Brindisi, 29/06/2005
Imprese di facchinaggio: iscrizione al registro imprese
La Camera di Commercio di Brindisi rende noto che tutte le imprese che esercitano le attività di facchinaggio, specificatamente descritte dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 30 giugno 2003 (regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 17 della legge 5 marzo 2001 n. 57, in materia di riqualificazione delle Imprese di facchinaggio) sono tenute alla regolarizzazione dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell’articolo 14 dello stesso decreto.
Per tale adempimento, l’amministratore o il titolare di impresa individuale dovrà compilare e inviare all’ufficio camerale il modello “Allegato A”, previsto dall’articolo 4 comma 1 per la dichiarazione del possesso dei Requisiti di Capacità Economica-Finanziaria, Tecnico-Organizzativa e di Onorabilità, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del Decreto. Per l’attribuzione della Fascia di classificazione ai sensi dell’articolo 8 comma 2 dovrà essere compilato ed inviato anche il modello di cui all’”Allegato B”.
Si comunica che anche in assenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto in questione, le imprese esercenti le attività di facchinaggio alla data del 4 settembre 2003 possono continuare ad esercitare l’attività stessa sino al 4 settembre 2005. Le imprese che non provvederanno alla regolarizzazione nel termine indicato saranno cancellate dal Registro delle Imprese.
COMUNICATO STAMPA CCIAA DI BRINDISI
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