{"id":39541,"date":"2015-04-09T16:18:40","date_gmt":"2015-04-09T14:18:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.brundisium.net\/brun\/?p=39541"},"modified":"2015-04-09T16:18:40","modified_gmt":"2015-04-09T14:18:40","slug":"abi-e-consumatori-da-oggi-e-possibile-sospendere-il-pagamento-di-una-quota-dei-mutui-e-dei-prestiti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/abi-e-consumatori-da-oggi-e-possibile-sospendere-il-pagamento-di-una-quota-dei-mutui-e-dei-prestiti\/","title":{"rendered":"Abi e Consumatori: da oggi \u00e8 possibile sospendere il pagamento di una quota dei mutui e dei prestiti"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019Associazione bancaria italiana ed alcune Associazioni dei consumatori, tra le quali la Confconsumatori, \u00a0hanno raggiunto un\u00a0accordo per la sospensione della quota capitale per i finanziamenti alle famiglie\u00a0anche tenendo conto di quanto previsto dalla Legge di stabilit\u00e0.\u00a0L\u2019Accordo \u00e8 stato trasmesso al Ministero dell\u2019economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.<br \/>\nL\u2019Accordo prevede la\u00a0sospensione per un massimo di 12 mesi della sola quota capitale\u00a0per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale. Tali misure si aggiungono al Fondo di solidariet\u00e0 per l\u2019acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini). La sospensione pu\u00f2 essere richiesta dal consumatore\u00a0nei casi di cessazione del posto di lavoro, morte, grave infortunio o nei casi di misure di sospensione del lavoro e\/o di ammortizzatori sociali anche qualora abbia ritardi di pagamenti fino a 90 giorni.La sospensione non comporta il pagamento di commissioni o interessi di mora, ma solo degli interessi alle scadenze contrattuali calcolati sul debito residuo.<br \/>\n\u201cSiamo molto soddisfatti dell\u2019accordo raggiunto \u2013 afferma l\u2019avv. Emilio Graziuso Componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Confconsumatori \u2013 Con esso, infatti, speriamo di avere ampliato le misure di sostegno alle famiglie in difficolt\u00e0 nell\u2019ambito del credito ai consumatori a medio e lungo periodo. Tra i beneficiari della moratoria, inoltre, sono stati previsti anche i soggetti che hanno subito sospensioni o riduzioni dell\u2019orario di lavoro dovuta alla prolungata crisi economica. Entrambe le misure di sostegno non erano state fin qui previste in apposite iniziative.\u00a0 L\u2019Accordo, inoltre, riapre i termini anche per sospendere i finanziamenti per le famiglie che hanno gi\u00e0 beneficiato di tale strumento negli anni passati, purch\u00e9 la sospensione non sia stata richiesta nei 24 mesi precedenti\u201d.<br \/>\nPer maggiori informazioni www.confconsumatoribrindisi.it; tel 347 \u2013 0628721<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>COMUNICATO STAMPA CONFCONSUMATORI BRINDISI<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019Associazione bancaria italiana ed alcune Associazioni dei consumatori, tra le quali la Confconsumatori, \u00a0hanno raggiunto un\u00a0accordo per la sospensione della quota capitale per i finanziamenti alle famiglie\u00a0anche tenendo conto di quanto previsto dalla Legge di stabilit\u00e0.\u00a0L\u2019Accordo \u00e8 stato trasmesso al Ministero dell\u2019economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico. L\u2019Accordo prevede la\u00a0sospensione per un massimo di 12 mesi della sola quota capitale\u00a0per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale. Tali misure si aggiungono al Fondo di solidariet\u00e0 per l\u2019acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini). La sospensione pu\u00f2 essere richiesta dal consumatore\u00a0nei casi di cessazione del posto di lavoro, morte, grave infortunio o nei casi di misure di sospensione del lavoro e\/o di ammortizzatori sociali anche qualora abbia ritardi di pagamenti fino a 90 giorni.La sospensione non comporta il pagamento di commissioni o interessi di mora, ma solo degli interessi alle scadenze contrattuali calcolati sul debito residuo. \u201cSiamo molto soddisfatti dell\u2019accordo raggiunto \u2013 afferma l\u2019avv. 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