Fasano, 02/03/2007

Trasformazioni edilizie ad Egnazia, Amati sollecita la provincia per annullare i permessi

Amati (Dl) presenta interpellanza su trasformazioni edilizie ad EgnaziaFabiano Amati, in qualità di Consigliere Comunale di Fasano ha inviato una nota al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Brindisi, Dott. Michele Errico, chiedendo . Di seguito il testo integrale del documento:

P r e m e s s o
Con permesso di costruire n. 123 del 9 maggio 2006, rilasciato dal Dirigente della direzione territorio e ambiente del Comune di Fasano alla società Penna Grande s.r.l., si autorizzava la realizzazione di una ristrutturazione di trulli esistenti, di uno stabilimento balneare e di un parcheggio custodito con strutture precarie e l’adagiamento di stuoie.
Tale area risulta inclusa nell’Ambito Territoriale Esteso (ATE) di valore rilevante B (art. 2.01 – punto 1.2 NTA PUTT-Paesaggio) e nell’Ambito Territoriale Distinto (ATD) “Coste ed Aree Litoranee” (art. 3.07 delle NTA del PUTT-Paesaggio, Del. G.R. n. 1748 del 15.12.2000).
In particolare, l’area oggetto degli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica previsti ricade nell’area “litoranea” la quale, in assenza di perimetrazione effettuata mediante Sottopiani o al momento della formazione del PRG, viene individuata dalle NTA del PUTT suddetto in una fascia dalla profondità costante di “metri 100 dal perimetro interno del demanio marittimo” (3.07.2.2). In tale area, le prescrizioni di base di cui all’art. 3.07.04 delle NTA, direttamente vincolanti e prevalenti su tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione, escludono la realizzabilità di parcheggi tra i pochi interventi ammessi (lett.b).
Solo nelle aree annesse, e non è questo il caso, è consentita la realizzazione di un parcheggio (3.07.4.2 lett. e), punto n. 2 delle NTA citate), subordinatamente a varie prescrizioni quali la realizzazione di unità arboree autoctone per ogni posto macchina oltre ad un appropriato dimensionamento del parcheggio in relazione al contesto territoriale.
Nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 28.02.2006 dal Dirigente della Direzione Territorio e Ambiente non vi è alcun riferimento alle norme menzionate.
Inoltre: l’area oggetto dell’intervento è individuata sulla cartografia del PUTT-Paesaggio all’interno dell’ATD “Zone Archeologiche” e ricade direttamente nell’”area di pertinenza” del bene archeologico protetto.
In tale area, ai sensi dell’art. 3.15.4 delle NTA del PUTT-Paesaggio, si applicano innanzitutto le “Direttive di Tutela” di cui all’art. 3.05 – punto 4.1, per cui negli ATE di valore rilevante B, “va evitata ogni alterazione dell’integrità visuale…”, ed è pertanto evidente la compromissione della stessa da parte delle strutture precarie necessarie all’allocazione delle file di parcheggio, le quali andrebbero a formare una barriera tra la strada provinciale e la costa rocciosa sul cui sfondo si percepiscono nitidi i colori del mare.
Ad integrazione delle direttive in discorso, nell’area di pertinenza vanno osservate prescrizioni di base (art. 3.15 – punto 4.1, lett.a) secondo cui non è possibile autorizzare interventi comportanti “ogni trasformazione del sito” ad eccezione delle “attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici e la normale utilizzazione agricola dei terreni”.
E’ prevista la sola realizzazione di infrastrutture a rete fuori terra e in alcuni casi interrate.
Anche in relazione a queste norme non ci sono riferimenti del Dirigente della Direzione Territorio e Ambiente nell’autorizzazione paesaggistica menzionata.
Alla luce di quanto detto il permesso di costruire rilasciato si rivela illegittimo e pertanto sottoponibile al procedimento di annullamento previsto dall’art. 39 del D.P.R. n. 380 del 2001.
V i s t i - l’art. 39 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Annullamento del permesso di costruire da parte della regione);
- l’art. 39 della Legge regionale n. 22 del 2006, con cui sono state delegate alle Provincie le funzioni in materia;
Tutto ciò premesso e visto,
C H I E D E
ricorrendone i presupposti, l’avvio del procedimento di annullamento del permesso di costruire n. 123 del 9 maggio 2006 rilasciato dal Comune di Fasano alla società Penna Grande s.r.l., ordinando il ripristino dello stato dei luoghi.
In via cautelare: si chiede – ai sensi del comma 3° dell’art. 39 del D.P.R. n. 380 del 2001 - l’emissione di un’ordinanza di sospensione, giustificata dalla circostanza che il tempo utile all’accertamento delle violazioni segnalate ed (eventualmente) al completamento dell’intero procedimento di annullamento, consentirebbe la conclusione dei lavori autorizzati con possibile compromissione irreversibile del sito.

Fabiano Amati