Brindisi, 03/10/2008
Guerra della sabbia: Lecce ricorre al No, la Provincia resiste
La Provincia di Brindisi si costituirà presso il Consiglio di Stato per resistere ai ricorsi in appello del Comune di Lecce e della Regione Puglia contro la sentenza con cui il TAR Puglia di Lecce accolse il ricorso della Provincia di Brindisi per l’annullamento della determinazione del Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio della Regione Puglia del 6.7.2007 di autorizzazione del prelievo di 200.000 metri cubi di sabbia dai fondali di Punta Penne, da area marina cioè antistante litorale brindisino gravemente danneggiato dal fenomeno dell’erosione marina.
Il deposito di sabbia che si vuole ancora poter aggredire è elemento essenziale per l’equilibrio delle azioni di erosione, trasporto e deposito che avvengono sulle spiagge del litorale Torre Guaceto Punta Penne, svolgendo la funzione di barriera naturale all’incremento delle azioni erosive. Per questo mai la Provincia di Brindisi ne consentirà l’utilizzo.
Su ricorso della Provincia, il TAR di Lecce mise in evidenza come il decisivo parere di compatibilità ambientale espresso dalla Regione Puglia mancava “di una puntuale approfondita e pienamente informata considerazione degli effetti, nel breve e nel medio e lungo periodo, dell’intervento di dragaggio, prelevamento e trasporto della sabbia”: un prelevamento di 200.000 metri cubi di sabbia in un’area di 250.000 metri quadrati “avrebbe richiesto lo svolgimento di un’istruttoria della massima completezza e un esame estremamente attento dei relativi esiti e in generale di tutti gli interessi in gioco, condotti entrambi nella piena consapevolezza delle cause, delle dimensioni nonché dei futuri ipotizzabili sviluppi del fenomeno dell’erosione delle spiagge”.
Secondo la sentenza impugnata “a pena di porre in essere interventi di durata limitata e suscettibili di produrre danni pari se non superiori agli eventuali benefici, ogni azione di difesa dei litorali deve essere realizzata con la coscienza di incidere su di una risorsa ormai limitata e per sua natura particolarmente sensibile ad ogni forma di influenza esterna, naturale o umana”.
La nettezza della sentenza, radicata sul merito e non fondata su eccezioni procedurali e cavilli burocratici, non faceva pensare al ricorso in appello, cui si è aggregata la Regione in maniera del tutto inattesa, posto che non si era costituita in primo grado per una espressa volontà politica di distanza rispetto alla autorizzazione dirigenziale.
Si tratta dell’ultimo atto della triste vicenda, un atto invero di pura testimonianza dovuto dal Comune di Lecce alla forte lobby locale, atto però di incomprensibile scelta politica da parte della Regione Puglia, i cui organi politici già nel 2006 avevano invece sospeso per un anno l’atto dirigenziale di autorizzazione.
Si respingono in partenza al mittente le attese quanto stucchevoli e poco onorevoli accuse di campanilismo, agevole capro espiatorio rispetto ad un progetto di assoluta insostenibilità.
COMUNICATO STAMPA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI |