{"id":64377,"date":"2016-02-17T11:55:02","date_gmt":"2016-02-17T10:55:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.brundisium.net\/brun\/?p=64377"},"modified":"2016-02-17T11:55:02","modified_gmt":"2016-02-17T10:55:02","slug":"arneo-confindustria-tributo-illegittimo-intervenga-emiliano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/arneo-confindustria-tributo-illegittimo-intervenga-emiliano\/","title":{"rendered":"Arneo, Confindustria: &#8220;tributo illegittimo, intervenga Emiliano&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><em>Di seguito riportiamo integralmente il testo di una nota trasmessa da Confindustria Brindisi al Presidente della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, per richiamarne l\u2019attenzione sui vari aspetti della problematica relativa al tributo 0630, di cui il Consorzio di Bonifica dell\u2019Arneo chiede il pagamento (anche) agli associati di Confindustria Brindisi.<\/em><\/p>\n<p><em>La nota \u2013 che esamina i vari profili di illegittimit\u00e0 della pretesa avanzata, per assoluta carenza dei presupposti impositivi \u2013 \u00e8 accompagnata da un documento che [alla luce della migliore Dottrina e di un orientamento ormai consolidato della Giurisprudenza] contiene un\u2019accurata disamina dell\u2019argomento, approfondendo soprattutto il tema dei presupposti ai quali \u00e8 subordinato il corretto esercizio della potest\u00e0 impositiva da parte dei Consorzi di Bonifica.<\/em><\/p>\n<p><em>Sul piano delle azioni individuali, le aziende iscritte a Confindustria Brindisi stanno presentando al Consorzio dell\u2019Arneo una nuova istanza\/diffida e valuteranno in seguito l\u2019opportunit\u00e0 sia di adire la via del contenzioso tributario, sia di attivare ogni altro strumento di tutela previsto dall\u2019Ordinamento.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Secondo la migliore Dottrina e un orientamento giurisprudenziale che ormai costituisce ius receptum, PRESUPPOSTI DELL\u2019IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA \u2013 ossia dell\u2019obbligo di contribuire alle opere eseguite dai consorzi di bonifica e, quindi, dell\u2019assoggettamento al potere impositivo di questi ultimi \u2013 sono: a) la propriet\u00e0 di un immobile incluso nel perimetro consortile; b) una condizione distintiva di tale bene, che \u00e8 al contempo uno stato di fatto e una situazione di diritto, per cui il cespite in parola deve trarre delle opere summenzionate un\u2019utilitas, un vantaggio particolare, un beneficio \u201cspeciale\u201d incidente in via diretta sull\u2019immobile, \u201ccomportandone un incremento di valore in rapporto causale\u2026\u201d con l\u2019esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione.<\/p>\n<p>Questo vantaggio o beneficio derivante dalla bonifica \u2013 che \u201cnon \u00e8 provato dalla pura e semplice inclusione dell\u2019immobile nel perimetro del comprensorio\u201d \u2013 proprio \u201cper la natura corrispettiva del tributo\u2026 che i consorzi sono autorizzati ad esigere dai proprietari degli immobili siti nel comprensorio\u2026\u201d, non pu\u00f2 \u201cessere\u2026indiretto o generico\u2026\u201d, perch\u00e9 \u201caltrimenti sarebbe perduta l\u2019inerenza\u2026\u201dal cespite, ma deve risultare concreto, \u201ceffettivo\u201d e va accertato \u201ccon riferimento a ciascun\u2026bene\u201d. Deve, inoltre, \u201cessere valutato anno per anno sulla base dei reali\u2026incrementi di valore dell\u2019immobile determinati dalle opere di bonifica e\/o dalla loro manutenzione\u2026\u201d.