Roma, 12/11/2008

Compensazione dei crediti di imposta: Saccomanno interroga il Min. delle Finanze

Il Sen Michele Saccomanno (Pdl) ha presentao una interrogazione parlamentare al al sig Ministro delle Finanze circa la“compensazione dei crediti di imposta”, di seguito il testo:

Premesso:
che con l’articolo 28/ter del DPR 29.09.1973 n. 602, introdotto dall’articolo 2 comma 13 del dl n. 262/2006, ha fatto ingresso nel nostro ordinamento il pagamento delle cartelle esattoriali mediante compensazione volontaria con i crediti di imposta;
che in sede di erogazione di un rimborso di imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, segnala la cosa all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare;
che la trasmissione avviene per via telematica;
che l’agente della riscossione verifica la presenza dei ruoli ed entro dodici giorni dal ricevimento dell’elenco, riscontrati gli elementi nella propria banca dati rinvia l’elenco all’Agenzia delle entrate;
che contemporaneamente all'invio dell'elenco, Equitalia sospende tutte le procedure di recupero e invia al contribuente una comunicazione di proposta di compensazione, indicando tutti i dati utili all'identificazione dei ruoli e dei rimborsi oggetto della proposta di compensazione;
che la comunicazione deve contenere anche tutte le modalità e la modulistica affinché il contribuente possa aderire alla proposta, i tempi di adesione (60 giorni dalla notifica), l'indicazione che gli interessi e gli aggi di riscossione continueranno a decorrere fino alla data di adesione alla compensazione e l'annotazione che, in mancanza di adesione Il concessionario riprenderà tutte le azioni di recupero della partita;
che entro 5 giorni lavorativi dall'eventuale risposta del contribuente (o, in mancanza di risposta, entro 80 giorni dalla notifica della comunicazione), l'agente della riscossione comunica all'Agenzia l'esito della proposta;
che in caso di esito negativo, o in mancanza di risposta, il concessionario della riscossione revoca la sospensione e riprende tutte le attività previste per il recupero delle somme iscritte a ruolo;
che in caso di esito positivo, l'agente della riscossione provvederà al versamento a proprio favore delle somme di cui il contribuente risulta debitore - fino a concorrenza dell'importo dei rimborsi spettanti - rilasciando quietanza di pagamento al contribuente. Inoltre provvederà a comunicare i dati relativi ai ruoli e alle somme oggetto di compensazione all'Agenzia delle entrate, che avrà cura di erogare al contribuente l'eventuale eccedenza a credito.

Considerato:
che l’Agenzia delle entrate Ufficio di Barletta “Area controllo Team 3”, a seguito di richiesta di compensazione dei crediti di imposta da parte dei contribuenti,e l'Agenzia di Brindisi hanno fatto sapere di non essere nelle condizioni di applicare le norme contenute all’artico 28/ter del DPR 29.09.1973 n. 602, in quanto mancanti di procedura telematica ed in quanto in attesa di comunicazioni a livello centrale a tal proposito;
che l’impossibilità di aderire alle richieste dei contribuenti da parte delle suddette Agenzie provocherà gravi danni e disagi per tutti i contribuenti che attendono da anni il riconoscimento di crediti di imposta.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Senatore della Repubblica interroga il Ministro delle Finanze per sapere se è a conoscenza della grave deficienza denunciata, per l’applicazione delle norme contenute all’artico 28/ter del DPR 29.09.1973 n. 602; e per sapere quali provvedimenti si intendono prendere per rendere immediatamente operativi detti Uffici, onde permettere a tutti i contribuenti di quelle aree, che sono nelle condizioni di farlo, di chiedere la compensazione dei crediti di imposta.

Sen Michele Saccomanno