Ostuni, 23/09/2010
Disciplina per la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
Il Sindaco di Ostuni ha emesso un’ordinanza con la quale disciplina la raccolta e la vendita dei funghi epigei per la prossima stagione.
Con il provvedimento, il sindaco ha disposto che: «la vendita dei funghi freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale è rilasciata esclusivamente agli esercenti e ai raccoglitori professionali che hanno ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle ASL, l'attestato d'idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate.
La vendita di questi può essere compiuta presso gli esercizi commerciali di vendita di prodotti ortofrutticoli, le aree mercatali, i mercati rionali e le aree o strutture autorizzate, così come individuate dall'Autorità sanitaria locale su parere favorevole dei servizi delle ASL. La vendita di funghi epigei spontanei è consentita previa certificazione d'avvenuto controllo da parte dei Centri di controllo micologici delle ASL competenti per territorio e ogni contenitore dovrà presentare: una sola specie fungina, disposta a singolo strato; funghi interi, freschi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei; il certificato d'avvenuto controllo con il timbro dell'Ispettore micologo dell'ASL recante l'indicazione delle generalità e la residenza del raccoglitore professionale, della specie fungina e del quantitativo posto in vendita, del periodo entro il quale è consentita la consumazione del prodotto correttamente conservato ed eventuali avvertenze per il consumo; la dichiarazione del raccoglitore professionale, dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta.
I controlli e le prescrizioni non si applicano se i funghi sono destinati all'autoconsumo mentre le norme per la raccolta sul territorio della Regione Puglia è consentita tutti i giorni della settimana e per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona d'età superiore ai 14 anni, in possesso dell'apposito permesso di raccolta (art. 3 della L.R. 14/2006 nonché per ciascuno dei soggetti di cui all’art. 2, comma 3, della legge n, 352/1993). E’ vietata la raccolta dei funghi dopo il tramonto e fino alle ore sette. E’ fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente dal terriccio all’atto della raccolta e di trasportarli solo per mezzo di contenitori forati rigidi. E’ vietato in ogni caso l’uso di contenitori di plastica (sacchetti). E’ vietato usare, nella raccolta dei funghi, rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno e l’apparato radicolare della vegetazione. E’ comunque vietato distruggere, calpestare e danneggiare la flora fungina di qualunque specie; E' vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato d'ovolo chiuso e di tutti gli ovoli chiusi appartenenti allo stesso genere; inoltre è vietato raccogliere gli esemplari delle altre specie aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri tre.
La visita e la relativa certificazione sarà effettuata da personale tecnico del dipartimento di prevenzione e a tal fine incaricato, ogni giovedì, presso l’ufficio d’igiene di Ostuni (sito sulla via dei colli) dalle ore 9.30 alle 12, previa riscossione delle somme previste dal vigente tariffario regionale.
Le specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione (a norma dell’art. 12 della L.R. n. 12/2003, e dell’art. 2 lettera C della L.R. 14/2006), sono: i Prataiolo maggiore, coltivato, Champignon, Prataiolo doppio anello, Ovulo buono, chiodino, famigliola buona, Orecchietta di Giuda, Porcino nero-bronzino, Prataiolo, pinarello, monetola, cappello granuloso, boleto giallo, pinarolo, porcino rosso, boleto reale, porcinello, gallinaccio-finferlo, porcino dal reticolo, cantarello giallo, agarico geotropo, trombetta da morto o corno dell’abbondanza, agarico gigante, fungo dell’olmo o agarico dal piede di velluto, steccherino dorato, lattario delizioso o sanguigno, sanguinello, porcinello, mazza di tamburo, gambe secche, spugnola, corno dell’abbondanza, cardoncello o fungo della ferula, cardoncello o gelone o orecchione, famigliola gialla, champignon di coltivazione, morella o colombina maggiore, puperazze o dardaro bianco, verdone, tricoloma colombetta, agarico equestre, prugnolo buono o fungo di San Giorgio, pioppino, tricoloma embricato, moretta, fungo del muschio, tricoloma portentoso, cordoncello o fungo dell’Eringeo e strofaria.
Le violazioni delle disposizioni sulla raccolta e la vendita dei funghi, fatta salva l’applicazione delle vigenti norme penali, saranno punite con le sanzioni previste dalla legge n. 352/1993, dal D.P.R. n. 376/1995 e dalla L.R. n. 14/2006 e dalle altre norme legislative e regolamentari in materia.
La vigilanza sull’applicazione della presente ordinanza è affidata agli Operatori Professionali di Vigilanza ed Ispezione dell’Azienda U.S.L., alla Polizia Municipale ed a tutti gli altri Organi di Polizia.
COMUNICATO STAMPA AMMINSITRAZIONE COMUNALE DI FRANCAVILLA FONTANA
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