<\/p>\n<p>Il vantaggio de quo pu\u00f2 si \u201cessere anche comune a pi\u00f9 immobili\u2026\u201d, o \u201ca tutte le propriet\u00e0\u201d ma in nessun caso \u201cpresunto\u201d, o desumibile \u201cin via indiretta per il solo fatto che altri immobili abbiano tratto il beneficio in questione\u2026\u201d. N\u00e9 le disposizioni regolatrici della materia consentono che esso sia \u201caccertato\u2026a prescindere dall\u2019inclusione della spesa nel piano di riparto e dei contribuenti nella platea dei soggetti per i quali \u00e8 stato\u2026\u201d verificato \u201cun concreto beneficio\u2026\u201d.<\/p>\n<p>La legge esclude, \u201cancor pi\u00f9 nel caso di fabbricati non rurali eventualmente compresi nel perimetro di bonifica\u2026\u201d, la previsione di un dovere di contribuzione riconducibile \u201ca vantaggi generali arrecati all\u2019ambiente o alla salubrit\u00e0 dell\u2019aria, spesso proiettati\u2026 al di fuori del comprensorio di bonifica\u201d. Poich\u00e9 la normativa definisce una \u201cnozione di beneficio\u2026\u201d che fa \u201criferimento non gi\u00e0 al territorio nel suo complesso, ma al bene inteso in senso specifico e differenziato\u2026\u201d \u2013 sancendo, peraltro, una stretta \u201ccorrelazione tra sacrificio e vantaggio\u2026, tra spesa consortile\u2026 e benefici tratti dai proprietari\u2026\u201d \u2013 i \u201ccontributi\u2026 imposti\u2026 non possono \u2026 gravare su tutti indistintamente gli immobili esistenti nel comprensorio di bonifica in base ad una presunzione di vantaggio generale ed indiretto\u2026\u201d [come quello ricollegabile al \u201cmiglioramento dell\u2019igiene\u2026 e, in genere, delle condizioni ambientali\u2026\u201d].<\/p>\n<p>Il PIANO DI CLASSIFICA degli immobili [\u201cche individua il beneficio\u2026\u201d riconducibile alle opere di bonifica, fissa \u201ci parametri per la quantificazione del medesimo e\u2026\u201d stabilisce \u201cl\u2019indice di contribuenza di ciascun\u2026\u201d bene, \u201ctenendo conto delle variazioni che intervengono nel \u2026\u201drelativo utilizzo] \u2013 \u201cfigura non \u2026prevista dal sistema\u2026\u201d, ma \u201cintrodotta dalla legislazione regionale o dagli statuti consortili\u2026\u201d \u2013 non si conforma ai principi suddetti ed anzi:<\/p>\n<p>formula \u201ccriteri di determinazione del contributo astratti e generici, in maniera\u2026.approssimativa e presuntiva\u2026\u201d, astenendosi dall\u2019individuare \u201ci benefici effettivamente conseguiti \u201c, rinunciando a commisurare l\u2019utilitas \u201calle singole unit\u00e0 interessate\u201d e limitandosi \u201cad applicare valori medi di zona\u201d, senza garantire \u201cuna fedele applicazione dei principi vigenti sopra ricordati\u2026\u201d;<\/p>\n<p>finisce, perci\u00f2, \u201ccon il prescindere dalla reale entit\u00e0 del beneficio specificamente arrecato dalle opere di bonifica ai singoli\u2026\u201dimmobili, precludendo l\u2019attuazione di un criterio di riparto che misuri \u201cla differenza dei valori o redditi ante bonifica e post bonifica\u2026\u201d;<\/p>\n<p>si traduce in una giustificazione arbitraria del potere impositivo che, lungi dal fondarsi sul miglioramento fondiario di ciascun bene, trova la sua legittimazione nel \u201csolo fatto che l\u2019esistenza delle opere e l\u2019attivit\u00e0 del Consorzio\u2026\u201d evitano \u201cche i beni ricadenti nel comprensorio\u2026vengano danneggiati dal comportamento idraulico dei terreni\u2026\u201d.