{"id":48529,"date":"2015-07-31T17:35:49","date_gmt":"2015-07-31T15:35:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.brundisium.net\/brun\/?p=48529"},"modified":"2015-08-03T12:14:17","modified_gmt":"2015-08-03T10:14:17","slug":"citta-di-brindisi-confermata-lonta-della-responsabilita-diretta-il-12-agosto-arrivera-il-verdetto-retrocessione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/citta-di-brindisi-confermata-lonta-della-responsabilita-diretta-il-12-agosto-arrivera-il-verdetto-retrocessione\/","title":{"rendered":"Citt\u00e0 di Brindisi: confermata l&#8217;onta della responsabilit\u00e0 diretta. Il 12 Agosto arriver\u00e0 il verdetto retrocessione"},"content":{"rendered":"<p>Al di l\u00e0 del caos societario, sar\u00e0 il 12 Agosto la data che segner\u00e0 il futuro prossimo del Citt\u00e0 di Brindisi Calcio. Infatti, \u00e8 quello il giorno fissato per la discussione davanti al Tribunale Federale Nazionale dei deferimenti relativi all&#8217;inchiesta della Procura di Catanzaro.<br \/>\nI deferimenti sono arrivati oggi e, come si prevedeva, il Procuratore Federale non \u00e8 stato tenero con il Citt\u00e0 di Brindisi chiamato a pagare per i comportamenti illegali tenuti da Antonio e Giorgio Flora, da Morisco e da Daleno.<\/p>\n<p>Al Brindisi \u00e8 stata contestata la responsabilit\u00e0 diretta (oltre quella oggettiva e presunta)\u00a0per due episodi, la gara contro il San Severo e quella contro il Pomigliano. Se questa tesi dovesse essere confermata dal Tribunale Federale potranno esserci solo due alternative per i diffamati colori biancazzurri: la retrocessione (con o senza aggiunta di penalizzazione) o, addirittura, la radiazione.<\/p>\n<p>Per Flora, Morisco e Daleno \u00e8 quasi certa la radiazione, una decisione che\u00a0rappresenta la giusta\u00a0punizione anche\u00a0per\u00a0la vergogna versata sui veri tifosi brindisini e su tutta la citt\u00e0.<\/p>\n<p>Inutile\u00a0sottolineare la brutta figura a cui la Citt\u00e0 di\u00a0Brindisi \u00e8 costretta davanti all&#8217;Italia intera.<\/p>\n<p>Mai il calcio brindisino aveva raggiunto\u00a0livelli cos\u00ec\u00a0infimi. E chi ha sostenuto e coperto\u00a0certi personaggi\u00a0(e li sostiene\u00a0ancora oggi) non pu\u00f2 che\u00a0recitare il\u00a0&#8220;mea culpa&#8221; e fare un vero esame di coscienza pensando\u00a0al grosso\u00a0errore commesso\u00a0ed al giusto comportamento da tenere in\u00a0futuro.<\/p>\n<p>Meglio di qualunque altra parola \u00e8 il testo delle decisioni del Procuratore Federale ad esprimere chiaramente la gravit\u00e0 della situazione:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, espletata l\u2019attivit\u00e0 istruttoria in sede disciplinare, previa separazione delle posizioni e delle gare rispetto alle quali \u00e8 stata contestata, tra le altre, la responsabilit\u00e0 diretta di alcune delle societ\u00e0 coinvolte, al fine di una quanto pi\u00f9 rapida definizione delle relative posizioni, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:<\/em><br \/>\n<em> &#8211; CICCARONE ANTONIO, all&#8217;epoca dei fatti soggetto che svolgeva attivit\u00e0 rilevante ai sensi dell&#8217;art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all&#8217;interno e nell&#8217;interesse della TURRIS NEAPOLIS s.r.l.;<\/em><br \/>\n<em> &#8211; DALENO SAVINO, all&#8217;epoca dei fatti soggetto che svolgeva attivit\u00e0 rilevante ai sensi dell&#8217;art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all&#8217;interno e nell&#8217;interesse della S.S.D. CALCIO CITTA&#8217; DI BRINDISI;<\/em><br \/>\n<em> &#8211; FLORA ANTONIO, all\u2019epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. CALCIO CITTA&#8217; DI BRINDISI;<\/em><br \/>\n<em> TUTTI per la violazione dell\u2019art. 9 C.G.S., perch\u00e9 si associavano fra loro, in numero di tre o superiore a tre, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi, ex art. 7 CGS, come dimostrato dalle specifiche contestazioni mosse ai suddetti associati che vengono integralmente richiamate, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare dei campionati nazionali con lo scopo di assicurare un vantaggio in classifica immediato alla S.S.D. CALCIO CITTA\u2019 di BRINDISI mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per l\u2019illecita attivit\u00e0 posta in essere. Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli;<\/em><br \/>\n<em> &#8211; TURRIS NEAPOLIS s.r.l., a titolo di responsabilit\u00e0 oggettiva;<\/em><br \/>\n<em> &#8211; S.S.D. CALCIO CITTA\u2019 DI BRINDISI, a titolo di responsabilit\u00e0 diretta<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><strong>2.