Fasano, 18/06/2009
Revisione prezzi mensa: Consiglio di Stato dà ragione al Comune
La “Mitapast” (società gestrice dal 1994 al 2005 del servizio di mensa scolastica nel Fasanese) si era vista accogliere nel 2008 dal Tar di Lecce la richiesta di revisione-prezzi (per un periodo dal ’99 al 2004) cui il Comune di Fasano avrebbe dovuto far fronte versando nelle casse della società 600mila euro all’incirca. Il Comune di Fasano, però, avverso la sentenza dei giudici amministrativi, col capo dell’Avvocatura comunale Ottavio Carparelli, proponeva appello al Consiglio di Stato, chiedendo la riforma (previa sospensiva dell’efficacia) della sentenza stessa. Il Consiglio di Stato, con un’ordinanza dello scorso 12 giugno (notificata al Comune il 15 successivo) ha dato ragione all’Ente locale, accogliendo l’istanza di sospensiva della sentenza dei giudici amministrativi e, pertanto, in attesa del pronunciamento di merito (fra un paio d’anni all’incirca) non dovrà versare quei 600mila euro richiesti dalla “Mitapast”.
Il Consiglio di Stato si è espresso sulla base di una lunga ed articolata memoria dell’avv. Carparelli che era stata supportata da un’attenta relazione sul rapporto “Mitapast”-Comune fasanese redatta dalla Direzione comunale Servizi sociali (Fernando Virgilio, Sandra Capozzi, Aurora Nardelli) evidenziante le ragioni dell’infondatezza della richiesta di revisione prezzi della società che ha gestito la refezione scolastica. L’avv. Carparelli, in particolare, ha sottolineato che la “Mitapast” ha “beneficiato – come scrive nell’atto d’appello – di una speciale disposizione che prevede la possibilità di rinnovo contrattuale senza gara, a condizione di una concordata riduzione del prezzo” e, dunque, “è evidente che non possa poi pretendere di applicare allo stesso contratto il meccanismo della revisione prezzi, che condurrebbe ad effetti del tutto opposti rispetto alla pattuita riduzione del corrispettivo”.
Nel 2001, infatti, la “Mitapast” propose al Comune che le fosse prorogato il contratto scaduto e si accordò con lo stesso Ente locale (come da clausola contrattuale sottoscritta) per una riduzione del prezzo dei pasti pari al 7,3 per cento. “Se l’impresa avesse ottenuto il rinnovo del contratto con una pubblica gara – scrive nell’atto d’appello l’avv. Carparelli – ben avrebbe poi potuto invocare l’applicazione della revisione prezzi, ma, avendo ottenuto il rinnovo in deroga alla disciplina vigente sulla base dello sconto pattuito, non poteva e non può poi invocare un compenso a titolo di revisione prezzi, che avrebbe l’effetto di eliminare o attenuare lo sconto, che gli ha garantito il rinnovo senza gara”.
COMUNICATO STAMPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FASANO
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