Brindisi, 29/01/2007
Lepri e danni agricoltura: Regione pronta ad un tavolo tecnico
In merito ai danni in agricoltura causati dal proliferare delle lepri nell’area protetta di Punta della Contessa (Brindisi) l’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia ha inviato una lettera alla Prefettura, CIA, Coldiretti e Confagricoltura per chiarire eventuali incertezze sulle responsabilità e sulle funzioni degli Enti preposti l’Ufficio Parchi.
Nella missiva si legge che ”Il Parco Naturale Regionale “Salina di Punta della Contessa” è istituito con LR n. 28 del 23 dicembre 2002, la sua gestione con LR n. 10/2006 art. 16 è affidata al Comune di Brindisi, questo Ufficio svolge pertanto esclusivamente funzione di vigilanza ai sensi dell’art. 23 della LR 19/97.
“La legge istitutiva del Parco Naturale Regionale “Salina di Punta della Contessa” all’art. 9 prevede la possibilità d’indenizzi “ ..erogati direttamente dall’Ente di Gestione..” per danni provocati alle colture “ ..dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge…” senza specificare quelli derivanti dalla fauna.”
“La Legge quadro 394/91 all’art.15, comma 3 prevede che “l’Ente Parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica” e al comma 4 stabilisce, che “Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.”.
Per quanto attiene la possibilità di cattura delle Lepri, la legge istitutiva non prevede indicazioni in proposito, ci si riferisce pertanto alla Legge quadro 394/91 art. 11, comma 4 che prevede “Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.” ”
L’eventuale piano di cattura deve, pertanto, avvenire all’interno di quanto previsto dall’art. 11 comma 4 della 394/91." Concludendo "questo ufficio esprime la volontà di affrontare la questione nell’interesse della collettività, si rende disponibile a partecipare ai lavori del tavolo tecnico la cui convocazione però, si ritiene sulla base della normativa citata, sia di competenza dell’ente di gestione.”
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