Brindisi, 12/03/2009

Sentenza di 2° grado My Way: Confconsumatori sulla condanna alla ex Banca 121

Anche la Corte di Appello di Lecce, con una importantissima sentenza, la prima, a quanto consta, a livello nazionale di un Tribunale di 2° grado, ha condannato la ex Banca 121, oggi Banca Monte dei Paschi di Siena, per le modalità con le quali è stato venduto ad un ignaro risparmiatore il prodotto finanziario denominato My Way.

Più in particolare, la Corte di Appello, dopo aver dettagliatamente illustrato le caratteristiche del prodotto finanziario, altamente rischioso per i risparmiatori, ha evidenziato la violazione da parte dell’Istituto di credito dei “principi di correttezza e buona fede che devono obbligatoriamente informare il comportamento dell’intermediario nella conclusione delle operazioni di investimento”. Ed ancora, passaggio fondamentale della sentenza, “nel caso di specie, la violazione dell’obbligo di non compiere operazioni inadeguate rispetto alla posizione dell’investitore è sicuramente grave, tenuto conto dell’interesse e del profilo dell’investitore, che è stato indotto a sottoscrivere un contratto notevolmente penalizzante, non adeguato al suo profilo di rischio, e del conseguente turbamento dell’equilibrio contrattuale.
A tal fine va tenuto conto non solo delle conseguente pregiudizievoli dell’operazione per il risparmiatore, che ha assunto oneri gravosi, ma anche dei riflessi del contratto sull’intero sistema della gestione del risparmio che il TUF intende tutelare”.

Di conseguenza, la Corte di Appello ha dichiarato la risoluzione del contratto e condannato la banca al risarcimento del danno patrimoniale patito dal risparmiatore, pari agli esborsi monetari versati dal risparmiatore in conseguenza dell’operazione.

“La sentenza della Corte di Appello ci riempie di soddisfazione, avendo riconosciuto la bontà delle tesi giuridiche portate avanti dalla Confconsumatori. l’istituto di credito, così come è avvenuto in numerose altre fattispecie, ha violato i primari doveri di informazione, correttezza e trasparenza stabiliti dal Testo Unico dell’Intermediaizone Finanziaria, posto che la Banca ha taciuto sia nella fase della stipula del contratto sia in quella successiva circostanze decisive nell’economia dello stesso che avrebbero permesso al risparmiatore di effettuare una scelta consapevole” afferma l’avv. Emilio Graziuso che ha rappresentato in giudizio il risparmiatore.

Per maggiori informazioni Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi
347 – 0628721
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COMUNICATO STAMPA CONFCONSUMATORI CONFEDERAZIONE GENERALE DEI CONSUMATORI FEDERAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI