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Brindisi, L'Assindustria scrive al garante del Contribuente sull'applicazione della TARSU



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Brindisi, 26/09/2003

L'Assindustria scrive al garante del Contribuente sull'applicazione della TARSU

Il responsabile fiscale dell'Assindustria di Brindisi, Ercole Farina Valaori, ha predisposto un’istanza al Garante del contribuente riguardo la questione concernente l’applicazione della TARSU dovuta per l’anno 2003 dalle imprese industriali e dai contribuenti in genere
Di seguito il testo integrale
Oggetto: Cartelle di pagamento per la riscossione della Tarsu 2003; profili di (possibile) illegittimità della tassazione e annullamento , in sede di autotutela, degli atti impositivi.
Negli ultimi tempi sono state notificate ai titolari e rappresentanti legali di imprese associate le cartelle di pagamento emesse ai fini della riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta relativamente all’anno 2003.
I contribuenti hanno manifestato subito gravi timori ed ampie riserve sulle pretese avanzate nei loro confronti.
Le perplessità ed i motivi di preoccupazione espressi con immediatezza derivano dagli esiti di una prima, sommaria valutazione dei criteri che gli uffici competenti sembrano aver adottato in sede di applicazione del suddetto tributo.
Gli imprenditori, in particolare, hanno motivo di ritenere – e ciò troverebbe conferma in vari servizi giornalistici di testate locali – che la rilevanza delle somme iscritte a ruolo non dipenda solo da un eccesso oggettivo di tassazione riconducibile alla “voracità” degli enti territoriali, ma anche dalle modalità di determinazione del carico fiscale che contrasterebbero con specifiche disposizioni vigenti.
In concreto, i cennati profili di illegittimità delle cartelle di pagamento sarebbero ravvisabili nella inosservanza delle norme che:
 contemplano il diritto delle aziende industriali di beneficiare delle riduzioni ex art. 59 del d. lgs. 15/11/1993, n. 507 (servizio di raccolta non svolto nelle zone di esercizio dell’attività, o effettuato in violazione della disciplina regolamentare su: distanze e capacità dei contenitori; frequenza della raccolta medesima. Si tratta di casi in cui “la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa …”, fermo restando il fatto che “gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti a utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani …nei contenitori viciniori …”.);
 prevedono, fra l’altro - in rapporto alla futura soppressione della TARSU (che decorrerà dai termini – fissati con il “regime transitorio” ex art. 11, comma 1, del D.P.R. 27/4/1999, n. 158 – “entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa …” istituita con l’art. 49 del d. lgs. 5/2/1997, n. 22, c.d. decreto Ronchi) – il raggiungimento progressivo, nel rispetto dell’articolazione temporale connessa con “i diversi periodi … di vigenza del tributo …”, della menzionata “piena copertura dei costi del servizio di gestione …” e comportano “l’automatica necessità di un graduale aumento del gettito, inteso …” – appunto – “al conseguimento della …” predetta “copertura totale dei costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani …, entro l’ultimo anno di applicazione della tassa …” (cfr., in tal senso, Min. Finanze, circ. n. 25/E del 17/2/2000 e Min. Ambiente, circ. del 7/10/1999).
In conclusione, nella fattispecie de qua, le imprese associate:
1) non avrebbero goduto dell’agevolazione ex art. 59/507;
2) risulterebbero assoggettate, per l’anno in corso, ad un prelievo maggiore di quello consentito sotto un ulteriore profilo.
Se, infatti, l’Amministrazione comunale ha disatteso i criteri di gradualità sopra indicati (prescritti dagli artt. 49/22 e 11/158), una quota parte dell’onere tributario afferente al 2003 costituirebbe, in capo a ciascun destinatario delle cartelle di pagamento, un vero e proprio “indebito”: con la conseguenza che l’importo relativo dovrebbe formare oggetto di sgravio o essere restituito a chi abbia già versato.
Quanto innanzi premesso, la scrivente
C H I E D E
che codesto On.le Garante (nell’ambito delle competenze e nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti) – valutate le considerazioni proposte – accerti se (sussistendo nel caso sottoposto alla sua attenzione le violazioni ipotizzate) siano configurabili abusi di esercizio della potestà impositiva e, ove condivida le argomentazioni formulate, assuma tutte le iniziative necessarie ad eliminare gli eventuali effetti negativi dei provvedimenti contra legem e/o a promuovere l’annullamento, in sede di autotutela, degli atti che abbiano generato un ingiustificato pregiudizio dei contribuenti.

COMUNICATO STAMPA DELL'ASSINDUSTRIA DI BRINDISI

Dalla redazione giornalistica di Puglia Tv


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