Brindisi, 27/10/2005
Rigassificatore: la Capitaneria di Porto risponde al Comune
Nella giornata di ieri il Sindaco di Brindisi, Domenico Mennitti, ha inviato una raccomandata (clicca qui) alla Capitaneria di Porto di Brindisi, alla luce della sentenza emessa dal Consiglio di Stato sulla costruzione di un Rigassificatore in località Capobianco. Quest’oggi è giunta la risposta del Comandante della Capitaneria Angelino Cianci. Di seguito il testo integrale di risposta al Sindaco Mennitti.
Oggetto: Terminale di rigassificazione GNL nel porto di Brindisi. Località Capobianco
Con le note cui si fa prosecuzione questa Capitaneria di Porto, nel riscontrare alcune considerazioni avanzate da codesto Comune con la nota in riferimento sub a), presumeva di aver chiarito in miniera circostanziata i propri ambiti di competenza amministrativa, nel rappresentare che con la Legge 28.01.04 n° 94 (Riordino della legislazione in materia portuale) è stato profondamente mutato il quadro normativo della pianificazione delle aree portuali indicando, nell’Autorità Portuali, l’Ente a cui sono attualmente attribuite le competenze in materia di gestione e tutela delle aree portuali.
Con la medesima nota, infatti, è stata altresì chiarito che le Capitanerie di Porto esercitano, laddove presenti le Autorità Portuali, le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
In tale contesto dì riparto di competenze, questa Capitaneria è intervenuta nella pratica in oggetto emanando quale atto dovuto, le ordinanze di regolamentazione della sicurezza della navigazione marittima nello specchio acqueo di cui trattasi che, in nessun modo attengono profili autorizzativi delle effettuazione dei lavori per la realizzazione di un impianto di rigassificazione, espressi da altri enti/Organismi a ciò predisposti, tra cui l’Autorità Portuale di Brindisi.
Quanto sopra è stato, come noto, ribadito dal TAR di Lecce in occasione dell’impugnativa da parte dalla Brindisi LNG all’ordinanza n° 51/2005 di questa Capitaneria di Porto, nella parte in cui ha espressamente e inconfutabilmente considerato gli atti adottati dalla Capitaneria di Porto “immediatamente riconducibili alla disciplina delle funzioni di polizia e della sicurezza della navigazione.” (Ordinanza n° 894 in data 01 agosto 2005)
Tale determinazione è stata ulteriormente argomenta dal Consiglio di Stato che, come noto, con ordinanza a 4967 del 18 ottobre 2005 ha ritenuto di affermare, proprio in virtù di tale definito profilo di competenze, che “il provvedimento impugnato adottato dalla Capitaneria di Porto di Brindisi è posto nell’esercizio dei soli poteri di tutela e sicurezza della navigazione “ mentre la valutazione stilla sussistenza di elementi incidenti sulla legittimità dell’atto di autorizzazione alla realizzazione dell‘impianto appare esplicazione di una competenza non spettante istituzionalmente alla Capitaneria di Porto”.
Difatti sulla scorta di tale interpretazione, il Consiglio di Stato ha accolto le eccezioni presentate dalla Brindisi LNG annullando l’ordinanza n° 51/2005 di questo Comando, che pur nella sola ottica di disciplina della navigazione nello specchio acqueo
eventualmente interessato da lavori, aveva richiamato le valutazioni negative espresse dall’Autorità Portuale con foglio n° 6890 del 13 luglio 2005, circa la completezza del
progetto dell’opera.
Non è superfluo adesso rammentare, ancora, che la Brindisi LNG opera, attraverso una Associazione Temporanea di Imprese su uno specchio acqueo portuale avuto in concessione dall’Autorità Portuale di Brindisi con pertinente atto amministrativo (concessione) fin dal 2003.
Nonostante quanto sopra, con la nota sub b) codesta Amministrazione ha nuovamente invitato la Scrivente a non consentire l’imminente avvio dei lavori in oggetto,senza alcuna indicazione delle potestà a ciò legittimanti.
Per quanto espresso si invita, quindi, codesto Comune a volersi astenere dal
reiterate minacciose diffide/intimazioni nei confronti di questa Amministrazione affinchè ponga in essere illegittimamente atti amministrativi che, per quanto detto anche dagli organi
giurisdizionali intervenuti, non rientrano nelle prerogative istituzionali di questo comando,
bensì nella prioritaria sfera istituzionale dell’Ente preposto (Autorità Portuale) alla
gestione e tutela, ai sensi della predetta normativa, delle aree marittime interessate dai
lavori, e sollecitato, con la presente ad esprimersi concretamente sulla questione. Diversamente, qualora codesta Civica Amministrazione, fosse a conoscenza di fatti costituenti anche solo ipotesi penalmente rilevanti, è doverosamente invitata ad interessate gli organi a ciò preposti ivi compresa la Scrivente, competente per reati previsti dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali.
Il Comandante Angelino Cianci
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