{"id":8819,"date":"2014-03-23T11:02:10","date_gmt":"2014-03-23T10:02:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.brundisium.net\/brun\/?p=8819"},"modified":"2014-03-23T11:02:29","modified_gmt":"2014-03-23T10:02:29","slug":"multa-per-eccesso-di-velocita-occorre-indicare-il-tipo-di-postazione-di-aldo-indini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/multa-per-eccesso-di-velocita-occorre-indicare-il-tipo-di-postazione-di-aldo-indini\/","title":{"rendered":"Multa per eccesso di velocit\u00e0: occorre indicare il tipo di postazione. Di Aldo Indini"},"content":{"rendered":"<p>&#8220;La contestazione per eccesso di velocit\u00e0 obbliga di attestare nel verbale il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocit\u00e0: \u00e8 questa la decisione a cui \u00e8 giunta la Corte di Cassazione civile (sezione VI con ordinanza 14\/03\/2014 n. 5997), che ha accolto il ricorso proposto ai sensi dell\u2019art. 204 bis del C.d.S. 1992.<\/p>\n<p>I fatti:<br \/>\nIl ricorrente formulava opposizione avverso un verbale di accertamento con cui gli era stata contestata la violazione prevista dall\u2019Art.142 comma 9, dello stesso C.d.S. sostenendo l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019atto impugnato per assunta violazione delle disposizione dettate all\u2019art. 2 del D.M. del 15 agosto 2007, in ordine delle modalit\u00e0 di accertamento della contestata infrazione amministrativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il ricorrente prospettava anche con riferimento alla natura fissa o mobile del segnale di preavviso della postazione di controllo chiedendo chiarimenti ai verbalizzanti, nell\u2019immediatezza della contestazione, cos\u00ec rimanendo salvaguardato il suo diritto di difesa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>E\u2019 desumibile anche, come esposto dal ricorrente nel suo innesto successivo direttamente nel corpo del Codice della strada, essendo stato inserito per effetto dell\u2019art. 3\u00a0 del D.L. 3 agosto 2007,n.117, convertito con modificazione nella L.2 ottobre 2007, n. 160-il nuovo comma 6 bis nel testo dell\u2019art. 142 C.d.S. alla stregua del quale \u201c le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilievo della velocit\u00e0 devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all\u2019impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del C.d.S.\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con la stessa disposizione innovativa veniva rimessa l\u2019individuazione delle modalit\u00e0 di impiego ad apposito decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell\u2019Interno ed il primo di tali decreti attuativi \u2013 adeguatamente anche richiamato dal ricorrente \u2013 \u00e8 stato adottato il 15 agosto 2007, prevedendosi, in particolare all\u2019art. 2 (primo comma) che \u201c i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo dove viene effettuato il rilevamento della velocit\u00e0, in modo da garantir il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocit\u00e0 locale predominante\u201d, aggiungendosi, nello stesso articolo che \u201cla distanza tra i segnali o dispositivi e la postazione di rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del segnale dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro Km\u201d, senza lasciare alcun margine di discrezionalit\u00e0 alla P.A. circa la possibile elusione di si fatto accorgimento alla facolt\u00e0 di ricorrere\u00a0 a sistemi informativi alternativi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Alla stregua di tali elementi sarebbe stato necessario che gli agenti verbalizzanti avessero attestato, nel relativo verbale, tale indispensabile modalit\u00e0 di accertamento anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocit\u00e0 proprio al fine di porre l\u2019assunto contravventore nella condizione di poter valutare la legittimit\u00e0 o meno dell\u2019accertamento in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Non essendo stato assolto dalla P.A., ne consegue che l\u2019attivit\u00e0 di verbalizzazione delle operazioni riguardanti l\u2019accertamento, non avrebbe potuto considerarsi, nella fattispecie legittima, donde l\u2019invalidit\u00e0 dell\u2019impugnato verbale, motivo per cui \u00a0la Corte ha accolto il \u00a0ricorso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\"><strong>Comm. Geom. Aldo Indini Ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#8220;La contestazione per eccesso di velocit\u00e0 obbliga di attestare nel verbale il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocit\u00e0: \u00e8 questa la decisione a cui \u00e8 giunta la Corte di Cassazione civile (sezione VI con ordinanza 14\/03\/2014 n. 5997), che ha accolto il ricorso proposto ai sensi dell\u2019art. 204 bis del C.d.S. 1992. I fatti: Il ricorrente formulava opposizione avverso un verbale di accertamento con cui gli era stata contestata la violazione prevista dall\u2019Art.142 comma 9, dello stesso C.d.S. sostenendo l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019atto impugnato per assunta violazione delle disposizione dettate all\u2019art. 2 del D.M. del 15 agosto 2007, in ordine delle modalit\u00e0 di accertamento della contestata infrazione amministrativa. &nbsp; Il ricorrente prospettava anche con riferimento alla natura fissa o mobile del segnale di preavviso della postazione di controllo chiedendo chiarimenti ai verbalizzanti, nell\u2019immediatezza della contestazione, cos\u00ec rimanendo salvaguardato il suo diritto di difesa. &nbsp; E\u2019 desumibile anche, come esposto dal ricorrente nel suo innesto successivo direttamente nel corpo del Codice della strada, essendo stato&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4918,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[537,1461,1460],"class_list":["post-8819","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-interventi","tag-aldo-indini","tag-codice-della-strada","tag-velocita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8819","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8819"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8819\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8820,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8819\/revisions\/8820"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4918"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8819"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8819"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8819"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}