{"id":269154,"date":"2026-10-20T18:18:45","date_gmt":"2026-10-20T16:18:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.brundisium.net\/?p=269154"},"modified":"2026-10-20T18:41:27","modified_gmt":"2026-10-20T16:41:27","slug":"consiglio-regionale-approvata-la-legge-in-materia-di-locazioni-turistiche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/consiglio-regionale-approvata-la-legge-in-materia-di-locazioni-turistiche\/","title":{"rendered":"Consiglio regionale: approvata la legge in materia di locazioni turistiche"},"content":{"rendered":"<p>Affidare ai Comuni gli strumenti per governare la crescita delle locazioni turistiche, tutelando la residenzialit\u00e0 senza penalizzare uno dei principali motori dell&#8217;economia pugliese.<\/p>\n<p>\u00c8 questa la principale innovazione del disegno di legge in materia di locazioni turistiche, approvato a maggioranza dal Consiglio regionale, con 29 voti favorevoli e 12 contrari dell&#8217;opposizione, che introduce una disciplina organica del settore, coordinata con la normativa statale e costruita attorno ai principi di proporzionalit\u00e0, necessit\u00e0 e non discriminazione.<\/p>\n<p>Il provvedimento attribuisce ai Comuni a maggiore densit\u00e0 turistica e ai capoluoghi di provincia la possibilit\u00e0 di adottare specifici regolamenti per individuare aree del territorio nelle quali fissare criteri e limiti allo svolgimento delle locazioni turistiche. Le amministrazioni potranno intervenire sulla base delle caratteristiche dei singoli contesti urbani, valutando il rapporto tra posti letto turistici e popolazione residente, la disponibilit\u00e0 di alloggi destinati alla locazione ordinaria, la presenza delle strutture ricettive tradizionali, gli effetti del fenomeno sulla qualit\u00e0 della vita dei residenti,<\/p>\n<p>I criteri e i limiti allo svolgimento delle attivit\u00e0 di locazione turistica non si applicano alle attivit\u00e0 esercitate dagli host (locatori) presso la propria residenza principale.<\/p>\n<p>I comuni a pi\u00f9 alta densit\u00e0 turistica e comunque tutti i comuni capoluogo di provincia possono con proprio regolamento individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento delle attivit\u00e0 di locazione turistica esercitate in forma imprenditoriale e non imprenditoriale.<\/p>\n<p>Tra gli strumenti previsti figurano anche la possibilit\u00e0 di fissare limiti numerici alle locazioni turistiche in particolari zone della citt\u00e0, definire un rapporto tra superficie degli immobili e numero massimo degli ospiti e introdurre standard qualitativi relativi all&#8217;accessibilit\u00e0, alle condizioni igienico-sanitarie, al decoro degli immobili e ai servizi offerti. L&#8217;applicazione delle eventuali limitazioni dovr\u00e0 comunque avvenire in maniera graduale, attraverso un regime transitorio che tenga conto delle attivit\u00e0 gi\u00e0 legittimamente esercitate.<br \/>\nLa legge introduce inoltre una disciplina amministrativa uniforme distinguendo le attivit\u00e0 esercitate in forma imprenditoriale da quelle svolte in forma non imprenditoriale. Per le prime sar\u00e0 necessaria la presentazione della SCIA, mentre per le seconde viene prevista una Comunicazione di inizio attivit\u00e0 (CIA), entrambe in modalit\u00e0 telematica attraverso il SUAP comunale. In tutti i casi dovranno essere attestati i requisiti soggettivi, l&#8217;agibilit\u00e0 dell&#8217;immobile, la capacit\u00e0 ricettiva e le caratteristiche dell&#8217;alloggio, rafforzando cos\u00ec il sistema dei controlli e della tracciabilit\u00e0.<\/p>\n<p>La riforma consolida anche il ruolo della banca dati regionale e del sistema informativo gestito da Pugliapromozione, attraverso cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni relative all&#8217;avvio, alla sospensione e alla cessazione delle attivit\u00e0, migliorando il monitoraggio dei flussi turistici e l&#8217;attivit\u00e0 di vigilanza dei Comuni.<br \/>\nIl disegno di legge interviene infine anche sul sistema dei controlli e delle sanzioni, aggiornando la legge regionale n. 49 del 2017, attribuendo ai Comuni funzioni di vigilanza pi\u00f9 puntuali e coordinando la disciplina regionale con le recenti disposizioni statali sul Codice Identificativo Nazionale, oltre ad abrogare norme ormai superate e ricondurre l&#8217;intera materia in un unico quadro organico.<\/p>\n<p>Cos\u00ec come \u00e8 stato rappresentato nella relazione di accompagnamento al testo di legge, l&#8217;intervento legislativo nasce dalla profonda trasformazione che il comparto turistico pugliese ha conosciuto negli ultimi anni.<\/p>\n<p>\u00c8 stato esplicitato che nel 2025 la regione ha superato i 6,6 milioni di arrivi e i 22,7 milioni di presenze, mentre le locazioni turistiche hanno superato 45 mila unit\u00e0 attive. Una crescita che ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo economico dei territori ma che, soprattutto nei centri storici e nelle localit\u00e0 a pi\u00f9 elevata vocazione turistica, ha posto nuove questioni legate alla disponibilit\u00e0 di abitazioni per i residenti, all&#8217;aumento dei canoni di locazione, alla tutela del tessuto sociale e al rischio di fenomeni di overtourism. Quindi, proprio per rispondere a queste esigenze che la Regione ha scelto di ricondurre sotto un&#8217;unica disciplina sia le locazioni turistiche sia gli affitti brevi, superando la frammentazione normativa esistente e offrendo ai Comuni strumenti di regolazione coerenti con la legislazione statale e con il recente orientamento della Corte costituzionale, che ha riconosciuto la possibilit\u00e0 per le Regioni di intervenire in questa materia quando la finalit\u00e0 \u00e8 quella di assicurare un turismo sostenibile, salvaguardare la residenzialit\u00e0 e garantire un equilibrato governo del territorio.