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Brindisi, Rigassificatore, Provincia: "il Tar accoglie le nostre tesi"



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Brindisi, 02/08/2005

Rigassificatore, Provincia: "il Tar accoglie le nostre tesi"

La Provincia di Brindisi, costituitasi ad opponendum rappresentata dal prof. Franco Giampietro e dall’avv. Lorenzo Durano nella discussione del ricorso della Brindisi LNG, vede accolta la tesi già sostenuta in termini identici nella propria denuncia alla Commissione Europea per violazione della direttiva sulla VIA (attualmente in istruttoria) e anche nella diffida ai Ministeri competenti affinché annullino l’originario decreto ministeriale del 21 gennaio 2003 in quanto inosservante le richiamate prescrizioni comunitarie a protezione dell’ambiente.
Il TAR di Lecce, infatti, nel respingere la domanda della Brindisi LNG di sospensione dei provvedimenti della Capitaneria di Porto e dell’Autorità Portuale di Brindisi, con i quali si proibiva l’inizio dei lavori preparatori all’esecuzione della colmata per il rigassificatore a Capobianco, ha fondato la sua motivazione su due argomenti fondamentali: in relazione ad un impianto avente nel suo complesso dimensioni e localizzazione di rilevante impatto ambientale, non appare idonea la procedura “semplificata” prevista per l’approvazione del progetto preliminare dall’art.8 della legge n.340/2000, in quanto contrasta con le prescrizioni della direttiva comunitaria sulla VIA, che richiede tra l’altro il coinvolgimento della popolazione nel procedimento di approvazione del progetto, tanto più – precisa il TAR - in area ad elevato rischio ambientale e attese le valutazioni di rischio dell’area portuale contenute nel Piano di Risanamento Ambientale (D.P.R. 23 aprile 1998). D’altro canto, le prescrizioni comunitarie sono immediatamente efficaci nei Paesi UE, dunque obbligano il giudice nazionale a disapplicare la legge italiana che non sia conforme alla citata direttiva.
Inoltre il progetto preliminare, approvato il 21 gennaio 2003 ex art.8 della legge n.340/2000, ha contenuto di massima e indeterminato, dunque necessita di un progetto definitivo, che sia elaborato anche per valutare l’inserimento delle opere progettate nel territorio e per lo studio di impatto ambientale.
Il TAR Lecce conclude, pertanto, nel senso che la Capitaneria di Porto e l’Autorità Portuale non hanno adottato provvedimenti illegittimi nell’impedire l’inizio dei lavori preparatori alla colmata in difetto di un progetto definitivo delle opere, favorevolmente valutato ai fini della VIA.

COMUNICATO STAMPA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI


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