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Brindisi, Polizza mutui: l'allarme di ConfConsumatori



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Brindisi, 16/12/2010

Polizza mutui: l'allarme di ConfConsumatori

“Un fenomeno in continuo aumento che comincia a divenire allarmante!”
È questo il commento dell’avv. Emilio Graziuso, responsabile del coordinamento istituito tra la Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi e l’Associazione Nazionale Dalla Parte del Consumatore, di fronte al sempre maggior numero di richieste di consigli ed informazioni che pervengono all’Associazione in merito alle sorti della polizza assicurativa correlata al mutuo, in caso di estinzione anticipata dello stesso o di portabilità presso altro istituto di credito.
Dai casi sottoposti all’attenzione del coordinamento è emerso che molte Banche non riconoscono il diritto del consumatore a poter “trasferire” insieme al mutuo anche la polizza oppure ad ottenere la restituzione di quanto pagato e non goduto, essendo, comunque, cessato anticipatamente il rapporto al quale l’assicurazione è stata originariamente collegata.
“Per fortuna questa prassi altamente lesiva dei diritti dei consumatori è destinata a terminare per le polizze stipulate a partire dal 1° dicembre 2010. Il nuovo regolamento Isvap, infatti, obbliga le compagnie di assicurazione al rimborso in caso di estinzione anticipata o di portabilità del mutuo.
Il problema rimane, però, per le assicurazioni stipulate prima di tale data” afferma l’avv. Emilio Graziuso.
In passato l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e l’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicurative) avevano sottoscritto un protocollo per il trasferimento del mutuo da una Banca all’altra, con facoltà di mantenere la polizza preesistente cambiando il nome del beneficiario (dalla banca originaria a quella subentrante), oppure di estinguerla ottenendo la restituzione del premio non goduto.
Purtroppo, però, tale protocollo, che era stato salutato con grande entusiasmo dalle Associazioni dei consumatori, è rimasto solo sulla carta, poiché non vincolante, ed al consumatore non è rimasta altra strada che quella della contestazione per cercare di far valere i propri diritti.
“All’indomani della entrata in vigore della normativa concernente la portabilità dei mutui e la possibilità di estinguere anticipatamente gli stessi senza dover corrispondere alcuna somma a titolo di penale, come Associazione eravamo fiduciosi che anche le Banche avrebbero contribuito nell’interesse generale del mercato ad applicare concretamente tali disposizioni. Così, purtroppo, non è stato ed il negare il diritto del consumatore di poter beneficiare della polizza stipulata e regolarmente pagata al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo costituisce l’ennesimo ostacolo all’applicabilità della disciplina suddetta.
Per tutte le polizze stipulate prima del 1° dicembre 2010, quindi, come associazione consigliamo ai consumatori di pretendere, ove occorra anche giudizialmente, che la copertura assicurativa continui per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite anche presso la banca nella quale si è deciso di trasferire il contratto di mutuo. In alternativa consigliamo di rivendicare il diritto al rimborso delle somme corrisposte per il periodo di polizza non goduto” conclude l’avv. Emilio Graziuso.

Per ulteriori informazioni Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore tel 347 – 0628721 o www.confconsumatoribrindisi.it

C.S. CONFCONSUMATORI - DALLA PARTE DEL CONSUMATORE


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