Brindisi, 03/02/2005
Nuovo regolamento per la definizione degli accertamenti sui tributi locali
Il Consiglio Comunale di Brindisi ha approvato il nuovo regolamento comunale in materia di definizione dell’accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.
Tale regolamento – che vale per i tributi ICI, TARSU, Imposta Pubbliche Affissioni, Imposta Pubblicità e TOSAP – si pone l’obiettivo di semplificare e di razionalizzare il procedimento di accertamento e di potenziare l’attività di controllo dell’Ufficio comunale Tributi.
In sostanza, esso consente ai cittadini di rateizzare gli avvisi non definitivi senza la necessità di prestare garanzie di alcun genere (polizze fideiussorie, garanzie in titoli di stato, ecc…). Inoltre, ha efficacia immediata anche per gli avvisi di accertamento/liquidazione notificati nel dicembre 2004 i cui termini non siano ancora scaduti.
La procedura prevede il seguente iter: l’Ufficio Tributi invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposizione suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, oltre all’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
L’invito contiene anche una informativa sulla possibilità di accedere all’istituto dell’accertamento con adesione, oltre ad un estratto del testo dello stesso regolamento comunale.
Il contribuente, nei confronti del quale saranno stati effettuati accessi, verifiche o ispezioni, richiesti chiarimenti oppure al quale sia stato notificato un avviso di accertamento o liquidazione (non preceduto dall’invito a comparire), può chiedere all’Ufficio Tributi, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione. In tale istanza, il contribuente dovrà indicare il recapito al quale dovranno essere dirette le comunicazioni dell’ufficio tributi inerenti il procedimento.
La stessa istanza dovrà essere formulata anteriormente all’impugnamento dell’atto di accertamento davanti la Commissione Tributaria provinciale (in ogni caso, l’impugnazione dell’atto da parte del soggetto che ha chiesto l’accertamento con adesione comporta la rinuncia all’istanza). Entro dieci giorni dalla presentazione della istanza, il responsabile del procedimento comunica al contribuente l’invito a comparire entro i successivi dieci giorni. La mancata comparizione comporta la rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.
Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione viene fatto entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’atto.
Tali somme, se superiori a 500 euro, possono essere versate ratealmente. Da 500 a 1.500 euro sarà possibile pagare in dodici rate mensili di uguale importo, mentre oltre i 1500 euro in diciotto rate mensili di uguale importo. Nel caso in cui le somme dovute superino i 5mila euro, il contribuente è tenuto a prestare garanzia in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione rilasciata da un’azienda o da un Istituto di Credito.
In sostanza, l’istituto dell’accertamento con adesione ha il fine di ridurre la conflittualità tra l’Ente ed il contribuente ed ha il vantaggio di anticipare e di rendere più sicura la riscossione.
Il contribuente, di contro, avrà sia il vantaggio della riduzione della sanzione ad un quarto che la possibilità della sospensione dei termini per l’impugnazione dinanzi la Commissione Tributaria provinciale.
COMUNICATO STAMPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BRINDISI
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