<\/p>\n<p>L&#8217;obiettivo dichiarato del provvedimento non \u00e8 limitare lo sviluppo turistico, ma governarne gli effetti, consentendo alle comunit\u00e0 locali di continuare a beneficiare della crescita del settore senza compromettere il diritto all&#8217;abitare, la vivibilit\u00e0 dei centri urbani e la conservazione dell&#8217;identit\u00e0 dei territori. In questa prospettiva, la legge si propone di trasformare il turismo da fattore di pressione in una leva di sviluppo sostenibile, affidando agli enti locali la responsabilit\u00e0 di calibrare gli interventi in funzione delle specificit\u00e0 di ciascun territorio.<\/p>\n<p>Con un emendamento a firma del consigliere Fabio Romito (Lega), \u00e8 stato disciplinato che le disposizioni contenute nella legge si applicano alle locazioni turistiche, con la finalit\u00e0 di assicurare, nel rispetto dei principi la preservazione del loro tessuto sociale nel rispetto del diritto di propriet\u00e0 privata e della libera iniziativa economica.<\/p>\n<p>Un emendamento dei consiglieri di centrodestra, primo firmatario Romito, \u00e8 stato aggiunto un intervento necessario per salvaguardare la ricettivit\u00e0 turistica di immobili storici che non possono rispettare le norma di cui all&#8217;art. 24 comma 5-bis del DPR 380 come nei casi dei trulli o comunque di strutture storiche.<\/p>\n<p>Approvato emendamento proposto dai capigruppo di maggioranza Stefano Minerva (Pd), Ruggiero Passero (PlP), Giuseppe Fischietti (Prossima) e Maria La Ghezza (M5S), con cui si aggiungono altre limitazioni allo svolgimento delle attivit\u00e0 di locazione turistica nell\u2019ambito della definizione dei criteri regolamentati dai Comuni: l&#8217;evoluzione nel tempo dei fenomeni di stress abitativo, in modo da rispettare il principio di proporzionalit\u00e0; le nuove disposizioni che potrebbero essere introdotte nella disciplina nazionale e comunitaria a causa dell&#8217;approvazione del Regolamento europeo. Inoltre, la proposta di Regolamento introduce un&#8217;importante eccezione: le limitazioni alle locazioni turistiche &#8220;non si applicano agli alloggi forniti da un host nella propria residenza principale&#8221;. Si propone di adottare la stessa impostazione perch\u00e9 consente alle famiglie e ai singoli proprietari di appartamenti di poter integrare il proprio reddito offrendo in locazione turistica una porzione della propria residenza, senza incidere sull&#8217;offerta di abitazioni in affitto a lungo termine; ma anche ai Comuni di poter incidere realmente sul fenomeno nelle aree sotto stress abitativo.<\/p>\n<p>Con un altro emendamento, primo firmatario Minerva, sono state apportate modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive), necessarie a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale relativa alla Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche e Codice identificativo regionale. Ferma restando la disciplina delle locazioni per finalit\u00e0 turistiche, delle locazioni brevi, delle attivit\u00e0 turistico-ricettive e del Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all&#8217;articolo 13-ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ai soli fini informativi, statistici e di monitoraggio dell&#8217;offerta turistica in ambito regionale \u00e8 istituita la Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, che attribuisce il Codice identificativo regionale (CIR) a seguito di registrazione con procedura informatizzata su apposita piattaforma. La Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche opera in regime a Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche opera in regime di interoperabilit\u00e0 con la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalit\u00e0 turistiche (BDSR).<\/p>\n<p>Con un emendamento a firma Romito \u00e8 stato stabilito che entro tre anni dall&#8217;entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sugli effetti prodotti, con particolare riferimento all&#8217;impatto sui piccoli proprietari.<\/p>\n<p>Al seguente link foto e immagini di copertura dei lavori consiliari<br \/>\nhttps:\/\/drive.google.com\/drive\/folders\/1pYQuri2ySkWbe6xELQou9oYuK8sFxg7H?usp=sharing<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Affidare ai Comuni gli strumenti per governare la crescita delle locazioni turistiche, tutelando la residenzialit\u00e0 senza penalizzare uno dei principali motori dell&#8217;economia pugliese. \u00c8 questa la principale innovazione del disegno di legge in materia di locazioni turistiche, approvato a maggioranza dal Consiglio regionale, con 29 voti favorevoli e 12 contrari dell&#8217;opposizione, che introduce una disciplina organica del settore, coordinata con la normativa statale e costruita attorno ai principi di proporzionalit\u00e0, necessit\u00e0 e non discriminazione. Il provvedimento attribuisce ai Comuni a maggiore densit\u00e0 turistica e ai capoluoghi di provincia la possibilit\u00e0 di adottare specifici regolamenti per individuare aree del territorio nelle quali fissare criteri e limiti allo svolgimento delle locazioni turistiche. 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