Ostuni, 29/07/2005
Disciplina fermentazione e rifermentazione vinaria
Il Sindaco di Ostuni, Domenico Tanzarella, preso atto del decreto prefettizio che disciplina le fermentazioni, le rifermentazioni e la disciplina delle vinacce ha comunicato le norme che regolano le operazioni di trattamento dell’uva.
Il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazìoni vinarie sono consentite va dal 1 agosto 2005 al 31 Dicembre 2005. Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente denunciate, a mezzo telegramma, all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi Ufficio di Bari del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, precisando il numero della vasca in cui la fermentazione, nonché la sua gradazione complessiva.
Le fermentazioni di mosti ottenuti dalla pigiatura delle uve che vengono eventualmente raccolte prima dell'inizio del periodo vendemmiale, dovranno essere denunciate al predetto ufficio con le stesse modalità di cui sopra.
E' vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione oltre il periodo stabilito dal Prefetto, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglie, in autoclave o in altro recipiente chiuso per la preparazione dei vini spumanti naturali o dei vini frizzanti naturali, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.
Nel caso di vinificazione di uve da vino dopo il 15 Novembre 2005, per cause di forza maggiore, è necessario denunciare all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi Ufficio di Bari, immediatamente, a mezzo telegramma, la quantità presunta delle uve, la coltura i motivi ostativi, la precisa ragione sociale della Ditta vinicola e il numero di registro di carico di scarico il possesso, oppure il nome e cognome del produttore negli altri casi.
Terminata la vinificazione, presentare subito denuncia integrativa al Comune. In ogni caso, le fermentazioni e le rifermentazioni non possono andare oltre il 31 DIC. 2003.
Per quanto concerne la preparazione dei "vini frizzanti" la pratica della fermentazione e rifermentazione dopo il 31 Dicembre 2005 è autorizzata a condizione che:
1) le materie prime fermentescibili (mosti muti, mosti concentrati, ecc.), nonché i vini da destinare alla lavorazione, siano stati denunciati al competente Ispettorato - Ufficio di Bari - entro il termine (31 dicembre 2005).
Questa denuncia deve essere fatta separatamente da quella di cui all'art.21 del D.P .R. 12.2.1965, n.162;
2) le lavorazioni vengano denunciate all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi Ufficio di Bari, con un preavviso di almeno cinque giorni, precisando: a) quali materie prime si intendono impiegare;
b) il quantitativo che si pone in fermentazione o rifermentazione;
c) il grado zuccherino della massa che si sottopone a fermentazione o rifermentazione, nonché la sua gradazione complessiva;
3) le fermentazioni o le rifermentazioni vengano effettuate in autoclavi, nel pieno rispetto delle norme di cui all'art.9 del D.P.R. n.162/1965, modificato dall'art.5 della Legge 18.3.1968, n.498, in materia di detenzione di anidride carbonica nei locali nei quali si lavorano detti “vini frizzanti”.
Nella lavorazione di cui sopra, si possono impiegare anche materie acquistate dopo il 31DIC.2003.
Per i "vini frizzanti" così ottenuti, deve essere tenuto un apposito registro di lavorazione.
Il periodo vendemmiale per l'annata in corso è fissato dal 1 Agosto 2005 al 15 Novembre 2005. Pertanto, salvo le eccezioni di cui appresso, la detenzione delle vinacce è vietata a partire dal ventesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale. Scaduto detto termine, le vinacce potranno venire conservate purché siano:
a) destinate alla distillazione, a condizione che siano conservate in locali delle distillerie autorizzate dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi Ufficio di Bari del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
b) destinate all'estrazione dell'enocianina, previa denuncia all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi Ufficio di Bari.
L'Ispettorato Centrale Repressione Frodi Ufficio dirigenziale di Bari e Sede distaccata di Lecce del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e gli Organi competenti, vigileranno per la esatta e scrupolosa osservanza delle disposizioni del presente decreto, nonché alle norme contenute nel sopracitato D.P .R. 12.2.1965 n. 162 e delle altre Leggi vigenti, nazionali e comunitarie.
COMUNICATO STAMPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OSTUNI
|