{"id":210204,"date":"2023-07-23T00:52:49","date_gmt":"2023-07-22T22:52:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.brundisium.net\/?p=210204"},"modified":"2023-07-23T01:07:50","modified_gmt":"2023-07-22T23:07:50","slug":"movida-brindisi-il-tar-accoglie-il-ricorso-dei-residenti-sospesa-lordinanza-di-marchionna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/movida-brindisi-il-tar-accoglie-il-ricorso-dei-residenti-sospesa-lordinanza-di-marchionna\/","title":{"rendered":"Movida Brindisi, il Tar accoglie il ricorso dei residenti. Sospesa l&#8217;ordinanza di Marchionna"},"content":{"rendered":"<p>Il Tribunale Amministrativo regionale di Lecce ha sospeso l\u2019ordinanza del sindaco di Brindisi, Pino Marchionna, in tema di emissioni sonore e di limiti orari.<br \/>\nIl Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso presentato dal comitato di residenti del centro storico che riteva che l&#8217;ordinanza sindacale fosse lesiva dei propri interessi.<br \/>\nDi seguito il testo integrale del provvedimento:<\/p>\n<p>Il Presidente<br \/>\nha pronunciato il presente<br \/>\nDECRETO<br \/>\nsul ricorso numero di registro generale 765 del 2023, proposto da Comitato \u201c&#8211;OMISSIS-\u201d, in persona del Presidente e legale rappresentante<br \/>\npro tempore, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesco Silvestre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br \/>\ncontro<br \/>\nComune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br \/>\nAzienda Sanitaria Locale di Brindisi Dipartimento di Prevenzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;<br \/>\nnei confronti<br \/>\n-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;<br \/>\nper l&#8217;annullamento in parte qua, previa sospensione dell&#8217;efficacia, anche con decreto provvisorio monocratico ex art. 56 c.p.a., della ordinanza del Sindaco del Comune di Brindisi n. 31 del 6 luglio 2023, avente ad oggetto \u201cSTAGIONE ESTIVA 2023, DISPOSIZIONI STRAORDINARIE E DEROGA ORARIA ED AI LIMITI DELLE EMISSIONI SONORE\u201d, pubblicata sull\u2019Albo Pretorio del Comune di Brindisi in pari data;<br \/>\n&#8211; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e\/o consequenziale e, in particolare del parere della A.S.L. di Brindisi, Servizio Igiene e Sanit\u00e0 Pubblica<br \/>\n&#8211; Dipartimento di Prevenzione, prot. n. 0076509 del 6 luglio 2023.<br \/>\nVisti il ricorso e i relativi allegati;<br \/>\nVista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alle controparti e depositato in data 21 Luglio 2023, alle ore 14,27;<br \/>\nConsiderato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, appaiono condivisibili le principali censure formulate nel ricorso incentrate sia sulla violazione e falsa applicazione dell\u2019art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, nonch\u00e9 dell\u2019art. 16 comma 3 della Legge Regionale Pugliese 12 Febbraio 2002 n. 3, in quanto le predette previsioni normative consentono, con ogni evidenza, la deroga ai previsti valori limite assoluti e\/o differenziali delle emissione sonore soltanto per attivit\u00e0 sporadiche ed occasionali &#8211; quali una festa comunale, uno spettacolo in piazza, una specifica manifestazione destinata a tenersi in una certa data ed in una certa ora &#8211; ma non permettono in alcun modo l&#8217;estensione, per un rilevante periodo temporale (oltre due mesi, tutti i giorni dalle ore 20,00 alle ore 1,00), ad attivit\u00e0 all\u2019aperto di carattere continuativo, quale quella dei numerosi esercizi pubblici presenti nel centro urbano cittadino del Comune di Brindisi, la cui capacit\u00e0 di incidere (in senso negativo) sul bene giuridico-salute tutelato dalle norme in tema di inquinamento acustico \u00e8 talmente superiore a quella della attivit\u00e0 sporadica ed<br \/>\noccasionale da non poter in alcun modo esservi assimilata, sia sull\u2019eccesso di potere per carenza di una adeguata istruttoria, non essendo stato fissato alcun limite massimo e non essendo stato valutato (tra l\u2019altro), nella specie, l\u2019effetto cumulativo delle emissioni sonore prodotte contestualmente dai numerosi esercizi pubblici e locali commerciali con attivit\u00e0 all\u2019aperto ubicati nel centro urbano cittadino di Brindisi. Ritenuto, altres\u00ec, presente il pregiudizio di estrema gravit\u00e0 ed urgenza allegato dalle parti ricorrenti (lese nel loro diritto fondamentale alla salute e al riposo notturno), tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione (14 Settembre 2023).<br \/>\nP.Q.M.<br \/>\nAccoglie la suindicata istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dai ricorrenti e, per l\u2019effetto, sospende provvisoriamente in parte qua (nei limiti dell\u2019interesse azionato dei ricorrenti) l\u2019efficacia dell\u2019ordinanza sindacale impugnata.<br \/>\nFissa per la trattazione collegiale dell\u2019istanza cautelare proposta la Camera di Consiglio del 14 Settembre 2023.<br \/>\nIl presente decreto sar\u00e0 eseguito dall&#8217;Amministrazione ed \u00e8 depositato presso la Segreteria del Tribunale che provveder\u00e0 a darne comunicazione alle parti.<br \/>\nRitenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016\/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all\u2019articolo 2-septies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalit\u00e0 nonch\u00e9 di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone comunque ivi citate<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tribunale Amministrativo regionale di Lecce ha sospeso l\u2019ordinanza del sindaco di Brindisi, Pino Marchionna, in tema di emissioni sonore e di limiti orari. Il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso presentato dal comitato di residenti del centro storico che riteva che l&#8217;ordinanza sindacale fosse lesiva dei propri interessi. Di seguito il testo integrale del provvedimento: Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 765 del 2023, proposto da Comitato \u201c&#8211;OMISSIS-\u201d, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesco Silvestre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; Azienda Sanitaria Locale di Brindisi Dipartimento di Prevenzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; nei confronti -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; per l&#8217;annullamento in parte qua, previa sospensione dell&#8217;efficacia, anche con decreto provvisorio monocratico ex art. 56 c.p.a., della ordinanza del Sindaco del Comune di Brindisi n. 31 del&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":210208,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-210204","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/210204","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=210204"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/210204\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":210207,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/210204\/revisions\/210207"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/210208"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=210204"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=210204"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=210204"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}