Brindisi, 02/11/2007
Rigassificatore: il TAR respinge il ricorso della Brindisi Lng
Con sentenza 3477/07 il TAR Puglia Lecce ha respinto il ricorso della Brindisi LNG contro la conferenza di servizi sul Sito Inquinato Nazionale di Brindisi del 19.10.2006 che aveva deciso – su richiesta della Provincia - di non restituire agli usi legittimi l’arenile di Capo Bianco “in quanto condizione necessaria per tale restituzione è che le acque di falda risultino conformi ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifiche”.
Ininfluente è per il TAR che si tratti di acque di falda o di generiche acque sotterranee, relativamente alle quali la scelta della conferenza di servizi di disporre di un completo quadro conoscitivo non è in alcun modo contestabile; mentre addirittura “vincolato” risulta il successivo atto della non restituzione agli usi legittimi (“il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”).
Sul punto, in conferenza di servizi, c’era stata l’unanimità di Ministero dell’Ambiente, Ministero della Salute e Regione Puglia.
La Brindisi LNG dovrà ora procedere alla caratterizzazione richiesta.
Nel giudizio si sono costituite l’Avvocatura Generale dello Stato e la Provincia di Brindisi.
La Brindisi LNG è stata condannata alla rifusione delle spese di lite.
Ad oggi, la Brindisi LNG non dispone di alcuna area restituita agli usi legittimi. Si ricorda infatti che, con sentenza 3068/07 su ricorso della Provincia di Brindisi, il TAR Lecce ha già annullato verbale della conferenza di servizi decisoria del 20 giugno 2005, che tra l’altro restituiva agli usi legittimi l’area a mare di Capo Bianco su cui la Brindisi LNG ha successivamente eseguito i lavori di colmata.
Il tratto di terreno ubicato fra la strada e l’arenile, la cosiddetta “area di passaggio”, non è invece stato restituito agli usi legittimi per l’inquinamento delle acque di falda riscontrato in fase di caratterizzazione, con conseguente prescrizione da parte del Ministero dell’Ambiente di opere di bonifica.
Si ricorda infine che la conferenza di servizi decisoria del 2 marzo 2007 ha deliberato di “ritenere illegittima la realizzazione della pista di collegamento tra la strada esterna al Petrolchimico e l’area di collegamento a mare in concessione alla Brindisi LNG, atteso che l’intervento è stato effettuato in pendenza della restituzione agli usi legittimi dell’area medesima senza la preventiva caratterizzazione dello stato qualitativo delle acque sotterranee, che sulla base degli accertamenti analitici risultano contaminate da ferro, selenio, manganese, arsenico, nichel, boro, fluoruri, solfati e 1,2-Dicloroetano”. Della stessa pista è stata ordinata la rimozione.
COMUNICATO STAMPA AMM.NE PROVINCIALE DI BRINDISI
Altre News su: Rigassificatore
|