Brindisi, 10/04/2007
Intervento del Prof. Giacomini sulla questione rigassificatore
Si è svolta oggi pomeriggio, a Palazzo di Città, la prevista conferenza stampa sulla vicenda-rigassificatore convocata dal sindaco Domenico Mennitti, nel corso della quale ha relazionato il prof. Carlo Giacomini (Urbanista, esperto in Valutazione dell’Impatto Ambientale, docente dei Trasporti all’Università di Venezia e componente della Commissione VIA nazionale dal 1997 al 2002).
“Prima della seconda riunione della conferenza dei servizi svoltasi a Roma – ha affermato il sindaco Mennitti nel corso del suo intervento introduttivo – ci pervenne una dettagliata nota del prof. Giacomini sulla vicenda del rigassificatore di Brindisi che aggiungeva riflessioni di grande interesse e novità sulla questione specifica. E’ per questo motivo che oggi abbiamo deciso di rendere pubbliche le sue osservazioni in merito, proprio perché, non considerando ancora chiusa la vicenda, riteniamo che possano essere di arricchimento alle nostre conoscenze”.
Di seguito riportiamo il contenuto dell'intervento del Prof. Giacomini
La complessa vicenda del rigassificatore si arricchisce dello studio svolto del prof. Carlo Giacomini, docente dell’università di Venezia e già membro della Commissione Nazionale VIA dal 1997 al 2002, sulla necessità di assoggettare alla valutazione di impatto ambientale (VIA) l’opera “rigassificatore” considerata nella sua unitarietà piuttosto che in alcune sue principali singole componenti (MOLO, GASDOTTO E COLMATA). Il professore giunge a tali conclusioni sulla scorta del quadro normativo sia comunitario che nazionale in materia.
A ) In particolare il prof. Giacomini osserva che l’opera rappresenta un intervento su un porto commerciale marittimo già esistente, con la conseguenza che la realizzazione e l’attivazione dell’opera “rigassificatore” determinerebbe modificazioni di rilievo sul porto, tali da presupporre l’obbligatorio assoggettamento al VIA ai sensi del DPCM n. 377 del 1988. Ed addirittura che , per la sua articolazione complessiva , il terminale GNL si configura di per se come complesso portuale , tanto più da assoggettare a VIA .
B ) Inoltre l’obbligo di valutazione sussiste anche per il Piano Regolatore Portuale di Brindisi , ovverosia per il suo aggiornamento prescritto dalla legge n. 84/94 .
C ) Queste conclusioni non sono superate dall’art. 8 dalla L. 340/2000, in forza del quale è stata autorizzata , con procedura assai semplificata , la costruzione del rigassificatore sulla base di una semplice verifica di conformità normativa .
Ad avviso del docente quest’ultima norma è stata “travisata” in via interpretativa. Infatti:
c1 ) la semplificazione procedurale per il rilascio dell’autorizzazione, sulla base del mero studio presentato dal soggetto proponente, riguarda esclusivamente l’autorizzazione urbanistica, disciplinata dai primi quattro commi della norma (art. 8 L. 340/2000). Le successive disposizioni contenute al comma 5 del citato articolo 8 concernenti “l’autorizzazione e l’esercizio degli impianti” lasciano invece impregiudicato il regime di VIA ;
c2 ) Per altro , ed in ogni caso , lo stesso art. 8 riferisce le semplificazioni procedurali ai rigassificatori che siano però in siti industriali e non in siti portuali come quello di Brindisi ; ne è ulteriore conferma la circostanza che, ove il progetto richieda variazioni dello strumento urbanistico è solo il Comune, ai sensi del comma 4 dell’art. 8, ad essere coinvolto , ai sensi della sola legge urbanistica nazionale , nel mentre in territorio portuale , come è noto, è l’Autorità Portuale titolare della funzione di pianificazione , ai sensi della legge n.84 del 1994 .
COMUNICATO STAMPA AMM. COMUNALE DI BRINDISI
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