<\/p>\n<p>Ancora: se gli oneri sugli immobili devono essere commisurati nel caso concreto [in ossequio al \u201cprincipio della loro corrispondenza o proporzionalit\u00e0 rispetto al grado\u2026\u201d dell\u2019utilit\u00e0 conseguita o conseguibile per effetto dell\u2019opera consortile] \u201cai vantaggi ricevuti da ciascun\u2026\u201d cespite, la contribuzione richiesta per le \u201cattivit\u00e0 connesse all\u2019ambiente o al territorio\u2026\u201d \u2013 come, ad esempio, quelle afferenti la \u201ctutela e la difesa del suolo, la gestione delle risorse idriche e la tutela ambientale\u2026\u201d \u2013 diverse dalle opere di \u201cbonifica integrale\u201d, configura una pretesa avanzata \u201csine titulo\u201d nei confronti dei \u201cproprietari di immobili urbani gi\u00e0 tenuti a versare le somme esigibili per il servizio di pubblica fognatura\u2026\u201d e, in senso lato, per le opere ed i servizi dei quali si giova l\u2019intera collettivit\u00e0 (che, pertanto, sono accollati alla fiscalit\u00e0 generale).<\/p>\n<p>L\u2019onere di dimostrare l\u2019effettivit\u00e0 del beneficio derivante all\u2019immobile dalle opere di \u201cbonifica integrale\u201d \u2013 cio\u00e8 di provare, unitamente all\u2019inclusione del bene nel comprensorio, l\u2019altro requisito (esistenza del vantaggio particolare realmente ottenuto) che concreta il presupposto costitutivo del potere di imposizione del Consorzio \u2013 incombe sull\u2019ente creditore e \u201cnon pu\u00f2 ritenersi adempiuto mediante il richiamo al piano di classifica, di provenienza esclusivamente unilaterale\u2026\u201d.<\/p>\n<p>Qualora mancassero tutti gli elementi della fattispecie legale, preordinati a legittimare la pretesa contributiva \u2013 poich\u00e9 nessun soggetto potrebbe essere sottoposto all\u2019obbligo di contribuzione in base alla mera titolarit\u00e0 di un diritto reale esclusivo su un immobile ubicato in un comprensorio di bonifica \u2013 si configurerebbe un\u2019ipotesi di abuso di esercizio della potest\u00e0 impositiva per acclarata illegittimit\u00e0 del provvedimento applicativo del tributo. Non va dimenticato, peraltro, che disposizioni e principi vari \u2013 anche di rango costituzionale \u2013 tutelano il diritto dei cittadini di non subire pregiudizi ingiustificati e conseguenti alla richiesta di adempiere prestazioni, personali o patrimoniali, \u201cfuori dei casi previsti dalla legge\u201d.<\/p>\n<p>In conclusione, per riassumere brevemente i termini della questione, sono presupposti indefettibili dell\u2019obbligo contributivo a favore di un consorzio di bonifica:<\/p>\n<p>a) la propriet\u00e0 di un immobile sito nel comprensorio di bonifica;<\/p>\n<p>b) un PERIMETRO DI CONTRIBUENZA, ritualmente approvato, ossia \u201cquell\u2019area posta all\u2019interno del\u2026\u201d suddetto \u201ccomprensorio che gode o godr\u00e0 dei benefici derivanti dalle opere (di bonifica: n.d.a.) realizzate o realizzande e che, sola, potr\u00e0 essere sottoposta a contribuzione proprio in virt\u00f9 del vantaggio concretamente ricevuto\u2026\u201d da ciascun immobile;<\/p>\n<p>c) un PIANO DI CLASSIFICA debitamente in vigore, che esprima la valutazione del singolo immobile determinando il quantum del tributo consortile previa commisurazione dello stesso \u2013 in termini di corrispondenza e proporzionalit\u00e0 \u2013 alla \u201creale entit\u00e0 del beneficio specificamente arrecato dalle opere di bonifica ai singoli\u2026\u201d immobili;<\/p>\n<p>d) l\u2019effettiva esecuzione di opere di bonifica, generatrici di un vantaggio immediato e diretto per l\u2019immobile onerato;<\/p>\n<p>e) la configurazione di un\u2019utilit\u00e0 \u2013 derivante dalle opere di bonifica all\u2019immobile (inteso in senso individuale e differenziato) soggetto a contribuzione \u2013 suscettibile di tradursi in un beneficio diretto e specifico di tipo fondiario, cio\u00e8 tale da incidere strettamente su quell\u2019immobile che si pretende di sottoporre al prelievo consortile;<\/p>\n<p>f) un incremento di valore dell\u2019immobile \u201cpost bonifica\u201d che risulti in manifesto rapporto causale con le opere di bonifica e relativa manutenzione.