{"id":5838,"date":"2014-02-22T07:51:39","date_gmt":"2014-02-22T06:51:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.brundisium.net\/brun\/?p=5838"},"modified":"2014-02-22T09:17:35","modified_gmt":"2014-02-22T08:17:35","slug":"accolto-il-ricorso-di-ciraci-torna-presidente-del-consiglio-comunale-di-ceglie-m-ca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/accolto-il-ricorso-di-ciraci-torna-presidente-del-consiglio-comunale-di-ceglie-m-ca\/","title":{"rendered":"Accolto il ricorso di Cirac\u00ec: torna presidente del Consiglio Comunale di Ceglie M.ca"},"content":{"rendered":"<p>La revoca di Nicola Cirac\u00ec dallo scranno di Presidente del Consiglio comunale di Ceglie Messapica non \u00e8 stata adeguatamente motivata. Con questa motivazione la Sezione Prima del\u00a0Tar di Lecce ha annullato la delibera di revoca di Cirac\u00ec alla presidenza del consiglio comunale di Ceglie Messapica e quella di nomina del suo successore Giovanni Argentiero.<\/p>\n<p>Per il\u00a0Tar, quindi, la decisione\u00a0intrapresa contestualmente al cambio di maggioranza non \u00e8 valida.<\/p>\n<p><strong>Questa la sentenza:<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div><em>REPUBBLICA ITALIANA<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Lecce &#8211; Sezione Prima<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>ha pronunciato la presente<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>SENTENZA<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2013, proposto da:<\/em><\/div>\n<div><em>Nicola Cirac\u00ec, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio eletto presso Francesco Fabrizio Tuccari in Lecce, via A. Imperatore, 16;<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>contro<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Comune di Ceglie Messapica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Grazia Vitale, con domicilio eletto presso Daniela Anna Ponzo in Lecce, via Schipa, 35;<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>nei confronti di<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Giovanni Argentiero, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;<\/em><\/div>\n<div><em>Ciro Argese, Domenico Convertino, Francesco Locorotondo, Daniele Gioia, Giuseppe Palma, Maria Paola Casale, Cataldo Rodio, Pietro Gallone, Nicola Ricci, Luigi Caroli, Tommaso Argentiero, Danilo D&#8217;Ippolito, Rocco Argentiero, Fabrizio Gatti, Gianpietro Gallone, Donato Gianfreda, Giovanni Gianfreda, Antonio Piccoli, Nicola Trinchera;<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>per l&#8217;annullamento<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>della deliberazione del Consiglio Comunale di Ceglie Messapica n. 42 del 28.8.2013, avente ad oggetto &#8220;Revoca Presidente del Consiglio Comunale: richiesta dei Consiglieri Comunali Argentiero G., Argese C., Convertino D., Locorotondo F., Gioia D., Palma G., Casale M. P., Rodio C., Gallone P., Ricci N. (Prot. n. 20145 del 01.8.2013);<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>della deliberazione del Consiglio Comunale di Ceglie Messapica n. 43 del 28.8. 2013, avente ad oggetto &#8220;Elezione del Presidente del Consiglio Comunale&#8221;;<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>di tutti i relativi atti presupposti, connessi e\/o consequenziali, ed in particolare, ove occorra:<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>della mozione di revoca dall&#8217;incarico di presidente del Consiglio Comunale e della richiesta di convocazione del Consiglio Comunale con i seguenti argomenti all&#8217;o.d.g.: 1) Revoca del Presidente del Consiglio Comunale; 2) Elezione del Presidente del Consiglio comunale;<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>dell&#8217;art. 22 dello statuto comunale di Ceglie Messapica.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Visti il ricorso e i relativi allegati;<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ceglie Messapica e di Giovanni Argentiero;<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Viste le memorie difensive;<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Visti tutti gli atti della causa;<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l&#8217;avv. prof. Francesco Tuccari, per il ricorrente, l&#8217;avv. Grazia Vitale, per il Comune, e l&#8217;avv. Valeria Pellegrino, per il controinteressato;<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>FATTO e DIRITTO<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del consiglio comunale di Ceglie Messapica n. 42 del 28 agosto 2013 con la quale \u00e8 stato revocato da Presidente del consiglio comunale e la deliberazione n. 43 di pari data con la quale \u00e8 stato eletto il nuovo Presidente del consiglio comunale.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. 