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Brindisi, CNA informa, "lavoro nero": ultimi giorni per la sanatoria



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Brindisi, 26/09/2007

CNA informa, "lavoro nero": ultimi giorni per la sanatoria

Il 30 settembre scade il termine per la presentazione delle domande di condono, la circolare INPS illustra tutta la procedura da seguire e chi può farne richiesta.

Nello specifico si chiama procedure di emersione, ma quella varata con la finanziaria del 2007 è un vero e proprio condono. La procedura, infatti, permette di sanare tutte le posizioni dei lavoratori in nero presenti nell’azienda e pagare i contributi dovuti anche a rate.

Dato l’avvicinarsi del termine ultimo per presentare le domande, fissato al 30 settembre prossimo, riteniamo utili pubblicare l’ultima circolare pubblicata dall’INPS al riguardo (n° 116/2007).

1. Regolarizzazione dei rapporti di lavoro “non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
L’obiettivo è quello di far emergere i rapporti di lavoro subordinato non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria non assoggettata alle assicurazioni sociali, nonché di concedere agevolazioni ai datori di lavoro che provvedono alla regolarizzazione dei suddetti dipendenti. Pertanto non si possono ricondurre in questo ambito né le fattispecie di rapporti di lavoro subordinato regolarmente costituiti ma con omissione totale o parziale del versamento della contribuzione obbligatoria, né le fattispecie di rapporti di lavoro subordinato erroneamente qualificati come rapporti di lavoro autonomo, né le prestazioni dei lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno al momento di presentazione dell’istanza di regolarizzazione.

2. Datori di lavoro ammessi alla procedura di regolarizzazione.
Il comma 1192 ammette alla procedura di regolarizzazione i “datori di lavoro”, senza ulteriori requisiti; pertanto qualsiasi soggetto che riveste tale ruolo può avvalersi della procedura in questione, compresi i datori di lavoro che intendano regolarizzare rapporti di lavoro domestico sia con cittadini italiani, sia comunitari o extra-comunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’accesso alla procedura di regolarizzazione (comma 1195) è consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati destinati di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell’onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. L’adesione alla regolarizzazione produce l’effetto di sospendere, per un anno dalla presentazione dell’istanza, gli accertamenti ispettivi e le verifiche nelle materie oggetto della regolarizzazione stessa. L’effetto sospensivo non si verifica quanto l’accertamento riguarda il rispetto delle norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro.

3. Accordo sindacale.
In base al comma 1193, prima di presentare l’istanza di regolarizzazione il datore di lavoro deve stipulare un accordo a livello aziendale o territoriale con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente pi rappresentative, finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro. L’accordo sindacale deve comprendere la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori, la generalità dei lavoratori che si intentono regolarizzare e i periodi in nero da sanare che andranno inseriti nell’istanza da indirizzare all’INPS.

4. Contratti di lavoro subordinato e conciliazioni individuali.
Il comma 1194 prevede che all’accordo sindacale (da allegare all’istanza) faccia seguito la stipula di contratto di lavoro subordinato e la promozione di atti di conciliazione individuale. Le tipologie contrattuali dovranno essere valutate dagli accordi sindacali.
Gli atti di conciliazione individuale (cioè gli accordi con i singoli lavoratori interessati), possono essere svolti sia in sede amministrativa sia in sede sindacale e devono riportare i termini della regolarizzazione e gli eventuali emolumenti di natura retributiva o risarcitoria connessi con il pregresso rapporto. Tali accordi, una volta sottoscritti produrranno un effetto conciliativo sia sulla parte economica sia sulla parte retributiva, ma non sulla parte contributiva.

5. Agevolazioni contributive.
Il datori di lavoro, per adempiere agli obblighi contributivi e assicurativi, deve versare una somma pari a 2/3 di quanto dovuto. Tali somme possono essere versate sia nella loro interezza, allegando all’istanza l’attestazione dell’avvenuto versamento, e sia per l’importo di 1/5 contestualmente all’istanza da presentare all’INPS. In quest’ultimo caso, l’importo residuo potrà essere versato in un'unica soluzione o in forma rateizzata, nei 60 mesi successivi mediante rate mensili costanti e senza interessi.

6. Istruzioni operative.
Per il caso di pagamento rateale non occorre presentare la domanda sulla modulistica in uso per le rateazioni contributive ordinarie. Le istanze dovranno pervenire alle competenti periferiche dell’istituto tramite il modulo di cui allegato 1 ed essere accompagnate da copia dell’accordo sindacale, da copia del contratto di lavoro non inferiore a 2 anni stipulato con il lavoratore, oltre che dal contestuale versamento dell’importo dovuto.

7. Effetti sul sistema sanzionatorio.
Il provvedimento di accoglimento della domanda da parte del collegio determina l’estinzione di tutte le sanzioni di natura penale, amministrativa e civile strettamente connesse alla denuncia ed al versamento dei contributi e dei premi.

COMUNICATO STAMPA CNA BRINDISI


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