<\/p>\n<p>Se questi sono i \u201crequisiti del potere impositivo\u201d e \u201cdell\u2019assoggettamento ad esso\u201d, non basta al Consorzio dell\u2019Arneo un foglio di carta intestata che contiene la richiesta di pagamento del tributo consortile giustificata con il mero riferimento alla disciplina del Codice civile e delle leggi \u201cspeciali\u201d \u2013 pedissequamente richiamata \u2013 nonch\u00e9 ad atti amministrativi di provenienza unilaterale che \u201cformulano criteri di determinazione del contributo\u2026\u201d preteso \u201castratti e generici\u201d. Con l\u2019effetto: a) di una rinuncia alla commisurazione del prelievo al \u201cvantaggio concretamente ricevuto\u2026dalle singole unit\u00e0 interessate\u2026\u201d in conseguenza delle opere eseguite; b) di una attestazione dell\u2019esistenza del beneficio \u2013 \u201cdiretto e specifico\u201d \u2013 rimessa soggettivamente e arbitrariamente alla constitutio principis, indipendentemente da qualsiasi aderenza alla realt\u00e0 dei fatti.<\/p>\n<p>Del resto, il Consorzio di bonifica in parola &#8211; che non risponde alle istanze dei (presunti) consorziati &#8211; nemmeno smentisce le notizie di stampa che avanzano molti e seri dubbi sulle modalit\u00e0 di esercizio delle funzioni istituzionali dell\u2019Ente.<\/p>\n<p>Si citano, a titolo esemplificativo:<\/p>\n<p>il \u201cfamigerato consorzio che recapita bollette di pagamento a chiunque per poi non rendere\u2026\u201d neanche \u201cun servizio minimo\u2026\u201d, dal momento che vengono richiesti \u201ccontributi\u2026 per un\u2019attivit\u00e0 di prevenzione e di manutenzione\u2026 mai documentata\u2026\u201d (cfr. Gazzetta del Mezzogiorno, Cronaca di Brindisi, del 13\/8\/2015, pag. II);<\/p>\n<p>le \u201copere di bonifica e di manutenzione del suolo\u2026 non si fanno da 10 anni\u201d (cfr. Gazzetta del Mezzogiorno, del 15\/9\/2015, pag. 6);<\/p>\n<p>gli \u201csprechi e le inefficienze dei Consorzi di Bonifica\u2026\u201d che \u201c \u201ccontinuano a buttare denaro, senza logica, per gestire ci\u00f2 che non serve a nulla\u2026\u201d [cfr. Gazzetta del Mezzogiorno, del 16\/9\/2015, pag. 12);<\/p>\n<p>l\u2019Arneo ricompreso fra le \u201cstrutture burocratiche elefantiache\u2026che divorano i soldi dei cittadini e che, cos\u00ec come sono, hanno una scarsissima utilit\u00e0\u2026\u201d, se non quella loro propria derivante dalla pretesa di esigere il \u201ctributo 630\u2026 senza che ci siano benefici diretti e specifici per i singoli\u2026\u201d contribuenti [cfr. Gazzetta del Mezzogiorno, del 30\/1\/2016, pag. 23);<\/p>\n<p>Consorzi di Bonifica con bilanci gravati di spese per stipendi \u201cfuori controllo\u2026, soprattutto per lo squilibrio esistente tra amministrativi e operai sul campo\u2026\u201d (cfr. Gazzetta del Mezzogiorno, del 3\/2\/2016, pag. 9).