Fasano, 01/04/2008

Dispensario farmaceutico affidato legittimamente

Il Tar di Lecce, seconda sezione (Antonio Cavallari, presidente; Tommaso Capitanio e Patrizia Moro, referendari) ha respinto il ricorso del titolare di una farmacia fasanese avverso l’autorizzazione del Comune di Fasano all’apertura del dispensario farmaceutico sulle colline della Selva, rilasciata ad un altro farmacista della città. Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento dei decreti sindacali del luglio 2006 e del giugno 2007 con i quali il sindaco stabiliva l’affidamento della gestione del dispensario farmaceutico silvano ad un farmacista, la cui farmacia era ritenuta più vicina all’ubicazione del dispensario (prevista in Viale Toledo) rispetto a quella del ricorrente. Non solo; nel ricorso si chiedeva il risarcimento del danno ingiusto subito “(...) a causa dell’illegittimo affidamento del dispensario farmaceutico” in favore della farmacia concorrente. Il Comune, quindi, si è costituito in giudizio difeso dal capo dell’Avvocatura dell’Ente, Ottavio Carparelli, le cui tesi sono state accolte dal Tar.
La sentenza del Tribunale amministrativo, infatti, riconosce la legittimità del criterio della vicinanza adottato dal Comune che ha ritenuto ”più vicina la farmacia della controinteressata rispetto a quella dei ricorrenti (...) non già secondo un mero criterio chilometrico, quanto, piuttosto, (...) secondo canoni di logica e ragionevolezza tenendo conto delle caratteristiche effettive e concrete dei percorsi possibili da seguire per raggiungere la farmacia, secondo circostanze di tempo e di luogo, oltre che della loro più o meno facile percorribilità”.
A cosa si riferiscono i magistrati amministrativi?
Al fatto che la strada considerata più vicina dai ricorrenti è rappresentata dalle “Giritoie” (la via vecchia per la Selva, configurata a tornanti), mentre per il Comune è la classica statale “172”, forse un po’ più lunga delle “Giritoie” ma, certamente, più facilmente percorribile.
Infatti: le giritoie “oltre ad essere una strada la cui larghezza della carreggiata non si mantiene costante ed in alcuni tratti è inferiore a mt5 – si legge nella sentenza – ha un percorso molto irregolare con una serie di curve del tipo a tornanti che rende difficoltoso il transito dei veicoli nei due sensi di marcia; inoltre non ha segnaletica stradale orizzontale e pochissima verticale (...) con muri di sostegno (...) abbastanza precari. Durante le piogge estive tale strada funge da compluvio del bacino idrografico collinare circostante rendendo assolutamente pericoloso il transito veicolare in quanto le acque piovane si riversano sulla strada rendendola intransitabile. Altra caratteristica negativa – si legge ancora nella sentenza – che limita la percorribilità delle strada delle Giritoie è rappresentata dall’altissima pericolosità dell’incrocio della stessa con la strada statale 172”.

COMUNICATO STAMPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FASANO