- GARA BRINDISI \u2013 SAN SEVERO del 30\/11\/14 \u2013 s.s. 2014 \u201315 &#8211; Campionato Serie D Gir. H <\/strong><\/em><br \/>\n<em> 2.A.- FLORA ANTONIO, all\u2019epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Citt\u00e0 di Brindisi, FLORA GIORGIO, all\u2019epoca dei fatti vice presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Citt\u00e0 di Brindisi, MORISCO VITO, all&#8217;epoca dei fatti soggetto che svolgeva attivit\u00e0 rilevante ai sensi dell&#8217;art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all&#8217;interno e nell&#8217;interesse della S.S.D. Calcio Citt\u00e0 di Brindisi, DALENO SAVINO, all&#8217;epoca dei fatti soggetto che svolgeva attivit\u00e0 rilevante ai sensi dell&#8217;art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all&#8217;interno e nell&#8217;interesse della S.S.D. Calcio Citt\u00e0 di Brindisi, CICCARONE ANTONIO, all&#8217;epoca dei fatti soggetto che svolgeva attivit\u00e0 rilevante ai sensi dell&#8217;art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all&#8217;interno e nell&#8217;interesse della TURRIS NEAPOLIS s.r.l., e CAROTENUTO WILLIAM, all\u2019epoca dei fatti calciatore del U.S.D. San Severo, per la violazione dell\u2019art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere tutti, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendoci, atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara BRINDISI \u2013 SAN SEVERO del 30.11.14, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, stagione sportiva 2014 &#8211; 15 in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra della SSD Citt\u00e0 di Brindisi Calcio, allo scopo di assicurare a quest\u2019ultima un vantaggio in classifica; e, per quanto attiene alla posizione di CICCARONE, effettuare una scommessa sicura sull\u2019esito alterato dell\u2019incontro; Con le aggravanti per tutti di cui all&#8217;art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; nonch\u00e9, ad esclusione del solo Carotenuto William, anche della pluralit\u00e0 di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame;<\/em><br \/>\n<em> 2.B.- ASTARITA SALVATORE, all\u2019epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell\u2019art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale dell&#8217;accordo per l&#8217;alterazione del risultato della gara BRINDISI &#8211; SAN SEVERO del 30.11.2014, del quale era venuto a conoscenza;<\/em><br \/>\n<em> 2.C.- ASTARITA SALVATORE, all&#8217;epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell\u2019art. 6, co. 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere scommesso, anche per conto di CICCARONE, sulla gara BRINDISI &#8211; SAN SEVERO del 30.11.14, cos\u00ec contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle societ\u00e0 appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all\u2019epoca, AKRAGAS, BRINDISI e SAN SEVERO erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonch\u00e9, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che il CICCARONE aveva scommesso sulla gara BRINDISI &#8211; SAN SEVERO del 30.11.14;<\/em><br \/>\n<em> 2.D.- CICCARONE ANTONIO, all\u2019epoca dei fatti soggetto che svolgeva attivit\u00e0 rilevante ai sensi dell\u2019art. 1 bis, co. 5, del C.G.S. all\u2019interno e nell\u2019interesse della TURRIS NEAPOLIS s.r.l., per la violazione dell\u2019art. 6, co. 2 e 5, del C.G.S. per aver scommesso, anche per il tramite di ASTARITA, sulla gara BRINDISI &#8211; SAN SEVERO del 30.11.14, cos\u00ec contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle societ\u00e0 appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all\u2019epoca, AKRAGAS, BRINDISI e SAN SEVERO erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonch\u00e9, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che l\u2019ASTARITA aveva scommesso sulla gara BRINDISI &#8211; SAN SEVERO del 30.11.14;<\/em><br \/>\n<em> 2.E.- la societ\u00e0 S.S.D. CALCIO CITTA\u2019 DI BRINDISI a titolo di responsabilit\u00e0 diretta, oggettiva e presunta. Con le aggravanti di cui all\u2019art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, del vantaggio in classifica conseguito, nonch\u00e9 della pluralit\u00e0 di illeciti posti in essere;<\/em><br \/>\n<em> 2.F.