Brindisi, 29/06/2007
Emergenza abitativa: bando speciale per assegnazione alloggi
Stamani, nella Sala Giunta di Palazzo di Città, l’assessore alle Politiche Abitative Saverio Testini ed il dirigente della Ripartizione al ramo Valerio Costantino hanno tenuto una conferenza stampa per annunciare che il 2 luglio prossimo sarà pubblicato il bando di concorso speciale per l’assegnazione in emergenza abitativa di alloggi di proprietà del Comune e/o dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi adibiti a case parcheggio che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria.
Un bando che, come ha sottolineato lo stesso assessore Testini, “è stato realizzato in collaborazione con i sindacati di settore e grazie al quale si potrà finalmente avere una visione completa della necessità di alloggi nella città di Brindisi”. L’arch. Costantino, invece, ha evidenziato come, grazie a questo bando, “si avrà finalmente un’unica graduatoria per tutti coloro i quali vivono o vivranno, da qui a qualche mese, l’emergenza abitativa. Per tutti gli altri, invece, è previsto subito dopo la stagione estiva un altro bando integrativo. L’aspetto innovativo di questo bando – ha proseguito il dirigente – sta nel fatto che si tratta di una graduatoria ‘dinamica, aggiornabile ogni sei mesi, anche attraverso un avviso pubblico. La domanda sarà sotto forma di autocertificazione ed è molto semplice da compilare. Resta inteso che per questo saranno disponibili i dipendenti dei nostri uffici, oltre agli stessi sindacati”.
ART. 1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO:
1. Nuclei familiari sottoposti a sfratto o ad altre procedure esecutive di rilascio dell’abitazione;
2. Nuclei familiari in presenza di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare, possono presentare domanda sia il proprietario esecutato che l’inquilino oggetto della procedura esecutiva;
3. Nuclei familiari sottoposti a sfratto esecutivo per morosità incolpevole;
4. Nuclei familiari sottoposti ad ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell’alloggio occupato, anche nei casi di sgombero per ragioni di ordine pubblico. Sono valide le ordinanze per inagibilità o inabitabilità nei casi in cui sussistano i seguenti requisiti:
4-1) residenza da almeno due anni nell’alloggio oggetto di ordinanza, occupato in virtù di contratto di locazione oppure titolarità di contratto di locazione sottoscritto almeno due anni prima della presentazione della domanda di assegnazione;
4-2) l’ordinanza di sgombero deve avere carattere definitivo;
4-3) non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa le ordinanze temporanee per rifacimento lavori o quelle emesse per sovraffollamento dell’alloggio, a meno che non prevedano l’ordine di sgombero coatto degli occupanti;
5. Nuclei familiari sottoposti a provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione) che assegna l’alloggio coniugale, il coniuge tenuto ad abbandonarlo può presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a seguito dell’emissione del provvedimento esecutivo di rilascio;
6. Nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali e Socio Sanitari; nuclei che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni tali da ricondurre il caso nell’ambito dell’emergenza abitativa:
1) siano inseriti in strutture o istituzionalizzati, quali gli ospiti in strutture di accoglienza, comunità, minori in affidamento familiare prossimi alla maggiore età, persone che, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento, siano in fase di dimissione da tali strutture;
2) siano a rischio di istituzionalizzazione se tale rischio è determinato da abitazione estremamente inadeguata o degradata ed il relativo disagio abitativo causi convivenze gravemente conflittuali con persone del nucleo familiare portatrici di gravi problemi di tipo sanitario o psicologico-psichiatrico;
3) siano privi di una abitazione e conducano stili di vita marginali (in particolare i c.d. “senza fissa dimora”) e nei cui confronti i Servizi effettuino la segnalazione, ai fini della chiusura del processo di aiuto;
4) vivano in alloggi non adeguati a causa di gravi difficoltà motorie o patologiche fortemente invalidanti di cui siano portatori (invalidità non inferiore al 67%).
I soggetti partecipanti legittimati a presentare domanda debbono dimostrare, inoltre, di essere in possesso anche dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso se tale diritto è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali; i cittadini di Stati aderenti alla Unione Europea che svolgono la propria attività lavorativa in Italia e qui risiedono, sono equiparati ai cittadini italiani; possono partecipare altresì i lavoratori extracomunitari residenti da almeno due anni nel Comune di Brindisi ai sensi dell’art. 9, 1° comma, della L.R. 11/5/1990 n. 29 ed in possesso del permesso di soggiorno o regolarmente soggiornanti ed iscritti nelle liste di collocamento od esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
b) residenza anagrafica nel Comune di Brindisi;
c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare del Comune di Brindisi. E’ adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi del 3° comma, dell’art. 1, della Legge 27/7/78 n. 392, sia non inferiore a 40 mq per un nucleo familiare composto da una o due persone, non inferiore a 60 mq per tre — quattro persone, non inferiore a 75 mq per cinque persone, non inferiore a - 95 mq per sei persone ed oltre;
d) chi non è titolare di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato, con condizioni abitative medie nel Comune di Brindisi. Tale valore locativo è determinato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
e) chi non ha ottenuto l’assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o la attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
f) un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a €. 15.000,00 (fatto salvo il diverso limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso), determinato ai sensi della Legge 5/8/78, n. 457, art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni (il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di €. 516,00 per ogni figlio a carico; qualora alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente questi, dopo la predetta detrazione, sono calcolati nella misura del 60%). Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all’imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse;
g) chi non ha abbandonato e/o ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia economica e popolare e di E.R.P. eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
h) chi non occupi, alla data di pubblicazione del Bando, un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore;
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita anche da una sola persona, ovvero da coniugi, da figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, con loro conviventi nonché da affidati per il periodo dell’effettivo affidamento.
Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado, gli affini fino al 2° grado purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e purché i componenti siano inseriti nello stesso stato di famiglia.
I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente a quelli indicati con le lettere c) - d) - e) - g) — h), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.
ART. 2. RISERVE DI ALLOGGI
Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi dell’art.12 del vigente Regolamento comunale per l’assegnazione in emergenza abitativa di alloggi di proprietà del Comune di Brindisi e/o dello I.A.C.P. adibiti a case parcheggio che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, così come modificato, da ultimo, con la deliberazione C .C. n. 47 del 21/5/2007
ART. 3. - MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al bando di concorso in distribuzione anche presso le Delegazioni Comunali devono, a pena di inammissibilità, essere redatte su apposito modello fornito dal Comune di Brindisi.
Le domande, redatte in carta semplice con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente, dovranno indicare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 e successivi articoli, ed essere inviate al Comune di Brindisi - Ufficio Casa - entro 30 giorni dalla data dell’avviso pubblico, a mezzo raccomandata postale r.r. o brevi manu al Protocollo Generale del Comune (apposita cassetta “Posta in Arrivo”). Sulla busta deve essere scritto in modo leggibile esclusivamente la frase “Domanda casa parcheggio”.
Il timbro apposto dall’Ufficio Postale e/o dal Protocollo Generale fa fede del rispetto del termine per la presentazione della domanda.
Non può essere presentata più di una domanda per ciascun nucleo familiare.
L’Amministrazione Comunale, oltre alla distribuzione presso le Delegazioni Comunali, aprirà specifico sportello di distribuzione, consulenza e approntamento delle domande avvalendosi anche del contributo delle Associazioni di categoria.
Il Dirigente del Settore Patrimonio-Casa ed il Capo Sezione Amministrativo coordineranno tale attività.
Nei predetti moduli è contenuto un questionario cui ciascun concorrente è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario è formulato in autocertificazione, per quello che è possibile dichiarare ai sensi della Legge n. 127/97, del D.P.R. n. 403/98 e del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, con particolare riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all’attribuzione dei punteggi.
Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi della legge penale e determineranno l’automatica esclusione dal concorso.
ART. 4
a) Per l’ammissione al bando di concorso, il concorrente deve dichiarare nel modello di domanda:
• di essere in una delle condizioni di cui all’art. 1
• di essere cittadino italiano, ovvero cittadino straniero della Unione Europea ovvero cittadino straniero extracomunitario;
• di essere residente nel Comune di Brindisi;
• la composizione del proprio nucleo familiare per il quale si chiede l’assegnazione così come risultante dallo stato di famiglia anagrafico;
• nel caso in cui del nucleo familiare facciano parte il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado, o persone non legate da vincoli di parentela o affinità, tale convivenza deve essere stata istituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando di concorso, e dovrà poter essere accertata la data di inizio di tale convivenza, con apposito certificato anagrafico;
• il reddito complessivo conseguito nell’anno 2006 dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare per il quale viene richiesta l’assegnazione;
• di non essere titolare, né il richiedente né i componenti il suo nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di Brindisi, come meglio precisato nell’art. 1 .C;
• di non essere titolare, né il richiedente né i componenti il suo nucleo familiare, di diritti di cui al precedente art. 1.d) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato, con condizioni abitative medie, nel Comune di Brindisi. Tale valore locativo è determinato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
• di non aver ottenuto, né il richiedente né i componenti il suo nucleo familiare, l’assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
• di non aver abbandonato e/o ceduto, né il richiedente né i componenti il suo nucleo familiare, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia economica e popolare e di E.R.P. eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
Il concorrente cittadino straniero extracomunitario deve dichiarare nella domanda di risiedere nel Comune di Brindisi da oltre due anni dalla data di scadenza del bando e di essere in possesso del permesso di soggiorno o di essere regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
b) Per l’attribuzione del punteggio il concorrente deve dichiarare nel modulo di domanda:
1) data del matrimonio;
2) data di inizio occupazione dell’alloggio;
3) data di inizio della coabitazione con altri nuclei familiari nello stesso alloggio del richiedente;
4) la volontà di formazione della famiglia entro un anno dalla domanda e, comunque, prima dell’assegnazione dell’alloggio;
5) data di inizio della erogazione del contributo sul canone di locazione da parte dei Servizi Sociali comunali;
c) Nel caso in cui si trovi in una o più delle condizioni soggettive ed oggettive riportate nel modello di domanda dovrà produrre la documentazione necessaria per l’attribuzione del corrispondente punteggio:
1) attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di menomazione del concorrente e/o di altro componente il nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
2) certificato dell’autorità consolare, esistente nel luogo di lavoro, attestante la qualifica di lavoratore emigrato all’estero e di rientro in Italia — da non più di 12 mesi dalla data del presente bando di concorso — dell’emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
3) attestazione rilasciata dal Prefetto comprovante la qualifica di profugo;
4) provvedimento emesso dall’autorità competente da cui si evinca la necessità dell’abbandono dell’alloggio;
5) provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria od ordinanza di sgombero;
6) contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione determinato ai sensi della legge vigente alla data della stipula del contratto, incide in misura non inferiore al 25% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente;
7) provvedimento attestante la erogazione del contributo comunale sul canone di locazione;
8) ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda. Nel caso in cui il concorrente richiede il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Brindisi si riserva di effettuare appositi sopralluoghi;
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA C, NONCHE’ LA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE CHE IL CONCORRENTE INTENDE COMUNQUE PRESENTARE, DEVE ESSERE PRODOTTA IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA.
