{"id":73931,"date":"2016-06-09T16:22:49","date_gmt":"2016-06-09T14:22:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.brundisium.net\/brun\/?p=73931"},"modified":"2016-06-09T14:55:09","modified_gmt":"2016-06-09T12:55:09","slug":"cgil-altra-sentenza-a-favore-dei-lavoratori-licenziati-a-ceglie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/cgil-altra-sentenza-a-favore-dei-lavoratori-licenziati-a-ceglie\/","title":{"rendered":"CGIL: Altra sentenza a favore dei lavoratori licenziati a Ceglie"},"content":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Brindisi ha emesso in questi giorni la seconda sentenza a favore dei lavoratori che per oltre 16 anni hanno prestato servizio presso il Comune di Ceglie Messapica con contratto a tempo determinato e che l\u2019Ente licenzi\u00f2 il 30 aprile 2011, dopo che i rapporti di lavoro, seppur precari, risalivano al maggio 1995.<\/p>\n<p>&nbsp;<br \/>\nIl Comune di Ceglie Messapica negli anni scorsi non aveva inteso trovare una collocazione al personale precario lasciando nello sconforto ben sei famiglie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La CGIL di contro apr\u00ec una vertenza che aveva trovato una soluzione anche attraverso l\u2019intervento della Prefettura di Brindisi. Ma il Comune di Ceglie \u00e8 stato refrattario ed inadempiente anche rispetto a un accordo sottoscritto davanti al Prefetto. Ecco perch\u00e9 la CGIL ha intrapreso una battaglia legale a tutela dei lavoratori e in questi giorni si ha evidenza dei primi risultati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Infatti il Tribunale di Brindisi Magistratura Monocratica Lavoro, anche in conformit\u00e0 al noto pronunciamento delle Sezioni Unite n. 5072\/16, ha gi\u00e0 reso due decisioni che potranno essere considerate un esempio concreto e mutuabile per tutto il personale precario della pubblica amministrazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito del giudizio veniva contestata la natura simulata del rapporto di collaborazione rispetto agli anni di lavoro dal 95 al 2002, che molto argutamente il GDL rilevava gi\u00e0 viziato nella stesura della convenzione. Sicch\u00e8 veniva eccepito il superamento del limite massimo di durata del rapporto di lavoro siccome disciplinato dall\u2019art.4 D.Lvo 368\/01 (nel caso di pi\u00f9 contratti a termine il rapporto di lavoro non pu\u00f2 superare i 36 mesi, pena la conversione dello stesso, tanto per\u00f2 solo nel settore privato)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione da tempo vi era contrasto giurisprudenziale che \u00e8 sfociato nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la quale ha acclarato il principio, prontamente recepito dal Giudice del Tribunale di Brindisi, secondo cui: \u201c Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall&#8217;onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un&#8217;indennit\u00e0 onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilit\u00e0 dell&#8217;ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.\u201d<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il lavoratore, pertanto, godr\u00e0 delle differenze di retribuzione, nonch\u00e9 di una somma a titolo di risarcimento del danno.<br \/>\nSull\u2019 intera vicenda si rende necessaria una constatazione: l\u2019Amministrazione Comunale, di fatto, non ha voluto accogliere le numerose richieste di collaborazione per giungere a soluzione della vertenza, formalizzate a suo tempo dalla CGIL e rimaste a tutt\u2019oggi inevase, salvaguardando il legittimo diritto al lavoro di cittadini cegliesi ed evitando di creare enormi disagi socio-economici alle loro famiglie. A che scopo? Se solo si fosse intervenuti per tempo riconoscendo il giusto, oggi i cittadini di Ceglie Messapica non avrebbero queste gravose pronunce a cui far fronte con risorse economiche rivenienti dal bilancio comunale ed alle quali molto probabilmente ne seguiranno altre.<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<p>COMUNICATO STAMPA CGIL<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Brindisi ha emesso in questi giorni la seconda sentenza a favore dei lavoratori che per oltre 16 anni hanno prestato servizio presso il Comune di Ceglie Messapica con contratto a tempo determinato e che l\u2019Ente licenzi\u00f2 il 30 aprile 2011, dopo che i rapporti di lavoro, seppur precari, risalivano al maggio 1995. &nbsp; Il Comune di Ceglie Messapica negli anni scorsi non aveva inteso trovare una collocazione al personale precario lasciando nello sconforto ben sei famiglie. &nbsp; La CGIL di contro apr\u00ec una vertenza che aveva trovato una soluzione anche attraverso l\u2019intervento della Prefettura di Brindisi. Ma il Comune di Ceglie \u00e8 stato refrattario ed inadempiente anche rispetto a un accordo sottoscritto davanti al Prefetto. Ecco perch\u00e9 la CGIL ha intrapreso una battaglia legale a tutela dei lavoratori e in questi giorni si ha evidenza dei primi risultati. &nbsp; Infatti il Tribunale di Brindisi Magistratura Monocratica Lavoro, anche in conformit\u00e0 al noto pronunciamento delle Sezioni Unite n. 5072\/16, ha gi\u00e0 reso due decisioni che potranno essere considerate&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3648,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-73931","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73931","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73931"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73931\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":73932,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73931\/revisions\/73932"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3648"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73931"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73931"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73931"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}