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Brindisi, Confconsumatori: "ripartono gli aiuti per le famiglie in difficoltà"



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Brindisi, 25/11/2010

Confconsumatori: "ripartono gli aiuti per le famiglie in difficoltà"

Il coordinamento istituito tra la Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi e l’Associazione Nazionale Dalla Parte del Consumatore rende noto che le famiglie in difficoltà con i pagamenti delle rate dei mutui, contratti per l’acquisto di immobile da adibire ad abitazione principale, possono presentare domanda per accedere al Fondo di solidarietà istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Il beneficio accordato dal Fondo comporta la possibilità di sospendere per non più di due volte e per un periodo massimo di diciotto mesi il pagamento delle rate del mutuo, le quali saranno rimborsate agli Istituti di credito dal Fondo stesso. Per poter beneficiare di tale strumento, il richiedente deve essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) titolo di proprietà sull’immobile oggetto del contratto di mutuo;
b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore ad € 250.000,00, in corso da almeno un anno;
c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 30.000,00.

L’ammissione al beneficio è subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi:
- perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario;
- pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore ad € 5.000,00 annui;
- spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell’immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario, non inferiore ad € 5.000,00;
- aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazione dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.

“È opportuno che chi è interessato a questo importante strumento, varato proprio per venire in aiuto alle famiglie in difficoltà, presenti la domanda il prima possibile operando il fondo nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse. Inoltre, la graduatoria relativa alle richieste di accesso al fondo sarà formata sulla base dell’ordine di presentazione delle domande.
L’importanza fondamentale rivestita dal Fondo di solidarietà risiede nel fatto che la sospensione consente ai mutuatari di non dover pagare, come, invece, avviene con il c.d. Piano Famiglia gli interessi sulle rate sospese. Di queste ultime, infatti, si farà carico integralmente il Fondo. In buona sostanza, delle rate relative ai mesi della sospensione il consumatore dovrà corrispondere le sole somme relative allo spread” - afferma l’avv. Emilio Graziuso responsabile del coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore

Per ulteriori informazioni si può contattare la Confconsumatori al numero 3470628721 o visitare il sito internet www.confconsumatoribrindisi.it


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