LA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO SARA’ EFFETTUATA SULLA SCORTA DI QUANTO DICHIARATO NELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE ALLEGATA.
ART. 5- RACCOLTA DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI
Le domande di partecipazione al bando di concorso in distribuzione anche presso le Delegazioni Comunali devono, a pena di inammissibilità, essere redatte su apposito modello fornito dal Comune di Brindisi.
Le domande, redatte in carta semplice con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente, dovranno indicare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 e successivi articoli, ed essere inviate al Comune di Brindisi - Ufficio Casa - entro 30 giorni dalla data dell’avviso pubblico, a mezzo raccomandata postale r.r. o brevi manu al Protocollo Generale del Comune. Sulla busta deve essere scritto in modo leggibile esclusivamente la frase “Domanda casa parcheggio”. Il timbro apposto dall’Ufficio Postale e/o dal Protocollo Generale fa fede del rispetto del termine per la presentazione della domanda. Non può essere presentata più di una domanda per ciascun nucleo familiare. L’Amministrazione Comunale aprirà specifico sportello di distribuzione, oltre alla distribuzione attraverso le Delegazioni Comunali, consulenza e approntamento delle domande avvalendosi anche del contributo delle Associazioni di categoria. Il Dirigente del Settore Patrimonio-Casa ed il Capo Sezione Amministrativo coordineranno tale attività. Le domande di adesione delle Associazioni di categoria, volontari e a titolo del tutto gratuito, vanno indirizzate entro 5 giorni dalla data dell’avviso pubblico al Dirigente di cui sopra. La pubblicazione del Bando di Concorso per l’assegnazione in emergenza abitativa di alloggi di proprietà del Comune e/o dello IACP della Provincia di Brindisi adibiti a case parcheggio, comporterà l’annullamento di eventuali Bandi e/o Avvisi precedentemente pubblicati.
L’organo competente procederà all’esame delle istanze a partire dai 30 gg. successivi alla scadenza dei termini di spedizione delle domande.
Di tutte le domande regolarmente presentate viene formata una graduatoria nella quale ciascuna domanda viene collocata secondo il punteggio attribuito in base alle dichiarazioni in essa contenute. Delle altre domande viene formato l’elenco degli esclusi nel quale sono indicati i motivi della esclusione.
I concorrenti che risulteranno utilmente collocati in graduatoria dovranno provare il possesso, sin dalla data di pubblicazione del bando di concorso pubblico e la permanenza, anche al momento della consegna dell’alloggio, dei requisiti e delle condizioni oggettive in base alle quali è stato loro attribuito il punteggio.
L’approvazione della Graduatoria Definitiva comporterà la decadenza di tutte le graduatorie per l’assegnazione di alloggi parcheggio precedentemente approvate.
ART. 7- ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI
L’assegnazione degli alloggi è effettuata in base all’ordine della graduatoria definitiva. In sede di assegnazione sarà verificato quanto dichiarato nella domanda e la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge. L’assegnazione è a titolo temporaneo e precario. L’alloggio occupato dovrà essere lasciato libero e sgombero da persone e cose subito dopo l’assegnazione e la consegna degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’assegnatario è obbligato a partecipare al primo ed ai successivi bandi di concorso che verranno pubblicati per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La mancata presentazione della domanda comporterà la decadenza dell’assegnatario dal diritto di detenere l’immobile con l’obbligo per l’assegnatario medesimo di lasciare subito libero e sgombero da persone e cose l’alloggio occupato, nella piena disponibilità del Comune. Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt. 24 e seguenti della L.R. n. 54/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché vigente del Regolamento comunale dell’Utenza.
ART. 9- NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale 20.12.1984, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni nonché al vigente Regolamento comunale per l’assegnazione in emergenza abitativa di alloggi di proprietà del Comune di Brindisi e/o dello I.A.C.P. adibiti a case parcheggio che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, così come modificato, da ultimo, con la deliberazione C.C. n. 47 del 2 1/5/2007.
COMUNICATO STAMPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BRINDISI
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