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S. Pietro V.co, Nessun Abuso nella nomina del difensore civico



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S. Pietro V.co, 13/01/2009

Nessun Abuso nella nomina del difensore civico

Archiviato il procedimento penale a carico del Sindaco Rollo, del consigliere regionale Pino Romano e altri 10 consiglieri comunali della maggioranza.
"All'esito di una rivalutazione dell'intera vicenda in oggetto, anche alla luce delle memorie difensive e degli ultimi documenti acquisiti al fascicolo d'indagine, la fattispecie dell'abuso di ufficio, pur originariamente ipotizzata, non appare sussistente": con queste motivazioni il P.M. dott.ssa Cristina Fasano ha chiesto ed ottenuto dal Gip Antonio Sardiello l’archiviazione del procedimento penale a carico degli amministratori di San Pietro Vernotico che erano stati attinti da una raffica di comunicazioni giudiziarie nello scoro aprile a seguito della indagine della Digos scaturita dall’esposto di un consigliere comunale.
Il P.M. ricostruisce la vicenda della mancata astensione del consigliere Antonucci Lorenzo del Comune di San Pietro Vernotico dalla votazione della delibera di nomina del difensore civico tra i cui candidati vi era un suo nipote acquisito affine entro il terzo grado: era stato ipotizzato il reato di abuso di ufficio perché, omettendo di astenersi e, comunque, violando il dovere di imparzialità, avrebbe procurato un ingiusto vantaggio al candidato a lui legato.
Inoltre, poiché la Segretaria Generale Dott.ssa Barletta aveva suggerito un annullamento in autotutela della delibera viziata e i consiglieri comunali della maggioranza avevano comunque votato due delibere con cui rigettavano tale proposta di annullamento, si ipotizzava anche a carico di costoro il reato di abuso di ufficio:in sostanza con tale condotta essi avrebbero consolidato l'ingiusta nomina del difensore civico.
In realtà sostiene il P.M. alla luce della copiosa difesa degli indagati (circa 300 pagine) non sembrano sussistere né l'una né l'altra ipotesi di abuso di ufficio dal momento che lo statuto comunale all'art. 48 co. 5 vieta l'eleggibilità a difensore civico dei soli coniugi, ascendenti, discendenti ,parenti o affini fino al secondo grado di amministratori comunali e quindi il difensore civico eletto (Paladini Alessandro), affine entro il terzo grado di Antonucci Lorenzo, era eleggibile alla carica in oggetto e sarebbe stato eletto anche senza il voto favorevole del consigliere Antonucci.
Inoltre gli altri consiglieri comunali indagati non erano tenuti ad annullare la nomina del difensore civico come suggerito dalla Segretaria Comunale dal momento che l'annullamento di un atto illegittimo in autotutela rientra nella discrezionalità amministrativa ed in un'ottica di buon andamento e economicità della PA hanno deliberato di rigettare una proposta di annullamento di una delibera che comunque non aveva attribuito alcun vantaggio ingiusto.
Critiche alla indagine erano contenute nelle memorie difensive presentate dagli avvocati Roberto Palmisano difensore del presidente del consiglio comunale De Luca Pierluigi e Esposito Angelo, Pasquale Fistetti difensore di Palma Sergio, Marcello Cafueri difensore di Franco Stefano, Pietrantonio De Nuzzo difensore di Carella Fabrizio, Pierluigi Durso difensore di Bruno Costantino e Maria Carmela D’Ambrosio difensore di Cagnazzo Salvatore.
Le difese degli indagati lamentavano infatti che dopo mesi di indagini il P.M. e la stessa Digos non conoscevano le motivazioni per le quali 11 consiglieri comunali avevano liberamente e legittimamente votato, esercitando la propria discrezionalità amministrativa, per non approvare la revoca della nomina a difensore civico proposta dalla Segretaria Generale prima e, a dimostrazione della strumentalizzazione politica della vicenda, da alcuni consiglieri della opposizione poi.
Dette motivazioni, rilevanti ai fini della intenzionalità del comportamento, sembravano non interessare nessuno, né la Segretaria Generale con la sua fitta corrispondenza, ne la pubblica accusa che pure ipotizza il dolo specifico e così gravi reati a carico dei medesimi consiglieri comunali. Fatto ancora più grave, rilevava la difesa degli indagati, è che, in violazione dell’art. 3 della L. 241/90 sull’obbligo di motivazione, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 06.08.2007, all’esito della votazione, veniva verbalizzata senza alcuna motivazione in ordine al voto negativo espresso dal Consiglio Comunale alla proposta di annullamento della elezione del difensore civico questo perché nel verbale veniva fatto generico riferimento alle motivazioni espresse nell’intervento del consigliere Carella Fabrizio ma le stesse, in violazione dell’art. 3 L. 241/90, non venivano riportate e non venivano neppure allegate e rese disponibili con la deliberazione stessa.
Eppure dall’intervento del predetto consigliere comunale come approvato dagli undici consiglieri indagati nella seduta del 6 agosto 2007 si evinceva chiaramente l’assoluta carenza del dolo intenzionale ipotizzato nel procedimento penale avviato e il richiamo a quella discrezionalità amministrativa in un'ottica di buon andamento e economicità della PA che giustificava e rendeva legittimo il comportamento assunto dai consiglieri comunali della maggioranza che hanno dovuto subire diversi mesi di indagini e numerose strumentalizzazioni politiche del loro operato riconosciuto legittimo dalla autorità giudiziaria all’esito delle indagini espletate.


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