{"id":27778,"date":"2014-11-21T08:06:31","date_gmt":"2014-11-21T07:06:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.brundisium.net\/brun\/?p=27778"},"modified":"2014-11-22T07:40:11","modified_gmt":"2014-11-22T06:40:11","slug":"articolo-18-e-dignita-violate-alfio-zaurito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/articolo-18-e-dignita-violate-alfio-zaurito\/","title":{"rendered":"Articolo 18 e dignit\u00e0 violate. Di Alfio Zaurito"},"content":{"rendered":"<p>Faccio queste riflessioni, dopo le note vicende di questi giorni sul tema dei licenziamenti individuali. Scrivo questo anche perch\u00e9 nella mia attivit\u00e0 sindacale me ne sono occupato per anni, e posso dire di conoscere la materia di cui parlo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Come sapete, l\u2019articolo 18 legge 300\/70, dopo le pesanti modifiche apportate dalla riforma Fornero del 2012, prevede la possibilit\u00e0 di ricorrere al giudice nel caso di tre tipologie di licenziamenti, se ritenuti illegittimi: economico, disciplinare e discriminatorio. Nel licenziamento di natura economica, se il lavoratore viene licenziato a seguito di ristrutturazioni aziendali, oppure per decisione arbitraria del datore di lavoro che voglia ridurre i costi del personale. Il lavoratore ha la facolt\u00e0 di rivolgersi all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, che potr\u00e0 esprimersi, qualora ritenga illegittimo il licenziamento, disponendo anche il reintegro in azienda. Nel licenziamento disciplinare avviene quando il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore viene leso dal comportamento fraudolento del dipendente. Anche in questo caso, \u00e8 possibile portare la controversia davanti giudice, che pu\u00f2 ordinare il reintegro. I licenziamenti discriminatori rimangono completamente protetti dalle garanzie comprese nell\u2019articolo 18 della L. 300\/70 (Statuto dei Diritti dei Lavoratori).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Che cosa cambia per i lavoratori, dopo l\u2019accordo nel PD e dopo le isteriche proteste di Sacconi e company. Accordo che soddisfa la maggioranza della minoranza PD?<br \/>\nSecondo la nuova formulazione del governo, si scrive: \u201cEscludendo per i licenziamenti economici la possibilit\u00e0 della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l\u2019anzianit\u00e0 di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonch\u00e9 prevedendo termini certi per l\u2019impugnazione del licenziamento\u201d.<br \/>\nSe ricordate, nella versione uscita dal Senato, non si faceva menzione delle possibili correzioni allo Statuto dei lavoratori, di modo che tutto fosse rimandato nei decreti delegati. Se dovesse rimanere cos\u00ec la formulazione, secondo la posizione espressa da molti costituzionalisti e giuslavoristi, la norma sarebbe ANTICOSTITUZIONALE, vedi art. 76 Cost. (L&#8217;esercizio della funzione legislativa non pu\u00f2 essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti).<br \/>\nIn definitiva, nulla cambia per il licenziamento discriminatorio, vengono stabilite alcune fattispecie per quello disciplinare, che, per\u00f2, saranno definite nei prossimi decreti legislativi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Diverso, invece, il quadro per i licenziamenti economici, quelli attuati dall\u2019azienda per crisi aziendale o decisi in modo arbitrario dal committente: in questa situazione, ai lavoratori licenziati andrebbe un indennizzo in base all\u2019anzianit\u00e0 di servizio, ma nessuna possibilit\u00e0 di reintegro nel proprio posto di lavoro. E quella del \u201crisarcimento\u201d pare l\u2019intenzione anche nei casi di licenziamento disciplinare. Che cosa dire in conclusione: una volta approvata questa riforma, possiamo dare l\u2019addio definitivo all\u2019art. 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, che fa parte del TITOLO II dello Statuto dei diritti dei lavoratori nella parte che tratta \u201cDella libert\u00e0 sindacale\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Avete letto bene? La legge 300 parla di norme sulla libert\u00e0 sindacale, tutela e dignit\u00e0 del lavoratore.<br \/>\nDa non dimenticare che si sta tentando di modificare altri articoli dello Statuto, ovvero l&#8217;art. 4 sui controlli a distanza (su impianti audiovisivi e strumenti di lavoro) e l\u2019art. 13 (demansionamento). Che c&#8217;entra tutto questo con la riforma del mercato del lavoro?<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Se non facciamo nulla gli unici a perdere saranno comunque i lavoratori che si troveranno con meno diritti e saranno meno tutelati, qualche politico, invece, si \u00e8 garantito un posto anche nel prossimo parlamento che verr\u00e0 perorando in silenzio la causa degli sponsor di Renzi.<br \/>\nLa Cisl per affermazione della sua segretaria, ha detto che la riforma del mercato del lavoro, in fondo, sta cambiando in meglio, mentre la Uil, con il suo segretario Barbagallo, \u00e8 riuscita nell&#8217;intento di portare insieme a se la Cgil, che ha fatto retromarcia sullo sciopero non unitario, ed insieme hanno proclamato lo sciopero Generale per il 12 dicembre.<\/p>\n<p>Speriamo che anche la Cisl si ravveda e porti i \u201csuoi\u201d in piazza per cercare di difendere la dignit\u00e0 del lavoro.<br \/>\nVorrei poi sapere cosa ne pensano i politici locali delle modifiche sui licenziamenti. Si cominciano a fare le prime riunioni per le campagne elettorali e quindi sarebbe opportuno conoscere il loro pensiero sul futuro dei lavoratori&#8230; che sono anche elettori.<br \/>\nSi sa, da noi al sud la promessa occupazionale attecchisce molto e stranamente nel periodo pre elettorale se ne potrebbero far tante, ma in un&#8217;era post ideologica dove il cittadino guarda pi\u00f9 ai fatti che ai proclami ed ai diktat di partito, per cui non sarebbe azzardato pensare che i lavoratori\/elettori siano messi in difficolt\u00e0 alle prossime scadenze elettorali<\/p>\n<p><strong><br \/>\nAlfio Zaurito<br \/>\nSegretario Generale Uilm Brindisi<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Faccio queste riflessioni, dopo le note vicende di questi giorni sul tema dei licenziamenti individuali. Scrivo questo anche perch\u00e9 nella mia attivit\u00e0 sindacale me ne sono occupato per anni, e posso dire di conoscere la materia di cui parlo. &nbsp; Come sapete, l\u2019articolo 18 legge 300\/70, dopo le pesanti modifiche apportate dalla riforma Fornero del 2012, prevede la possibilit\u00e0 di ricorrere al giudice nel caso di tre tipologie di licenziamenti, se ritenuti illegittimi: economico, disciplinare e discriminatorio. Nel licenziamento di natura economica, se il lavoratore viene licenziato a seguito di ristrutturazioni aziendali, oppure per decisione arbitraria del datore di lavoro che voglia ridurre i costi del personale. Il lavoratore ha la facolt\u00e0 di rivolgersi all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, che potr\u00e0 esprimersi, qualora ritenga illegittimo il licenziamento, disponendo anche il reintegro in azienda. Nel licenziamento disciplinare avviene quando il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore viene leso dal comportamento fraudolento del dipendente. 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