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Brindisi, Rigassificatore: Mennitti ed Errico sollecitano l'annullamento



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Brindisi, 20/09/2007

Rigassificatore: Mennitti ed Errico sollecitano l'annullamento

Con sentenza 3068/07 su ricorso della Provincia di Brindisi, il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Sezione di Lecce ha annullato il verbale della conferenza di servizi decisoria del 20 giugno 2005, che tra l’altro restituiva agli usi legittimi l’area a mare di Capo Bianco compresa nel sito inquinato di interesse nazionale di Brindisi su cui la Brindisi LNG ha successivamente eseguito e non completato i lavori di colmata per il terminale di rigassificazione, e inoltre approvava il piano di caratterizzazione di tratto di arenile antistante sempre funzionale alla realizzazione dell’impianto.

Si tratta di una sentenza clamorosa quanto prevista, che contribuisce a ristabilire lo stato di diritto a favore della comunità brindisina, rendendo da un nuovo ulteriore punto di vista illegittimi i lavori eseguiti – a proprio rischio, nonostante diffide e contenziosi - dalla Brindisi LNG.

Il Tribunale Amministrativo ha ravvisato nella delibera a maggioranza in conferenza di servizi il non rispetto della Legge 241/1990, art. 14 quater, dato il motivato dissenso espresso da amministrazione preposta alla tutela ambientale, della salute e della pubblica incolumità, la Regione Puglia, che aveva fatto proprie le osservazioni presentate dagli Enti Locali in merito a messa in sicurezza di emergenza praticata dalla Brindisi LNG in assenza di piano di caratterizzazione complessivo dell’area, dunque di conoscenza alcuna dello stato ambientale e di conseguente progetto di bonifica.

Il Tribunale Amministrativo ha inoltre significativamente affermato “la necessità in questa materia di letture del sistema normativo che siano le più rispettose delle attribuzioni delle diverse Autorità interessate, e nello specifico e soprattutto di quelle riconducibili agli enti territoriali in quanto esponenziali degli interessi complessivi delle comunità locali”.

Alla luce di questo ulteriore determinante elemento, e del parere motivato della Commissione Europea del 18 luglio 2007, si chiede di procedere senza indugio all’annullamento del decreto autorizzativo 17032 del 21.1.2003.

Qualunque procedura alternativa risulterebbe alla comunità brindisina, che già ospita il più grande e impattante polo termoelettrico a carbone e a gas del Paese, un accanimento a sanare intervento invasivo regolare sotto nessun aspetto, in territorio la cui sensibilità ambientale è sancita dalle dichiarazioni di area a rischio di crisi ambientale e di sito inquinato di interesse nazionale.
Non esiste infatti ad oggi nella vicenda Brindisi LNG alcun aspetto di rilevanza amministrativa confortato da regolarità.
Tutto risulta oggi oggetto di indagine della Magistratura, che ha già ricostruito nella vicenda comportamenti di grave rilevanza penale con conferma di confessioni, e dopo sette mesi mantiene l’area sotto sequestro, con provvedimento giudiziario non riformato.

L’esercizio del potere di autotutela non può non tenere conto di tutto ciò, e non può non tenere conto tra gli elementi noti proprio di quelli più gravi e documentati attraverso atti giudiziari, quelli cioè che hanno assunto rilevanza penale, relativamente ai quali solo l’attribuzione delle responsabilità personali e dunque la comminazione di pene devono attendere il giudicato, non certo l’azione amministrativa, in particolare quella di secondo grado e correttiva.

Una difforme determinazione risulterebbe in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione e persino con il comune buon senso.

Michele Errico Il Presidente della Provincia di Brindisi
Domenico Mennitti Il Sindaco di Brindisi


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