- la societ\u00e0 U.S.D. SAN SEVERO, a titolo di responsabilit\u00e0 oggettiva. Con le aggravanti di cui all\u2019art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonch\u00e9 del vantaggio in classifica;<\/em><br \/>\n<em> 2.G.- la societ\u00e0 TURRIS NEAPOLIS S.R.L., a titolo di responsabilit\u00e0 oggettiva. Con le aggravanti di cui all\u2019art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica e della pluralit\u00e0 degli illeciti posti in essere; 2.H.- la societ\u00e0 U.S.D. AKRAGAS CITTADEITEMPLI, a titolo di responsabilit\u00e0 oggettiva.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><strong>3.- GARA POMIGLIANO \u2013 BRINDISI del 14\/12\/2014 \u2013 s.s. 2014\/2015 &#8211; Campionato Nazionale Serie D Gir. H<\/strong><\/em><br \/>\n<em> 3.A.- FLORA ANTONIO, all\u2019epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Citt\u00e0 di Brindisi, FLORA GIORGIO, all\u2019epoca dei fatti vice presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Citt\u00e0 di Brindisi, MORISCO VITO, all&#8217;epoca dei fatti soggetto che svolgeva attivit\u00e0 rilevante ai sensi dell&#8217;art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all&#8217;interno e nell&#8217;interesse della S.S.D. Calcio Citt\u00e0 di Brindisi, DALENO SAVINO, all&#8217;epoca dei fatti soggetto che svolgeva attivit\u00e0 rilevante ai sensi dell&#8217;art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all&#8217;interno e nell&#8217;interesse della S.S.D. Calcio Citt\u00e0 di Brindisi, CICCARONE ANTONIO, all&#8217;epoca dei fatti soggetto che svolgeva attivit\u00e0 rilevante ai sensi dell&#8217;art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all&#8217;interno e nell&#8217;interesse della TURRIS NEAPOLIS s.r.l., MARZOCCHI EMANUELE, all\u2019epoca dei fatti calciatore della S.S.D. Puteolana 1902 Internapoli per la violazione dell\u2019art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara POMIGLIANO \u2013 BRINDISI del 14.12.2014, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di tale gara, in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite allo scopo di assicurare a quest&#8217;ultima un vantaggio in classifica. Con le aggravanti di cui all\u2019art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica, nonch\u00e9 della pluralit\u00e0 di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione;<\/em><br \/>\n<em> 3.B.- la societ\u00e0 S.S.D. CALCIO CITTA\u2019 DI BRINDISI, a titolo di responsabilit\u00e0 diretta, oggettiva, nonch\u00e9 presunta; Con le aggravanti di cui all\u2019art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, del vantaggio in classifica conseguito, nonch\u00e9 della pluralit\u00e0 di illeciti posti in essere;<\/em><br \/>\n<em> 3.C.- la societ\u00e0 TURRIS NEAPOLIS S.R.L. a titolo di responsabilit\u00e0 oggettiva. Con le aggravanti di cui all\u2019art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica e della pluralit\u00e0 degli illeciti posti in essere;<br \/>\n<\/em><em>3.D.- la societ\u00e0 S.S.D. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI a titolo di responsabilit\u00e0 oggettiva. Con le aggravanti di cui all\u2019art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica, nonch\u00e9 della pluralit\u00e0 degli illeciti posti in essere.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al di l\u00e0 del caos societario, sar\u00e0 il 12 Agosto la data che segner\u00e0 il futuro prossimo del Citt\u00e0 di Brindisi Calcio. Infatti, \u00e8 quello il giorno fissato per la discussione davanti al Tribunale Federale Nazionale dei deferimenti relativi all&#8217;inchiesta della Procura di Catanzaro. I deferimenti sono arrivati oggi e, come si prevedeva, il Procuratore Federale non \u00e8 stato tenero con il Citt\u00e0 di Brindisi chiamato a pagare per i comportamenti illegali tenuti da Antonio e Giorgio Flora, da Morisco e da Daleno. Al Brindisi \u00e8 stata contestata la responsabilit\u00e0 diretta (oltre quella oggettiva e presunta)\u00a0per due episodi, la gara contro il San Severo e quella contro il Pomigliano. Se questa tesi dovesse essere confermata dal Tribunale Federale potranno esserci solo due alternative per i diffamati colori biancazzurri: la retrocessione (con o senza aggiunta di penalizzazione) o, addirittura, la radiazione. Per Flora, Morisco e Daleno \u00e8 quasi certa la radiazione, una decisione che\u00a0rappresenta la giusta\u00a0punizione anche\u00a0per\u00a0la vergogna versata sui veri tifosi brindisini e su tutta la citt\u00e0. 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