013 INDIVIDUAZIONE AMBITI DI INTERVENTO &#8211; MOZIONE PRESENTATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 60 E 65 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che l\u2019articolo 60 del Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce che i Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni nonch\u00e9 proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l\u2019attivit\u00e0 del Comune o che interessano in generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione; che il successivo articolo 65, primo comma, chiarisce che la mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materia di competenza del Consiglio Comunale; che il Consiglio 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