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Ostuni, FP Cgil: "perchè diciamo no alle esternalizzazioni alla Nostra Famiglia"



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Ostuni, 18/11/2010

FP Cgil: "perchè diciamo no alle esternalizzazioni alla Nostra Famiglia"

Lunedì 15 novembre u.s., la Direzione dell’Associazione “de la Nostra Famiglia” di Ostuni, in sede di delegazione trattante, ha comunicato alle OO.SS. la determinazione di esternalizzare “il ramo (?) delle pulizie…”, ovvero di cedere i suoi LAVORATORI, che da anni sono al servizio dell’Associazione, alla ditta “Markas Service srl”.
La risposta della Funzione Pubblica CGIL a tale grave provvedimento messo in atto dall’Associazione in parola non si è fatta attendere, dichiarandosi immediatamente contraria per i seguenti motivi.
• Politico – Sindacale. La CGIL, in tutte le sue articolazioni Confederali e Categoriali, si è sempre opposta con decisione a qualsiasi forma di esternalizzazione dei servizi core e no core, perché ha quasi sempre determinato una pluralità di conseguenze negative sui lavoratori e sulla qualità dei servizi erogati. Tale avversata scelta strategica aziendale si pone, oltretutto, in controtendenza con la Politica Regionale Pugliese volta a combattere la piaga delle esternalizzazioni dei servizi.
• Tecnico – Giuridica. La Funzione Pubblica CGIL ritiene che il provvedimento di cui si discorre sia, oltretutto, illegittimo, per quanto appresso sinteticamente rappresentato.
L'art. 2112 del codice civile disciplina il trasferimento del ramo di azienda o della cessione di un suo ramo autonomo (il segmento operativo che sta per essere esternalizzato dall’Associazione non può invece considerarsi come articolazione funzionalmente autonoma).
Secondo l'articolo 2112, la decisione di cessione da parte dell'imprenditore non può essere unilaterale e vige l'obbligo di esame congiunto con le rappresentanze sindacali; diversamente, la legge configura esplicitamente un reato di condotta antisindacale, in capo all'imprenditore.

Si ha trasferimento d'azienda in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare, e che in questo caso i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori con la conseguenza che ogni lavoratore può fare valere nei confronti del nuovo titolare i diritti maturati in precedenza ed esercitatali nei confronti del cedente.
A fini dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c. relativo al trasferimento d'azienda è necessario che sia ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi, mentre è da escludersi che il ramo d'azienda possa essere identificato potenzialmente come tale solo al momento del trasferimento, quale astratta idoneità ad una organizzazione futura di attività, altrimenti sarebbe l'imprenditore ad unificare il complesso dei beni.

Tant'è vero che nella stragrande maggioranza dei casi, i ricorsi presentati dai lavoratori si basano sulla verifica dell'inesistenza di un ramo di attività autonomo, ma solo al fine di non essere assoggettati all'applicazione dell'art. 2112 c.c. (che garantisce alle aziende di potere trasferire i lavoratori senza il loro consenso) per ritornare alla regola civilistica ex art. 1406 c.c., da cui si ricava che il trasferimento è nullo senza il consenso del lavoratore.
Abbiamo buone ragioni per credere che VINCEREMO questa ennesima battaglia in difesa dei diritti dei LAVORATORI……. FERMIAMOLI!!!!!!!

COMUNICATO STAMPA FP CGIL


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