Brindisi, 20/06/2008
Saldi estivi 2008 a partire dal 5 luglio
Ancora una volta, con l’approssimarsi dei saldi estivi, la Campania sarà la prima Regione del Paese a partire: difatti nel territorio del Vesuvio l’ora dei saldi scatterà il due luglio ed avrà una durata di novanta giorni. A seguire troviamo la Liguria i cui saldi avranno inizio il quattro luglio per terminare
il diciassette di agosto.
Una pattuglia di Regioni, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia e Veneto,
darà l’avvio alla stagione dei saldi a partire dal cinque luglio. In tutte le altre Regioni i saldi saranno attivati tra il sette e il quindici luglio.
Questo, in sintesi, il calendario articolato dei saldi Regione per Regione, secondo la tabella indicata da Confcommercio Roma.
Per quanto riguarda la provincia di Brindisi il calendario saldi estivi da rispettare è il seguente:
5 luglio - 15 settembre 2008
Pertanto, ai fini di un corretto acquisto degli articoli, Confcommercio Brindisi, l’Organizzazione di categoria più rappresentativa delle imprese del Commercio, del Turismo e dei Servizi, rammenta di attenersi ai seguenti principi di base:
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla
discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519
ter cod. civile introdotto da D.L.vo n.24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due
mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi non appartenenti alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di segnalare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.
COMUNICATO STAMPA CONFCOMMERCIO BRINDISI
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