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Brindisi, Gasdotto: il Comune ricorre al Tar



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Brindisi, 05/02/2005

Gasdotto: il Comune ricorre al Tar

Convocata dal Sindaco Domenico Mennitti, si è svolta a palazzo di Città una riunione di lavoro per definire l’atteggiamento dell’Amministrazione a seguito del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 dicembre scorso con il quale è stata dichiarata di pubblica utilità nonché urgente ed indifferibile la costruzione, ad opera della SNAM Spa, del metanodotto denominato “allacciamento terminale CNL- Brindisi GNL”.
All’incontro, al quale hanno partecipato assessori e dirigenti del Comune interessati al problema, è intervenuto anche il consulente prof. Francesco Paparella.
Sulla base degli elementi emersi, il Sindaco Domenico Mennitti ha comunicato che il Comune produrrà ricorso davanti al TAR di Lecce, rilevando che il provvedimento ministeriale è impugnabile per una serie di motivi.
Il primo riguarda la violazione dell’art. 30 del decreto legislativo del 23.5.2000 n. 164.
Tale norma prevede che possa dichiararsi la pubblica utilità dell’opera necessaria per l’importazione, il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale con provvedimento del Ministero dell’Industria, fatta però esclusione delle opere da realizzare nelle zone di demanio marittimo e nelle zone indicate nell’art. 55 del Codice della Navigazione.
Ebbene: un tratto della realizzanda condotta appare ricadere proprio in zona di demanio marittimo, atteso che la stessa dovrebbe essere collegata all’impianto di rigassificazione, la cui realizzazione è appunto prevista in zona demaniale marittima.
La disposizione appare violata anche sotto altro profilo. La stessa, infatti, prevede che per i gasdotti di distribuzione , quale è l’opera in questione, la dichiarazione di pubblica utilità spetti alla competente autorità della Regione interessata e non, quindi, al Ministero della Attività Produttive.
Altro motivo è la violazione dell’art. 31 dello stesso decreto legislativo sopra richiamato.
La disposizione in questione subordina la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera alla preventiva verifica della impossibilità ad effettuare l’attività di trasporto e di distribuzione del gas a mezzo delle reti già esistenti o per mancanza di capacità delle stesse ovvero “a causa di intervenuto rifiuto di accesso al sistema nel caso in cui l’opera sia necessaria per rifornire il cliente”.
Nel decreto ministeriale non si da affatto contezza di detta preventiva verifica sicchè si palesano evidenti un difetto di motivazione e una carenza di istruttoria del provvedimento.
Ancora: la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza contenuta nel decreto risulta priva di motivazione, considerando che l’opera in questione è funzionale al rigassificatore che, allo stato, è inesistente. Né nel decreto sono indicati i motivi per i quali la realizzazione della conduttura dovrebbe ritenersi urgente ed indifferibile.
Si deve perciò dedurre che la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza è stata resa dal Ministero sulla base di accertamenti tecnico-amministrativi evidentemente non approfonditi in quanto ricadenti su un mero progetto di massima. D’altronde il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ancora nell’ultimo parere espresso, ha dichiarato inequivocabilmente la mancanza di un progetto definitivo dell’impianto di rigassificazione.
Infine è evidente la violazione dell’articolo 7 della legge 241/90.
Sia il progetto che lo stesso decreto del Ministero delle Attività Produttive non risultano comunicati alle ditte proprietarie interessate al tracciato del metanodotto e ciò in violazione del preciso obbligo contenuto nella norma citata. Né pare credibile la giustificazione addotta nell’ultimo “considerato” del decreto ministeriale, ove si assume una presunta impossibilità di individuazione delle citate ditte proprietarie. E’ sufficiente, a tal proposito, consultare i registri catastali.

COMUNICATO STAMPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BRINDISI


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