Francavilla F.na, 14/10/2009
Il MAB sull'iscrizione alla Cassa Edile ed il rilascio del DURC
Al fine di far fronte alla domanda proveniente dalle imprese edili di Brindisi e provincia di avere indicazioni uniformi e univoche in ordine all’oggetto, il M.A.B. - Movimento autonomo di Base – Nuova Cittadinanza ha predisposto una circolare inviata alle Imprese Edili, agli Uu.Tt.Cc. dei Comuni e Provincia, ai Consulenti del Lavoro, Commercialisti, agli Ingegneri, Architetti e Geometri, all’INPS, INAIL, Cassa Edile, Ispettorato del Lavoro.
Iscrizione alla Cassa Edile (C.E.)
La C.E. è un ente paritetico previsto dal contratto nazionale di lavoro del settore edile, la cui titolarità, gestione e controllo è delle organizzazioni sindacali e datoriali di settore firmatarie del medesimo contratto a livello territoriale (integrativo provinciale).
La iscrizione a detto ente non deriva, quindi, dalla legge bensì ha natura convenzionale derivando dalla adesione al contratto integrativo di lavoro.
Non vi è alcuna norma di legge che prescrive l’iscrizione alla C.E. e tale iscrizione, pertanto, non è obbligatoria. All’atto della iscrizione l’impresa autorizza la C.E. ad eseguire la riscossione delle somme a lei spettanti (composte di tre voci: accantonamento delle indennità retributive per ferie e tredicesima, quota associativa e quota percentuale sul monte salari).
Tutte le somme dovute alla C.E. dalla impresa edile hanno natura di retribuzione (quindi non rientrano nel novero della contribuzione, né dei tributi).
Casi in cui ricorre l’obbligo
Si ha l’obbligo di adempiere alle incombenze di iscrizione e accantonamento alla C.E. quando l’impresa edile:
1. Liberamente decide di iscriversi.
2. E’ firmataria del contratto integrativo territoriale di lavoro.
Quando l’impresa edile si iscrive alla C.E. al fine di poter partecipare a gara di appalto il cui committente, ente pubblico o privato, tra le condizioni per concedere i lavori pone quella che l’impresa edile assuntrice eroghi gli istituti retributivi previsti dal contratto nazionale mediante l’accantonamento alla C.E., compie una scelta di natura imprenditoriale per cui decide di iscriversi di sua iniziativa.
Oltre questi casi non ricorre alcun obbligo o necessità di iscrizione all’ente paritetico.
Stante la natura retributiva dell’accantonamento alla C.E. e l’estensione della parte obbligatoria della contrattazione ai soli aderenti e firmatari del contratto , la prescrizione legale del rispetto dei salari contrattuali territoriali e della parte normativa del contratto nazionale e territoriale, sia ai fini retributivi, sia ai fini contributivi quanto ai fini amministrativi (comma 6, art. 118 D Lgs 163/06, comma 8 dell’art. 3 D. Lgs 494/96, art. 1, L. 389/89) non comporta l’obbligo della iscrizione alla C.E. mentre il pagamento diretto da parte del datore di lavoro delle indennità per ferie e della tredicesima al lavoratore adempie appieno all’obbligo previsto dalle leggi che prescrivono il rispetto del contratto, ivi compreso quello territoriale.
Una sola misura agevolativa prevede espressamente la condizione della iscrizione alla Cassa Edile per il suo riconoscimento; si tratta della riduzione contributiva per fiscalizzazione (l’11,50%) prevista dall’art. 29 del d.L. 23.6.1995, numero 244.
Non ricorre, invece, l’obbligo di iscrizione alla C.E. per l’ottenimento o il mantenimento di altre agevolazioni contributive (407/90, credito d’imposta, fiscalizzazione apprendisti, ecc.). Infatti le varie norme che fissano le condizioni per avere diritto alle agevolazioni (comma 5, art. 7, L. 388/2000, comma 1175, L. 296/06, art. 10, L. 30/03, comma 543, art. 2, L. 244/07) non fanno alcun riferimento espresso alla iscrizione dei lavoratori presso la C.E. ma solo ed esclusivamente al rispetto del contratto, compreso quello territoriale. Pertanto l’obbligo si sostanzia ed attiene esclusivamente al riconoscimento ai lavoratori del salario secondo le tabelle vigenti del contratto applicato e non anche alla modalità di erogazione mediante l’accantonamento alla C.E.