267\/2000, 22 (commi 4 e 5), 23 (commi 1 e 2) dello Statuto comunale e 9 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale; violazione e falsa applicazione dei principi generali di diritto in materia di revoca della carica di presidente del consiglio comunale; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto; irrazionalit\u00e0; illogicit\u00e0; contraddittoriet\u00e0; travisamento. 2. Eccesso di potere per arbitrariet\u00e0 dell&#8217;azione amministrativa e ingiustizia manifesta. 3. Sviamento. 4. Illegittimit\u00e0 derivata<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Sostiene il ricorrente: che la revoca non \u00e8 adeguatamente motivata; che le contestazioni sono state tutte confutate; che il ricorrente ha sempre rivestito un ruolo imparziale; che i provvedimenti sono stati assunti a seguito del cambio di maggioranza politica.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Il Comune, con memoria del 19 dicembre 2013, ha controdedotto nel merito.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Il sig. Giovanni Argentiero, nuovo Presidente del consiglio comunale, si \u00e8 costituito con controricorso del 16 novembre 2013 controdeducendo nel merito.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Le parti hanno depositato ulteriori memorie.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Nella pubblica udienza del 23 gennaio 2014 il ricorso \u00e8 stato trattenuto in decisione.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Il ricorso \u00e8 fondato.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>La giurisprudenza ha chiarito che la figura del Presidente riveste un carattere istituzionale e, di conseguenza, che la revoca non pu\u00f2 essere che causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da comprometterne la neutralit\u00e0, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico. La figura del presidente \u00e8 posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non pu\u00f2 essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralit\u00e0, e deve essere motivata perci\u00f2 con esclusivo riferimento a tale parametro e non a un rapporto di fiducia (Cons. st. sez. V, 26 novembre 2013, n. 5605).<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>La sentenza citata ha poi affermato il principio secondo cui la revoca &#8220;trae origine da apprezzamenti di carattere politico e tuttavia non esprime una scelta libera nei fini, dovendo comunque sempre porsi nel solco del perseguimento delle finalit\u00e0 normative, non disponibili dai componenti del consiglio e dalle forze in esso presenti, di garantire la continuit\u00e0 della funzione di indirizzo politico amministrativo dell&#8217;ente comunale&#8221;.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>In conclusione, \u00e8 stato precisato, che il sindacato del giudice deve essere esercitato attraverso le tipiche figure sintomatiche dell&#8217;eccesso di potere, quali in particolare la carenza di motivazione, il travisamento dei fatti, la contraddittoriet\u00e0 tra fatti e decisione, l&#8217;ingiustizia ed illogicit\u00e0 di quest&#8217;ultima. &#8220;Il giudice amministrativo \u00e8 chiamato a un duplice ordine di verifiche, e cio\u00e8: in primo luogo, ad accertare l&#8217;effettiva sussistenza dei fatti, affinch\u00e9 la revoca non si fondi su presupposti inesistenti o non adeguatamente esternati nel provvedimento; ed in secondo luogo, ad apprezzare la non arbitrariet\u00e0 e plausibilit\u00e0 della valutazione politica in forza della quale l&#8217;organo consiliare ritiene che i suddetti fatti influiscano negativamente sull&#8217;idoneit\u00e0 a ricoprire la funzione&#8221;. (cos\u00ec Cons. St., cit.).<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Posti questi principi, \u00e8 da rilevare che i fatti contestati al ricorrente si possono riassumere come segue: nell&#8217;aver inserito con ritardo alcune mozioni, interpellanze e interrogazioni; nell&#8217;aver inserito con &#8220;estrema sollecitudine&#8221; due interrogazioni di consiglieri facenti capo allo stesso gruppo consiliare; nell&#8217;aver pubblicato nell&#8217;albo pretorio del comune un atto deliberativo difforme da quanto emerso nella discussione in consiglio comunale; nell&#8217;aver continuato, anche dopo l&#8217;elezione a Presidente, ad essere componente della III commissione e aver determinato le condizioni perch\u00e9 non si raggiungesse il numero legale nell&#8217;attivit\u00e0 di detta commissione.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>In relazione alle contestazioni sul ritardo nell&#8217;inserimento all&#8217;ordine del giorno di alcune mozioni \u00e8 da rilevare come le stesse siano state puntualmente confutate dal ricorrente in sede di dibattito consiliare.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>In particolare, \u00e8 stato dimostrato che l&#8217;iter della discussione delle mozioni in questione era stato deciso all&#8217;unanimit\u00e0 dalla conferenza dei capigruppo del 26 marzo 2013 e che nelle successive conferenze (del 29 aprile 2013 e del 27 maggio 2013) \u00e8 stata stabilita all&#8217;unanimit\u00e0 la data del 14 giugno 2013 per la discussione delle mozioni in questione.