Brindisi, 27/03/2010
Confindustria: giornata di studio sulla responsabilità diretta delle imprese
Confindustria Brindisi ha organizzato una giornata di studio sul "Decreto Legislativo n. 231 dell'8 Giugno 2001".
L'evento si svolgera Martedì 30 Marzo 2010 presso il Grande Albergo Internazionale di Brindisi.
Dopo i saluti di Giuseppe Marinò, Presidente di Confindustria Brindisi, il programma prevede l'introduzione dell'Avvocato Cataldo Motta e le relazioni della Dott.ssa Raffaella Brocca, Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi (Rischio Interferenziale art. 2087 c.c.), della Dott.ssa Adele Ferraro – Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Brindisi
(Responsabilità penale degli Enti, presupposti e sanzioni) e del
Dott. Giuseppe De Nozza – Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Brindisi (Modelli organizzativi e modello di vigilanza).
Il Decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 ha introdotto nel corpo delle leggi il principio di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, per la commissione da parte dei propri amministratori e dipendenti, di alcune fattispecie di reato.
La responsabilità amministrativa si concretizza in una vera e propria responsabilità penale con accertamento dell’illecito e relative sanzioni affidate al giudice penale che applica le regole del processo penale.
La realizzazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo possono rappresentare un’esimente in favore de quegli enti che possano dimostrarne l’adozione e la loro idoneità a prevenire la commissione di reati.
Per i reati di lesioni colpose ed omicidio colposo come richiamati dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il legislatore ha ampliato la casistica delle responsabilità con l’aggiunta della responsabilità della società rispetto alla preesistente che gravava esclusivamente sull’imprenditore datore di lavoro.
La responsabilità della società si integra con quella dell’imprenditore datore di lavoro obbligato ai sensi dell’art. 2087 c.c. alla tutela delle condizioni di lavoro dei dipendenti ed ancor più dei dipendenti dell’appaltatore dell’opera appaltata.
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