Brindisi, 08/03/2006
Il Consiglio di Stato dà ragione alla Brindisi LNG
Il Consiglio di Stato ha accolto – con sentenza definitiva - integralmente l’appello presentato
da Brindisi LNG S.p.A., dal Ministero delle Attività Produttive e dal Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio, avverso la sentenza del TAR Puglia, che aveva ordinato alle
amministrazioni firmatarie del decreto di autorizzazione alla costruzione e gestione del
terminale di rigassificazione GNL di provvedere in maniera espressa in ordine all’istanza di
riesame della medesima autorizzazione, presentata dalla Provincia di Brindisi lo scorso 9
Febbraio 2005.
Il Consiglio di Stato ha, invece, ritenuto che non sussista alcun obbligo di provvedere in
ordine alla richiesta presentata dalla Provincia di Brindisi. L’attivazione di un procedimento
di riesame di un provvedimento non impugnato, in relazione al quale siano decorsi i termini
decadenziali di impugnativa, non è, dunque, doverosa.
Non è, infatti, ammissib ile, secondo il Consiglio di Stato che un’amministrazione che, come
la Provincia, abbia partecipato alla Conferenza di Servizi, “possa rimetterne in discussione gli
esiti per ragioni di opportunità o di carattere politico, quali il cambiamento di maggioranza”.
Un simile ripensamento è tanto più inammissibile in quanto non è ipotizzabile rimettere in
discussione un provvedimento divenuto inoppugnabile, peraltro, nel caso un cui sia trascorso
un così rilevante lasso di tempo.
Il dissenso postumo di una pubblica amministrazione non è, pertanto, idoneo a far sorgere un
obbligo di riconvocazione della conferenza, che assumendo un nuovo provvedimento di
decisione, riaprirebbe i termini di impugnazione già spirati.
Una diversa impostazione finirebbe, secondo il supremo collegio per attribuire al dissenso
postumo una rilevanza addirittura maggiore di quella del dissenso che una amministrazione
può manifestare in sede di conferenza e che è superabile con una deliberazione maggioritaria.
Le suesposte considerazioni hanno condotto il Consiglio di Stato ad escludere che la asserita
violazione di diritto comunitario del provvedimento di autorizzazione possa essere qualificata
in termini di nullità e, quindi, eventualmente, disapplicato.
Pertanto, il progetto del terminale di rigassificazione di GNL non può essere considerato un
ostacolo al modello di sviluppo promosso dalle istituzioni locali ma parte integrante di esso.
COMUNICATO STAMPA BRINDISILNG
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