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Inoltre, non risulta provato che l&#8217;inserimento tardivo sarebbe avvenuto nonostante numerose sollecitudini, posto che non \u00e8 c&#8217;\u00e8 riscontro formale e documentato in tale senso.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Anche per quanto riguarda la contestazione di aver inserito con &#8220;estrema sollecitudine&#8221; due interrogazioni di alcuni consiglieri appartenenti allo stesso gruppo consiliare del ricorrente, \u00e8 da rilevare che queste sono state inserite con determinazione unanime della conferenza dei capigruppo.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>La contestazione di aver inserito dopo cinque mesi &#8220;l&#8217;ordine del giorno presentato dal Consigliere Rodio il 4 febbraio 2013&#8221; e che comunque alla seduta consiliare &#8220;non era nemmeno presente il testo del suddetto ordine del giorno&#8221;, \u00e8 stata smentita laddove \u00e8 stato replicato che anche per questo vi \u00e8 stata la decisione dei capigruppo. Inoltre, per quanto riguarda la mancanza della copia cartacea si rileva che il ricorrente sostiene che il deposito \u00e8 stato effettuato nei tempi e nei modi previsti. Ad ogni buon conto, la delibera in questione \u00e8 stata regolarmente discussa e approvata, con la conseguenza che, anche a voler ritenere mancante il testo, questa mancanza pu\u00f2 essere ritenuta conseguenza di una disfunzione organizzativa, dalla quale non \u00e8 possibile dedurre la volont\u00e0 di favorire una parte politica o di attentare alla funzionalit\u00e0 dell&#8217;organo.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Stesso discorso deve farsi con riferimento alla contestazione di aver pubblicato nell&#8217;albo pretorio del comune un atto deliberativo difforme da quanto emerso nella discussione in consiglio comunale; peraltro lo stesso ricorrente ha provveduto a segnalare l&#8217;errore.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Infine, per quanto riguarda la contestazione di essere componente della III commissione e aver determinato le condizioni perch\u00e9 non si raggiungesse il numero legale, \u00e8 da rilevare che, se da un lato nessuna norma vieta la partecipazione del Presidente alle commissioni, dall&#8217;altro la sua mancata partecipazione \u00e8 stata giustificata con la mole di impegni istituzionali.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>\u00c8 da rilevare poi che lo stesso ricorrente, con nota del 3 giugno 2013, a seguito di vari cambi di appartenenza ai gruppi,ha chiesto a tutti i capigruppo e al segretario comunale l&#8217;indicazione dei nominativi dei componenti le commissioni al fine di garantire la funzionalit\u00e0 delle stesse con la nomina di nuovi componenti.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Non pu\u00f2 essere poi presa in considerazione la contestazione relativa alle frasi riportate nel profilo di facebook del ricorrente, posto che (a prescindere dalla indimostrata ascrizione al ricorrente delle frasi in questione) questa non \u00e8 stata inserita nella mozione di sfiducia e quindi, anche se \u00e8 stata oggetto del dibattito, non pu\u00f2 ritenersi essere stato oggetto di discussione in contraddittorio, proprio perch\u00e9 la discussione verte solo su quanto articolato nella mozione o proposta di delibera.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>In conclusione, il ricorso deve essere accolto.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>P.Q.M.<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<\/em><\/div>\n<div><em>\u00a0<\/em><\/div>\n<div><em>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<\/em><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La revoca di Nicola Cirac\u00ec dallo scranno di Presidente del Consiglio comunale di Ceglie Messapica non \u00e8 stata adeguatamente motivata. Con questa motivazione la Sezione Prima del\u00a0Tar di Lecce ha annullato la delibera di revoca di Cirac\u00ec alla presidenza del consiglio comunale di Ceglie Messapica e quella di nomina del suo successore Giovanni Argentiero. Per il\u00a0Tar, quindi, la decisione\u00a0intrapresa contestualmente al cambio di maggioranza non \u00e8 valida. Questa la sentenza: &nbsp; REPUBBLICA ITALIANA \u00a0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO \u00a0 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia \u00a0 Lecce &#8211; Sezione Prima \u00a0 ha pronunciato la presente \u00a0 SENTENZA \u00a0 sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2013, proposto da: Nicola Cirac\u00ec, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio eletto presso Francesco Fabrizio Tuccari in Lecce, via A. Imperatore, 16; \u00a0 contro \u00a0 Comune di Ceglie Messapica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. 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