{"id":267231,"date":"2026-09-14T18:39:43","date_gmt":"2026-09-14T16:39:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.brundisium.net\/?p=267231"},"modified":"2026-09-14T18:48:57","modified_gmt":"2026-09-14T16:48:57","slug":"aliotto-dal-silenzio-del-comune-al-nuovo-ricorso-la-partita-brinpark-torna-davanti-al-tar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/aliotto-dal-silenzio-del-comune-al-nuovo-ricorso-la-partita-brinpark-torna-davanti-al-tar\/","title":{"rendered":"Aliotto, dal silenzio del Comune al nuovo ricorso: la partita BrinPark torna davanti al Tar"},"content":{"rendered":"<p>La vicenda Aliotto che si trascina da oltre un anno e mezzo, torna nuovamente davanti al Tar di Lecce.<\/p>\n<p>Al centro della controversia c\u2019\u00e8 la richiesta della societ\u00e0 di modificare la destinazione urbanistica dell\u2019area ancora da edificare nell\u2019ambito della convenzione che ha accompagnato la realizzazione del BrinPark, trasformando l\u2019originaria destinazione alberghiera in un complesso con funzioni commerciali e di servizio, comprese attivit\u00e0 legate alla ristorazione ed al tempo libero.<\/p>\n<p>Per ricostruire l\u2019ultimo capitolo della vicenda occorre per\u00f2 tornare al 30 gennaio 2025, quando Aliotto present\u00f2 al Comune la richiesta di variazione d\u2019uso dell\u2019UMI 7 del comparto F1\/20, nella zona Sant\u2019Elia, in viale Caduti di via Fani.<\/p>\n<p>La societ\u00e0, proprietaria dell\u2019area, chiedeva di poter realizzare cinque corpi di fabbrica destinati ad attivit\u00e0 commerciali e di servizio, attraverso una modifica della convenzione urbanistica. Nella successiva diffida inviata il 6 giugno 2025 al sindaco, al presidente del Consiglio comunale, ai consiglieri, al segretario generale e agli uffici comunali, Aliotto ricordava che l\u2019UMI 7 aveva una destinazione alberghiera e sosteneva che la variazione richiesta rientrasse tra quelle consentite dall\u2019articolo 49 delle NTA del Comune.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 precisava inoltre che l&#8217;intervento avrebbe riguardato attivit\u00e0 commerciali e di servizio, con esclusione del commercio al dettaglio, indicando tra le possibili destinazioni bar, pizzerie, ristoranti, pasticcerie, attivit\u00e0 per il tempo libero, lo sport e palestre. Secondo Aliotto, la proposta non avrebbe modificato n\u00e9 gli standard urbanistici n\u00e9 le volumetrie previste.<\/p>\n<p>La pratica, si legge nella diffida, era stata istruita dagli uffici con parere favorevole e inserita all\u2019ordine del giorno del Consiglio comunale del 27 maggio 2025. La delibera, tuttavia, venne ritirata prima dell\u2019esame dell\u2019aula.<\/p>\n<p>Da qui la diffida della societ\u00e0, che rivendicava \u201cil diritto e interesse a una risposta definitiva\u201d e chiedeva agli organi comunali di pronunciarsi espressamente entro trenta giorni, avvertendo che, in mancanza, avrebbe tutelato le proprie ragioni \u201cin ogni sede giudiziaria competente\u201d.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nIl ricorso e la sentenza del Tar<\/strong><\/p>\n<p>La risposta, secondo la ricostruzione successiva di Aliotto, non arriv\u00f2 nei termini auspicati. La societ\u00e0 present\u00f2 quindi ricorso al Tar di Lecce contro il silenzio dell\u2019Amministrazione, chiedendo al tribunale di accertare l\u2019inerzia del Comune e di ordinare all\u2019Ente di pronunciarsi sull\u2019istanza.<\/p>\n<p>Nel frattempo il Comune, dopo la presentazione del ricorso, trasmise alla societ\u00e0 una nota del 29 luglio 2025. L\u2019Amministrazione sosteneva che la proposta di variazione potesse essere considerata conforme all\u2019articolo 49 delle NTA, ma spiegava di voler procedere a una valutazione dell\u2019effettivo interesse pubblico, anche in relazione agli standard complessivi destinati ai servizi pubblici e alle attrezzature di interesse generale.<\/p>\n<p>Nella stessa comunicazione il Comune richiamava anche la situazione societaria di Aliotto, evidenziando che nel maggio 2020 la societ\u00e0 aveva deliberato il proprio scioglimento e la liquidazione e risultava inattiva. L\u2019Amministrazione riteneva quindi necessario comprendere le cause dello scioglimento e i criteri della liquidazione, anche in relazione alla possibilit\u00e0 per la societ\u00e0 di proseguire direttamente nell\u2019attuazione della convenzione urbanistica qualora fosse stata modificata.<\/p>\n<p>Il Tar, per\u00f2, ritenne che quella risposta non fosse sufficiente.