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso \u2013 all\u2019interno del quadro normativo e fattuale di riferimento, come sopra delineato \u2013 gli associati a Confindustria Brindisi hanno ritenuto di esperire ogni rimedio utile a contestare e contrastare le pretese avanzate dal Consorzio di Bonifica dell\u2019Arneo con gli Avvisi di pagamento loro notificati. Fra gli strumenti attivati in tale prospettiva \u2013 ferme restando la valutazione dell\u2019opportunit\u00e0 di adire la via del contenzioso tributario ed ogni altra azione da far valere o esperire nelle sedi e davanti alle Autorit\u00e0 competenti a giudicare l\u2019operato della P.A. in funzione della tutela del cittadino-contribuente rispetto ad omissioni e\/o fatti espressivi di (eventuali) abusi nell\u2019esercizio della potest\u00e0 impositiva \u2013 sono, appunto, comprese:<\/p>\n<p>1) la richiesta di accedere al proprio fascicolo ed acquisire una serie di informazioni rilevanti nell\u2019ottica del controllo sull\u2019operato del Consorzio allo scopo di \u201cverificarne la conformit\u00e0 agli interessi sociali ed ai precetti costituzionali\u2026\u201d.<\/p>\n<p>E\u2019 appena il caso di osservare che la sollecitazione, posta in essere nei confronti del Consorzio, a fornire le informazioni richieste \u2013 con specifico riguardo ad attivit\u00e0 di bonifica, piano di classifica e perimetro di contribuenza \u2013 tendeva a mettere l\u2019Ente in condizione di fornire le proprie \u201ccontrodeduzioni\u201d rispetto alle argomentazioni giuridiche proposte dall\u2019istante per eccepire lo scorretto esercizio del potere impositivo, riconducibile all\u2019insussistenza dei presupposti costitutivi di quel potere per il combinato effetto: a) della non configurabilit\u00e0 di un beneficio speciale [arrecato all\u2019immobile situato nel perimetro del comprensorio] in derivazione causale dalle (indimostrate) opere di bonifica, nonch\u00e9 dalla loro utilizzazione e manutenzione; b) dei vizi degli atti amministrativi che \u2013 preordinati ad attestare l\u2019esistenza di fatti e situazioni conformi al vero \u2013 da un lato, con la \u201cdelimitazione territoriale del perimetro di contribuenza\u2026\u201d, sono diretti ad \u201cescludere l\u2019applicazione del contributo di bonifica agli immobili estranei al perimetro\u2026\u201d, dall\u2019altro concorrono a determinare in concreto la misura del contributo consortile [in corrispondenza o proporzione al grado dell\u2019utilitas strettamente incidente sul singolo cespite e conseguita o conseguibile con le opere di bonifica];<\/p>\n<p>2) [stante l\u2019inverosimile presenza \u2013 nel fascicolo del consorziato raggiunto dagli Avvisi di pagamento \u2013 di elementi tali da stravolgere il quadro normativo e fattuale di riferimento, con conseguente giustificazione dell\u2019imposizione contributiva] la richiesta di annullamento in sede di autotutela dei suddetti Avvisi e contestuale diffida:<\/p>\n<p>a) ad accogliere la domanda proposta, tendente ad ottenere l\u2019attivazione dell\u2019esercizio del potere\/dovere di autotutela o ad acquisire le informazioni richieste, giacch\u00e9 \u2013 a fronte della asserita illegittimit\u00e0 e infondatezza della pretesa sostenuta \u2013 l\u2019annullamento in via di autotutela dell\u2019Avviso di pagamento risulta un atto dovuto. Come un atto dovuto si rivela l\u2019incombenza di fornire in subordine le informazioni chieste o di giustificare il rifiuto di provvedere nel senso invocato;<\/p>\n<p>b) a soprassedere \u00a0dal compiere nuove attivit\u00e0 suscettibili di portare l\u2019Avviso di pagamento stesso a conseguenze ulteriori e pregiudizievoli sul piano tributario (agendo, al momento, il Consorzio per la riscossione \u2013 va ribadito \u2013 di un credito oggettivamente inesistente);<\/p>\n<p>c) ad astenersi dal notificare in futuro altri atti con identiche \u201cmotivazioni\u201d e, quindi, dal rivendicare l\u2019incameramento di somme non dovute, previa richiesta di prestazioni patrimoniali che esulano dalla sfera applicativa delle norme di specifico riferimento e \u2013 perci\u00f2 \u2013 non vengono imposte in base alla legge.