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Brindisi, Prelievo di sabbia: chiarezza e responsabilita'. Di Michele Di Schiena



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Brindisi, 09/07/2007

Prelievo di sabbia: chiarezza e responsabilita'. Di Michele Di Schiena

Con provvedimento del 04.05.06 la Regione Puglia autorizzava il prelievo di sabbia marina dalla località “Punta Penne”, al largo della costa di Brindisi, per il ripascimento di alcuni tratti di costa del litorale leccese (S. Cataldo, Torre Rinalda, Spiaggia Bella, Torre Chianca e Frigole).

A seguito di vivaci proteste brindisine e segnatamente dei rilievi dell’Amministrazione provinciale, la stessa Regione, per decisione degli Assessori ai Lavori Pubblici, all’Ecologia ed alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, con verbale in data 09.05.2006, sospendeva la predetta autorizzazione in attesa dell’esito della perizia tecnica predisposta dalla Provincia di Brindisi.
A distanza di oltre un anno da tale sospensione, si apprende oggi che la Regione Puglia, con un recente provvedimento del Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio dell’Assessorato Trasparenza e Cittadinanza Attiva, ha deciso di confermare il provvedimento dirigenziale del 04.05.06 con il quale si autorizzava il Comune di Lecce «al prelievo pari a mc. 200.000 (250.000 mq x 0.80 m.), di sabbia marina da effettuare in località Punta Penne». Per esigenze di natura precauzionale, con tale Determinazione si dispone poi che l’estrazione della sabbia venga eseguita per strati successivi dello spessore massimo di 20 cm., che gli effetti del dragaggio vengano monitorati ad ogni rateo di prelievo e che venga preventivamente presentato, per l’approvazione, alla Struttura Tecnica periferica del Settore regionale ai Lavori Pubblici di Brindisi un «Piano di monitoraggio» per la verifica degli effetti dell’operazione sull’ambiente.

Siamo di fronte ad un provvedimento che, da un lato, presenta aspetti di manifesta illogicità e, dall’altro, crea inquietudine e suscita alcune ineludibili domande.
Nella Determina si afferma infatti, con sorprendente disinvoltura, che i rilievi di natura ambientale della Provincia di Brindisi (erosione costiera, incompatibilità tipologica della sabbia rispetto al sito di destinazione, danni alla flora e alla fauna bentonica) sarebbero stati superati dal provvedimento del Dirigente regionale del Settore Ecologia n. 139 del 15.03.2006 relativo all’adozione di parere favorevole sulla compatibilità ambientale. Parere che, secondo il provvedimento, risulterebbe «pienamente efficace per non essere stato impugnato nelle prescritte forme di legge». Un parere che precedette di circa due mesi il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione intervenuto in data 09.05.2006 e che venne quindi disatteso dagli Assessori che deliberarono la sospensione medesima, Assessori rimasti peraltro oggi estranei all’epilogo della procedura.
Un parere inoltre che, a prescindere dalla questione se esso sia o meno autonomamente impugnabile e vincolante, poteva sicuramente divenire oggetto di riesame per il suo possibile ritiro (annullabilità o revocabilità) in sede di autotutela.

Quanto poi agli altri rilievi dell’Amministrazione provinciale, c’è da osservare che i rappresentati pericoli per la fauna ittica a causa del fenomeno di intorpidamento delle acque per le operazioni di dragaggio non trovano nel provvedimento adeguata considerazione e vengono liquidati col nebuloso rilievo secondo il quale i problemi sollevati «possono trovare adeguata soluzione mediante l’acquisizione del parere della competente Commissione Locale Consultiva della Pesca … istituita con deliberazione G.R. n. 784 del 06.06.06»: una mancata pronuncia sul punto ed un rinvio della questione ad un parere, peraltro postumo, di una Commissione consultiva che sono davvero motivo di amarezza e delusione. Con riferimento infine ai rilievi della Provincia in ordine alla mancata previsione di attività di monitoraggio, il provvedimento si produce in una pioggia di prescrizioni, per alcuni aspetti assolutamente generiche e per altri difficilmente controllabili nella loro osservanza, che si appalesano come uno “specchietto per le allodole”, specialmente ove si consideri che il previsto «Piano di monitoraggio» dovrà essere redatto dal Comune di Lecce ed approvato dalla Struttura periferica del Settore dei Lavori Pubblici di Brindisi con la esclusione di qualsiasi potere di specifico controllo da parte delle Amministrazioni e delle popolazioni interessate.

Quanto alle domande su alcune questioni di centrale importanza, va rilevato che nel provvedimento si giustifica, implicitamente ma in modo assai chiaro, la decisione di confermare l’autorizzazione col seguente argomento: il TAR di Lecce con sentenza n. 1392/2007 ha accolto un primo ricorso del Comune di Lecce contro la mancata adozione del provvedimento finale sulla istanza presentata dal Comune medesimo; lo stesso TAR con sentenza n. 1450/2007 ha accolto il secondo ricorso del Comune di Lecce contro il verbale in data 09.05.2006 con il quale gli Assessori regionali LL.PP., all’Ecologia ed alla Trasparenza avevano sospeso il provvedimento dirigenziale del rilascio dell’autorizzazione al prelievo della sabbia.
Tali sentenze – ed è questa la conclusione che si pone come punto forte della motivazione della Determina – avrebbero comportato l’obbligo della Regione di adottare l’atto finale sicché, in caso di inadempienza, il Comune di Lecce avrebbe potuto chiedere al TAR l’ottemperanza al giudicato mediante la nomina di un Commissario ad acta con un aggravio di spese per la Regione.

Un’argomentazione questa che sembra rivolta a coprire un provvedimento contraddittorio, debole nella motivazione e privo di qualsiasi persuasività. Da qui l’impulso a porre ai vertici della Regione Puglia i seguenti interrogativi anche per soddisfare le esigenze di quella “Trasparenza” che appare proprio nella denominazione dell’Assessorato che ha emanato il provvedimento. La Regione si è costituita per sostenere le sue ragioni in entrambe le controversie promosse dal Comune di Lecce presso il TAR e conclusesi con le citate pronunce in suo favore? Le due sentenze del TAR di Lecce, che divengono oggi l’argomento-principe nella motivazione della Delibera dirigenziale, sono state tempestivamente impugnate dalla Regione presso il Consiglio di Stato con la contestuale richiesta di sospensione della loro esecutività? Ed infine: se questi atti, che appaiono doverosi, non sono stati puntualmente compiuti, quali sono stati i motivi posti alla base di una simile scelta? Domande queste che, pur riguardando alcuni aspetti processuali della vicenda, interpellano la responsabilità politica della Regione Puglia chiamata oggi, nelle sue più autorevoli espressioni, ad una urgente e ponderata revisione della intera questione per rendere giustizia al territorio di Brindisi esposto ad un ennesimo attentato alla sua integrità. Nessuna guerra di campanile per la sabbia, quindi, tra Brindisi e Lecce: Lecce ha una rispettabile esigenza che non può essere però soddisfatta arrecando un ingiusto danno alla già “sofferente” costa brindisina.

Michele DI SCHIENA

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