Alla luce della vigente normativa appare irrituale il comportamento di quegli ispettori preposti ai controlli in campo in materia di lavoro e previdenza che nel corso dell’accesso ispettivo inducono l’impresa edile ad iscriversi alla C.E. Tale modus operandi deve essere oggetto di segnalazione alle autorità competenti potendo celare un vero e proprio atto illecito con abuso della funzione pubblica.
Adempimenti contrattuali e contributivi dell’impresa edile non iscritta alla C.E.
L’impresa edile non iscritta dovrà erogare direttamente al lavoratore le indennità per ferie e tredicesima, nella misura percentuale contrattualmente prevista. Tale importo sarà ricompreso nell’imponibile contributivo per il calcolo dei contributi INPS e ricompreso nel monte salari ai fini del calcolo del premio assicurativo INAIL.
La regolarità contributiva delle imprese edili non iscritte alla C.E. riguarderà la correttezza degli obblighi ai fini dell’INPS e dell’INAIL mentre la C.E. dovrà prendere atto della non iscrizione sulla base della dichiarazione della impresa interessata.
Problematica DURC. Modalità di rilascio.
Come è noto, la procedura della domanda telematica del D.U.R.C. che consentiva al richiedente di attestare la non iscrizione alla C.E. così che il rilascio veniva esitato da INPS ed INAIL, è stata modificata per cui la domanda del documento delle imprese edili transita dalla C.E.
Tale modifica è solo procedurale e non ascende, come qualcuno erroneamente sostiene, a modifiche legislative riguardanti un intervenuto obbligo di iscrizione alla C.E., La finalità della nuova procedura telematica è quella di evitare l’elusione degli obblighi da parte delle imprese iscritte alla C.E. Pertanto resta ferma la procedura precedentemente in essere con la differenza che lo stato di non iscrizione presso di essa viene rilevata dalla stessa C.E. che, a fronte di impresa non iscritta, rilascerà il DURC regolare per gli adempimenti INPS e INAIL.
Qualora ciò non dovesse avvenire le imprese edili godranno della regolarità contributiva utilizzando ed esibendo il D.U.R.C. rilasciato dalla C.E. riportante la regolarità degli adempimenti relativi a INPS e INAIL allegando autocertificazione di non assoggettamento alla iscrizione alla C.E. in luogo della eventuale non regolarità (del tutto pretestuosa, per evidenti finalità) emessa dalla C.E. anche con riguardo alla parte INPS e INAIL.
Conclusioni.
Le SS. LL. non mancheranno di rilevare come sia importante che le imprese edili non vadano soggette a obblighi burocratici e a costi aggiuntivi, di per sé non necessari. In un mercato in cui i prezzi non remunerano appieno il costo degli oneri indiretti, le maggiori risorse occorrenti per far fronte a tali maggiori oneri sono generalmente reperite a detrimento della sicurezza dei lavoratori e dei cantieri, così che l’indebito e l’eccesso di burocrazia finisce col favorire il verificarsi di incidenti e infortuni.
Pertanto al fine di tutelare maggiormente le imprese edili, gli operai ed il lavoro in edilizia è importante che non si sia acquiescenti con prassi difformi che rappresentano falsamente come obbligatoria l’iscrizione, l’accantonamento e la contribuzione alla C.E. quando in realtà non lo è affatto dando luogo ad adempimenti non dovuti e privi di fondamento legale; anche per la ovvia considerazione che con l’acquiescenza, si sa come si inizia ma non si sa dove si va a finire potendosi ben chiedere cosa potrà venire dopo la C.E.
M.A.B. - MOVIMENTO AUTONOMO DI BASE – NUOVA CITTADINANZA
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