<\/p>\n<p>Con l\u2019espresso avvertimento, ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 328 c.p., che \u2013 in difetto, se entro 30 giorni dalla ricezione di questa istanza non \u00a0sar\u00e0 posto in essere l\u2019atto o tenuto il comportamento che il Consorzio \u00e8 obbligato a garantire in conformit\u00e0 e nel rispetto delle disposizioni vigenti \u2013 verr\u00e0 presentato un esposto alla competente Autorit\u00e0 giudiziaria\u2026\u201d.<\/p>\n<p>Rispetto a queste iniziative precontenziose, il Consorzio ha manifestato un\u2019\u201cinerzia silente\u201d, astenendosi dal porre in esse l\u2019atto (annullamento in autotutela) e i comportamenti dovuti.<\/p>\n<p>Orbene, se i mezzi di riscossione utilizzati dal Consorzio \u2013 ora per il tramite di So.g.e.t. SpA \u2013 sono la risultante di una pretesa tributaria avanzata sine titulo per assoluta carenza di presupposti impositivi e l\u2019Ente svolge la propria attivit\u00e0 in violazione delle norme che la regolano, tenendo anche un atteggiamento non collaborativo, si determinano conseguenze rilevanti sul piano amministrativo e penale.<\/p>\n<p>Da un lato, infatti, viene leso l\u2019interesse della P.A. al corretto esercizio di pubbliche funzioni in vista del perseguimento di finalit\u00e0 d\u2019interesse collettivo , ravvisandosi nella fattispecie un\u2019attuazione della potest\u00e0 d\u2019imposizione contributiva inficiata da errori o abusi che compromettono il diritto del consorziato di non essere obbligato a prestazioni patrimoniali fuori dai casi previsti dalla legge [con indebiti vantaggi per l\u2019Ente e danni ingiusti per il consorziato stesso].<\/p>\n<p>Dall\u2019altro, viene leso l\u2019interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della P.A., poich\u00e9 \u00e8 illegittimamente disattesa l\u2019aspettativa dell\u2019istante ad ottenere il provvedimento vincolato richiesto, o \u2013 in alternativa \u2013 la comunicazione delle cause che sono alla base della mancata adozione di quel provvedimento, ossia della mancata emanazione dell\u2019atto dovuto.<\/p>\n<p>Nel contesto descritto, urge che ai mali estremi indicati siano posti estremi rimedi.<\/p>\n<p>EFV\/va<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Di seguito riportiamo integralmente il testo di una nota trasmessa da Confindustria Brindisi al Presidente della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, per richiamarne l\u2019attenzione sui vari aspetti della problematica relativa al tributo 0630, di cui il Consorzio di Bonifica dell\u2019Arneo chiede il pagamento (anche) agli associati di Confindustria Brindisi. La nota \u2013 che esamina i vari profili di illegittimit\u00e0 della pretesa avanzata, per assoluta carenza dei presupposti impositivi \u2013 \u00e8 accompagnata da un documento che [alla luce della migliore Dottrina e di un orientamento ormai consolidato della Giurisprudenza] contiene un\u2019accurata disamina dell\u2019argomento, approfondendo soprattutto il tema dei presupposti ai quali \u00e8 subordinato il corretto esercizio della potest\u00e0 impositiva da parte dei Consorzi di Bonifica. 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