{"id":58706,"date":"2015-12-10T22:30:51","date_gmt":"2015-12-10T21:30:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.brundisium.net\/brun\/?p=58706"},"modified":"2015-12-10T22:07:38","modified_gmt":"2015-12-10T21:07:38","slug":"la-procreazione-medica-assistita-a-mesagne-si-parla-di-aspetti-medici-bioetici-e-legali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/la-procreazione-medica-assistita-a-mesagne-si-parla-di-aspetti-medici-bioetici-e-legali\/","title":{"rendered":"La Procreazione Medica Assistita: a Mesagne si parla di aspetti medici, bioetici e legali"},"content":{"rendered":"<p>Sabato 12 dicembre p.v. alle ore 10.00, nell\u2019Auditorium del Liceo Scientifico di Mesagne, si parler\u00e0 di \u201cProcreazione Medica Assistita\u201d. La tematica \u00e8 affrontata nella legge 40\/2004, che, a poco pi\u00f9 di un anno dalla sua entrata in vigore, il 12 giugno 2005, \u00e8 stata oggetto di <em>referendum<\/em>, per la sua (parziale) abrogazione, ma non raggiunse alcun risultato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>E\u2019 seguita al predetto referendum tutta una serie di pronunce della Corte Costituzionale che di fatto hanno parzialmente modificato la predetta legge.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per quanto riguarda le finalit\u00e0, l\u2019angolo di visuale primario \u00e8 quello del diritto alla vita del figlio concepito mediante le nuove tecniche. Non bisogna sottovalutare, infatti, quanto dispone il 1\u00b0 comma dell\u2019art. 1 secondo cui &#8220;<em>la legge assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito<\/em>&#8220;. Il diritto alla vita del concepito, \u00e8 certamente il principale elemento della vicenda procreativa, la cui esistenza \u00e8 l&#8217;obiettivo essenziale delle nuove tecniche. Queste ultime, in vario modo, costituiscono un rischio grave per la sua vita. <em>Proprio per arginare tali rischi la legge inizia riconoscendo il concepito come un soggetto che, al pari dei gi\u00e0 nati, \u00e8 titolare di diritti, il cui rispetto incide sulle &#8220;condizioni&#8221; e &#8220;modalit\u00e0&#8221; fissate nella legge<\/em>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Se nell&#8217;attuazione della L. 40\/04 vogliamo raggiungere un adeguato bilanciamento tra l&#8217;obiettivo di superare la sterilit\u00e0 e l&#8217;infertilit\u00e0 da un lato e il rispetto della vita umana dall&#8217;altro, occorre assolutamente valorizzare il principio dell&#8217;art. 1 che qualifica soggetto titolare di diritti il concepito, al pari degli altri soggetti coinvolti nella vicenda procreativa. \u00c8 giunto il momento di un serio approfondimento di questo principio, al quale non pu\u00f2 essere estranea la relazione annuale del Ministro della salute. Non si tratta di questione secondaria n\u00e9 settoriale. Essa \u00e8 centrale in una societ\u00e0 che voglia ispirarsi al rispetto dei diritti dell&#8217;uomo e che perci\u00f2 deve necessariamente interrogarsi sulla identit\u00e0 del soggetto che ne \u00e8 titolare. Gran merito della L. 40\/04 \u00e8 aver dato una risposta nel suo art. 1. Esso deve essere valorizzato in conformit\u00e0, del resto, con i ripetuti pareri del Comitato Nazionale di Bioetica, che proprio in materie attinenti alla PMA ed alle sue conseguenze applicative ha confermato la conclusione del suo parere del 22.giugno 1996 su \u201cIdentit\u00e0 e statuto dell&#8217;embrione umano\u201d, che \u00e8 opportuno qui riportare per chiudere il ragionamento nello stesso punto n cui \u00e8 cominciato: \u201c<em>Il Comitato \u00e8 pervenuto unanimemente. a riconoscere il dovere morale di trattare l\u2019embrione umano, sin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e di tutela che si devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persone<\/em>\u201d. Tale conclusione \u00e8 stata ripetutamente confermata: \u00e8 particolarmente significativo il parere emanato l\u201911 aprile 2003 dal CNB riguardo alle ricerche utilizzanti embrioni umani \u201c<em>Gli embrioni umani sono vite umane a pieno titolo ed esiste quindi il dovere morale di sempre rispettarli e di sempre proteggerli nel loro diritto alla vita indipendentemente dalle modalit\u00e0 con cui siano stati procreati e indipendentemente dal fatto che alcuni di essi possano essere qualificati \u2013 con una espressione discutibile, perch\u00e9 priva di valenza ontologica \u2013 soprannumerari<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Relatori:<\/p>\n<p>Dott. Giuseppe Colucci: Presidente Comitato Etico della ASL BR\/TA &#8220;Bioetica e P.M.A.&#8221;.<\/p>\n<p>Dott. Renato Poddi: gi\u00e0 Primario di Ginecologia ed Ostetricia &#8220;Ginecologo e P.M.A.&#8221;<\/p>\n<p>Avv. Aldo Vangi: Docente dell&#8217;I.I.S.S. &#8220;E.Ferdinando&#8221; di Mesagne &#8220;Aspetti legali e giurisprudenziali della P.M.A.&#8221;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Interverranno: On. Dott. Antonio Matarrelli ed il Sindaco del Comune di Mesagne Dott. Pompeo Molfetta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sabato 12 dicembre p.v. alle ore 10.00, nell\u2019Auditorium del Liceo Scientifico di Mesagne, si parler\u00e0 di \u201cProcreazione Medica Assistita\u201d. La tematica \u00e8 affrontata nella legge 40\/2004, che, a poco pi\u00f9 di un anno dalla sua entrata in vigore, il 12 giugno 2005, \u00e8 stata oggetto di referendum, per la sua (parziale) abrogazione, ma non raggiunse alcun risultato. &nbsp; E\u2019 seguita al predetto referendum tutta una serie di pronunce della Corte Costituzionale che di fatto hanno parzialmente modificato la predetta legge. &nbsp; Per quanto riguarda le finalit\u00e0, l\u2019angolo di visuale primario \u00e8 quello del diritto alla vita del figlio concepito mediante le nuove tecniche. Non bisogna sottovalutare, infatti, quanto dispone il 1\u00b0 comma dell\u2019art. 1 secondo cui &#8220;la legge assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito&#8220;. Il diritto alla vita del concepito, \u00e8 certamente il principale elemento della vicenda procreativa, la cui esistenza \u00e8 l&#8217;obiettivo essenziale delle nuove tecniche. 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