<\/p>\n<p>Con sentenza pronunciata il 15 aprile 2026, a seguito della camera di consiglio dell\u20198 aprile, la Prima Sezione del Tar di Lecce accolse il ricorso di Aliotto. I giudici rilevarono che la nota del Comune del 29 luglio 2025 non conteneva una decisione definitiva sull\u2019istanza, definendone il contenuto \u201csostanzialmente dilatorio e soprassessorio\u201d.<\/p>\n<p>Il tribunale richiam\u00f2 quindi l\u2019obbligo previsto dall\u2019articolo 2 della legge 241\/1990 di concludere il procedimento avviato su istanza di parte con un provvedimento espresso e condann\u00f2 il Comune di Brindisi a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attraverso \u201cdeterminazioni conclusive che valgano a definire il relativo procedimento\u201d.<\/p>\n<p>Nella stessa sentenza il Tar stabil\u00ec che, in caso di inutile decorso del termine, si sarebbe potuto procedere, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta, con spese a carico dell\u2019Amministrazione comunale.<\/p>\n<p>Il Comune venne inoltre condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre agli accessori di legge e all\u2019eventuale contributo unificato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Il Consiglio comunale dice no<\/strong><\/p>\n<p>La vicenda arriva cos\u00ec al passaggio decisivo del 28 agosto 2026, quando il Consiglio comunale di Brindisi esamina la richiesta di Aliotto e la respinge con un voto pressoch\u00e9 unanime: 27 voti favorevoli al diniego e un solo voto contrario.<\/p>\n<p>La proposta della societ\u00e0, dunque, viene formalmente bocciata dall\u2019assemblea cittadina.<\/p>\n<p>Il caso sembrerebbe chiuso. Invece, il 10 settembre, Aliotto torna davanti al Tar chiedendo proprio l\u2019attivazione del meccanismo previsto dalla precedente sentenza: la nomina di un commissario ad acta che intervenga \u201cin luogo dell\u2019Amministrazione\u201d.<\/p>\n<p>Secondo il legale della societ\u00e0, avvocato Angelo Vantaggiato, il procedimento non risulterebbe ancora definito nei termini indicati dal tribunale.<\/p>\n<p>\u00c8 questo il punto sul quale si apre ora un nuovo confronto: la societ\u00e0 ritiene che il voto del Consiglio comunale del 28 agosto non sia sufficiente a considerare concluso il procedimento perch\u00e8 erano necessari ulteriori adempimenti formali entro il termine fissato dal Tar, ossia la comunicazione formale del procedimento al Tribunale e alla stessa societ\u00e0 ricorrente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Confcommercio e Confesercenti: \u201cAttendiamo spiegazioni immediate\u201d<\/strong><\/p>\n<p>Confcommercio e Confesercenti affermano di aver appreso dalla stampa la notizia relativa all\u2019istanza presentata da Aliotto e chiedono ora chiarimenti immediati al Comune.<\/p>\n<p><em>\u201cIl Comune di Brindisi aveva l\u2019obbligo di fornire una risposta, cos\u00ec come sentenziato proprio dal Tar salentino, entro sessanta giorni. Cosa che ha fatto proprio sullo scadere di tale termine, il 28 agosto 2026, con voto pressoch\u00e9 unanime del Consiglio Comunale che ha detto chiaramente \u2018no\u2019 alla trasformazione dell\u2019investimento da destinazione alberghiera (cos\u00ec come previsto nella convenzione sottoscritta a suo tempo) a destinazione in gran parte riconducibile al food and beverage\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Le due organizzazioni proseguono ricordando che il 10 settembre Aliotto ha nuovamente investito il Tar della questione:<\/p>\n<p><em>\u201cLa societ\u00e0 Aliotto ha fatto nuovamente ricorso al Tar chiedendo che, in esecuzione della precedente sentenza, venga disposta la nomina di un commissario ad acta affinch\u00e9 decida al posto dell\u2019Amministrazione Comunale. Il tutto, molto probabilmente a causa della mancata notifica del deliberato consiliare alla controparte ed all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria amministrativa\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Per Confcommercio e Confesercenti, proprio questo aspetto merita un chiarimento urgente:<\/p>\n<p><em>\u201cL\u2019aspetto gravissimo \u00e8 rappresentato dal fatto che la notifica del deliberato dopo la scadenza dei sessanta giorni potrebbe non sanare la situazione visto che nei termini previsti il procedimento non \u00e8 stato definito, cos\u00ec come aveva stabilito il Tar\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Le associazioni chiedono quindi all\u2019Amministrazione comunale <em>\u201cimmediate delucidazioni