Roma, 26/07/2005
Invalidità Civile: interrogazione dell'On Carbonella
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Per sapere, premesso che:
l’art.42,comma 3,del Decreto-legge 30 settembre 2003,n.269,convertito dalla legge
novembre 2003,n.326,ha abolito la possibilità di ricorrere in via amministrativa contro
i provvedimenti in materia di invalidità civile, introducendo la fissazione di decadenza
di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo per la presenta –
zione del ricorso giudiziario;
la su detta normativa è entrata in vigore,per effetto del Decreto – legge 24 dicembre
2003,n.355,art.23,comma 2, convertito dalla legge 27 febbraio 2004,n.47,il 1° gennaio 2005;
la fissazione di una decadenza oltremodo limitata,per l’inizio di una azione giudiziaria,
non potrà non avere altro effetto,se non quello di incrementare un contenzioso già di per se
di vaste proporzioni;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha successivamente espresso un parere
contenuto nella nota del 14 febbraio 2005 prot.n.38884,in cui si precisa che, permane
la possibilità di ricorrere in via amministrativa in caso di provvedimenti provvedimenti di
rigetto legati a motivi estranei al possesso dei requisiti medico legali;
se il Governo non ritenga che, anche per motivi legati al possesso dei requisiti medico-
legali,sia necessario introdurre strumenti atti a mediare e risolvere in modo preventivo,
rispetto al ricorso in giudizio,unica possibilità oggi a tutela dell’interessato;
se il Governo ritenga che il termine di decadenza dei sei mesi introdotto con la normativa
su indicata ,abbia consentito di superare i ritardi e le inefficienze burocratiche del sistema di
accertamento delle invalidità o che,preferibilmente,fissando tale eccessivo termine,non abbia
determinato ,al contraio,l’impossibilità di accedere al ricorso per persone in particolare
situazione di gravità e/o esclusione da reti familiari;
se il Governo non ritenga oltremodo inibente la previsione delle possibilità di condanna
del ricorrente in giudizio nei confronti delle controparti (Regioni,Inps e Ministero) se
soccombente,introdotta con Decreto-legge 30. settembre 2003,n.269,art.42,anche se entro
limiti di reddito definiti.
On.Giovanni Carbonella
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