Brindisi, 05/03/2007
“Costiero Adriatico 2”: Losappio risponde a Saccomanno
L’Assessore all’Ecologia, prof. Michele Losappio, risponde all’interrogazione urgente di Saccomanno riguardante l’ampliamento del deposito doganale “Costiero Adriatico 2” di GPL nel Comune di Brindisi.
Di seguito, il testo della risposta di Losappio all’interrogazione urgente presentata dal Consigliere Regionale Saccomanno avente per oggetto”L.R. n. 11/2001 - Procedura di verifica assoggettabilità a VIA - Progetto per l’ampliamento del deposito doganale “Costiero Adriatico 2” di GPL - Comune di Brindisi - Proponente Costiero Adriatico srl”.
Risposta di Losappio:
“In riscontro all’interrogazione in oggetto, si deve preliminarmente ribadire quanto segue. La Costiero Adraiatico “ha presentato istanza di screening con nota acquisita al prot. 8836 del 20.07.07; con nota prot.10202 del 29.08.06 l’Ufficio, così come per tutte le procedure di screening da quando è entrata in vigore la L.R.11/01, ha sollecitato le procedure di cui all’art.16 cc. 3 e 5 stessa legge, e ciò non già per interrompere i termini (interruzione invece prevista in caso di richiesta di integrazioni) ma, si ribadisce, solo per sollecito agli adempimenti di norma. Quanto poi al richiamo al c.7 art.16 (pronuncia entro 60gg) si deve ricordare che propedeutici ed indispensabili all’espressione del parere dell’Autorità Competente sono i predetti adempimenti in precedenza richiamati (pubblicazione all’albo pretorio comunale e parere del comune).
Il Comune di Brindisi ha trasmesso la notifica dei predetti adempimenti con nota acquisita al prot.13400 del 13.11.2006, e cioè circa quattro mesi dopo la presentazione dell’istanza da parte del proponente, per cui non si vede come poteva l’Autorità Competente chiudere legittimamente un procedimento e rispettare quindi il termine di 60gg. citati dalla norma.
Quanto poi ai quesiti specifici di cui all’interrogazione si precisa quanto segue:
1) appare evidente che non sono state emanate direttive affinché l’attività di gestione amministrativa coincida con l’attività di direzione politica;
2) un’attenta lettura delle motivazioni a sostegno della decisione assunta con il provvedimento n.51/07 dovrebbe evidenziare che le stesse sono riconducibili a criticità specifiche non considerate nello studio prodotto ed esplicitate in probabile aumento del traffico navale e ricadute sulle altre attività portuali; problematiche connesse con l’incremento di intensità d’uso o addirittura con la probabile esigenza di ulteriori banchine dedicate all’attività di scarico del GPL; problematiche connesse con il trasferimento del GPL dal porto al deposito; approfondimenti sulle previsioni di rilocazione degli attuali punti di travaso autobotti a distanze adeguate dall’area di installazione dei nuovi serbatoi e potenziamento del sistema di approvvigionamento e trasferimento ferroviario mediante la realizzazione di 4 nuovi punti di travaso ferrocisterna; impatti cumulativi (tutti aspetti di natura evidentemente tecnico-progettuale che la documentazione prodotta non ha affrontato);
3) le motivazioni di cui al punto precedente sono quelle che evidentemente hanno determinato il parere espresso (….determina di ritenere il progetto…….assogettato alle procedure di VIA per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate); nell’ambito del procedimento poi la Provincia di Brindisi (al pari di quanto può manifestare in ciascun procedimento qualsiasi soggetto pubblico o privato) ha espresso le proprie perplessità che sono state (come in tutti i procedimenti in cui vengano prodotte osservazioni e/o opposizioni) considerate e valutate, e non è di certo il primo caso che qualche osservazione e/o opposizione possa essere condivisa, in particolare se afferente un’area particolarmente sensibile tanto da essere stata considerata ad alto rischio di crisi ambientale. Pertanto alle decisioni che vengono assunte non esiste alcun corollario né formule di rito “…che nessuno studio può essere esentato dalla VIA se….” se non una valutazione, caso per caso, in base alle caratteristiche tecniche, progettuali ed ambientali relative allo specifico intervento da realizzare ed al sito prescelto.
4) non si ha alcun elemento per riscontrare la richiesta; si può solo affermare che per poter materialmente iniziare le attività, nel caso di specie, doveva essere preventivamente acquisito il parere ambientale e, se ciò non è avvenuto l’Assessorato non può che declinare qualsivoglia responsabilità in merito alla mancata acquisizione del prescritto parere”.
COMUNICATO SERVIZIO STAMPA GIUNTA REGIONALE
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