sull\u2019accaduto\u201d<\/em> e annunciano anche possibili iniziative giudiziarie:<\/p>\n<p><em>\u201cPreannunciando l\u2019avvio di una azione legale nei confronti di Aliotto a tutela dei reali interessi degli esercenti e per il pieno rispetto della convenzione urbanistica sottoscritta da Comune e Aliotto nel 2008, attraverso cui la stessa societ\u00e0 ha potuto realizzare il parco commerciale, riservandosi di costruire in un secondo momento la struttura alberghiera\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La replica dell\u2019Amministrazione: \u201cRichiesta incomprensibile\u201d<\/strong><\/p>\n<p>A stretto giro \u00e8 arrivata la nota del Comune di Brindisi, che ricostruisce diversamente la vicenda e contesta la necessit\u00e0 dell\u2019intervento di un commissario ad acta.<\/p>\n<p>\u201cCon riferimento alla vicenda Aliotto e alla notifica al Comune di istanza per la nomina del Commissario ad acta, si rende noto quanto segue\u201d, si legge nella comunicazione diffusa dall\u2019Amministrazione.<\/p>\n<p>Il Comune ribadisce innanzitutto l\u2019esito del voto:<\/p>\n<p><em>\u201cIl 28 agosto 2026, il Consiglio comunale, all\u2019unanimit\u00e0, ha respinto la richiesta di Aliotto di cambio di destinazione d\u2019uso degli immobili non ancora realizzati dalla societ\u00e0 nell\u2019ambito della convenzione \u2018Brin Park\u2019\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Ma per l\u2019Amministrazione c\u2019\u00e8 un elemento ulteriore che dimostrerebbe come la societ\u00e0 fosse gi\u00e0 a conoscenza della decisione assunta dall\u2019aula.<\/p>\n<p><em>\u201cNello stesso giorno Aliotto, a poche ore dal termine della seduta consiliare, ha prodotto domanda di accesso agli atti del Consiglio comunale, che aveva deliberato sull\u2019argomento, di fatto palesando chiaramente la conoscenza dell\u2019atto e dell\u2019esito\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Il Comune sostiene inoltre di aver proceduto agli ulteriori adempimenti amministrativi:<\/p>\n<p><em>\u201cSi \u00e8 provveduto, inoltre, a formalizzare comunque alla societ\u00e0 la chiusura dei relativi provvedimenti amministrativi (Urbanistica e SUAP) all\u2019esito della determinazione consiliare\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Da qui la valutazione conclusiva dell\u2019Amministrazione:<\/p>\n<p><em>\u201cPertanto, la richiesta di nomina del Commissario ad acta, da parte di Aliotto appare quantomeno incomprensibile\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Una questione ancora aperta<\/strong><\/p>\n<p>Il punto centrale della controversia sembra riguardare dunque gli effetti del voto del Consiglio comunale del 28 agosto e gli adempimenti formali che ne sono seguiti. O meno.<\/p>\n<p>Da una parte Aliotto sostiene davanti al Tar che il procedimento non risultava definito nei termini stabiliti dalla sentenza. Dall\u2019altra il Comune afferma di aver assunto la decisione entro il termine e di aver successivamente formalizzato la chiusura dei procedimenti amministrativi (anche se non precisa la data della trasmissione della delibera consiliare) sottolineando inoltre che la societ\u00e0 aveva gi\u00e0 chiesto di accedere agli atti della seduta consiliare.<\/p>\n<p>A questo punto sar\u00e0 il Tar di Lecce a dover valutare se sussistano ancora i presupposti per l\u2019intervento del commissario ad acta.<\/p>\n<p>Ed, eventualmente, occorrer\u00e0 capire se il commissario ad acta potr\u00e0 delegittimare la scelta dell&#8217;intero consiglio comunale che\u00a0ha espresso il proprio diniego sulla trasformazione della destinazione d\u2019uso.<\/p>\n<p>La partita Aliotto, insomma, resta aperta. E questa volta il nodo non riguarda soltanto la destinazione futura dell\u2019area: riguarda anche il modo in cui l\u2019Amministrazione ha dato esecuzione a una sentenza del giudice amministrativo.<\/p>\n<p><em><strong>Ore.Pi.<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La vicenda Aliotto che si trascina da oltre un anno e mezzo, torna nuovamente davanti al Tar di Lecce. Al centro della controversia c\u2019\u00e8 la richiesta della societ\u00e0 di modificare la destinazione urbanistica dell\u2019area ancora da edificare nell\u2019ambito della convenzione che ha accompagnato la realizzazione del BrinPark, trasformando l\u2019originaria destinazione alberghiera in un complesso con funzioni commerciali e di servizio, comprese attivit\u00e0 legate alla ristorazione ed al tempo libero. 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