Brindisi, 22/12/2004

Rigassificatore, Mennitti: l'Autorità portuale receda dall'accordo con Bnlg

il Sindaco di Brindisi, Domenico Mennitti, ha scritto ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente, delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione Puglia, all'Autorità Portuale, alla Brindisi LNG ed all'ATI sulla vicenda-rigassificatore.
Di seguito il testo integrale del documento inviato.

Come è noto il Consiglio Comunale di Brindisi, con provvedimento n.12 del 9 settembre scorso, ha espresso il proprio contrario pronunciamento circa l’ipotesi di costruzione, nel porto di Brindisi, di un impianto di rigassificazione ad iniziativa della Società L.N.G. S.p.A..
E’ stato, quello richiamato, il primo atto volitivo espresso da questo Comune, non potendosi attribuire similare significato alle risultanze di una pregressa conferenza dei servizi sull’argomento, tenutasi a norma dell’art.8, secondo comma, della legge 340/00, il cui carattere strettamente istruttorio è confermato dalla previsione di un successivo separato provvedimento di concerto e d’intesa, a mente del quinto comma della stessa norma. Non apparirà, peraltro, ozioso rammentare che il Sindaco pro-tempore ebbe a partecipare a detta conferenza privo di qualsiasi mandato e/o direttiva a riguardo da parte degli organi deliberanti dell’Ente.
Si apprende ora dagli organi di stampa dell’avvenuta aggiudicazione del contratto per la realizzazione del terminale di rigassificazione.
In proposito si evidenziano palesi e sostanziali perplessità circa la supposta sussistenza dei requisiti di operatività dell’intervento, in ragione delle quali emerge il compito inalienabile della rappresentanza della comunità locale di tutelare la salute e l’ambiente.
Diversi sono i profili che vengono all’attenzione.
In primo luogo la dichiarata necessità della valutazione di impatto ambientale. Giova rammentare, infatti, che il Dicastero, interpellato in sede di studio di impatto ambientale, si è espresso una volta per l’indiscutibile necessità della VIA e , in epoca immediatamente successiva, per una soluzione diversa.
Inoltre, sull’argomento, si rileva che il 3° comma dell’art.8 citato fa obbligo alla società istante di produrre “contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare” uno studio di impatto ambientale al quale il Ministero dell’Ambiente può far seguire, ove ne siano i presupposti, la concessione di un “nullaosta alla prosecuzione del procedimento”.
A riguardo va, quindi, sottolineato, da un lato il riferimento ad uno strumento - lo studio di impatto ambientale - affatto diverso, per natura e procedura, dalla valutazione di impatto ambientale; dall’altro lato, che il mero studio non può che riguardare il solo progetto preliminare.
Del resto, deve ritenersi privo di ogni fondamento il convincimento che la disposizione in esame, per il suo riferimento ad un istituto diverso, possa aver abrogato tacitamente la cogente normativa generale sulla valutazione di impatto ambientale.
A tutto ciò va aggiunto che, nella circostanza, debba necessariamente ritenersi operante la disposizione di cui all’art.1 della legge n.220 del 1992 (Titolata: interventi per la difesa del mare), il quale sottopone a specifica valutazione di impatto ambientale la costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e sostanze pericolose e la realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle suddette sostanze.
Questa specifica VIA per gli interventi sull’ambiente marino e costiero, attribuita alla competenza del Ministero dell’Ambiente, è rimasta totalmente estranea al procedimento e si coniuga con l’assenza della valutazione di impatto ambientale tout court sul progetto definitivo dell’opera (peraltro a tutt’oggi inesistente).
Vi sono, dunque, severe ragioni per affermare come la salute pubblica e l’assetto infrastrutturale del Porto in connessione con la Città siano stati del tutto ignorati.
Un altro delicato capitolo concerne le determinazioni sulla questione del Consiglio Superiore dei LL.PP.
L’Organo, assumendo ripetutamente l’incompletezza del progetto (in effetti non definitivo), ha richiesto chiarimenti ed integrazioni, che, seppur forniti, non sono mai stati ritenuti pienamente soddisfacenti.
Del resto, anche di recente, con determinazione del 4 ottobre ultimo scorso, il Consiglio Superiore dei LL.PP. si è pronunciato per la “fattibilità tecnica limitatamente alle progettate opere della cosiddetta Fase 1”, ma, subito dopo, ha aggiunto che “gli aspetti tecnici sottesi alla Fase 1 rappresentano solo una parte di un ben più articolato complesso di opere” ed ha ravvisato “la necessità che sia definita la progettazione relativa all’intervento infrastrutturale, nella sua completa articolazione (anche eventualmente a partire da un livello di definizione preliminare) così da rendere piena consapevolezza dei contenuti tecnici ed ambientali e delle interazioni con l’ambito portuale e con il territorio dell’intera area”.
E’ quindi evidente che, così argomentando, il Consiglio Superiore abbia di fatto esclusa la possibilità di dare anche un parziale inizio alle opere.
Va ancora ribadita la centralità della concessione edilizia nell’iter procedimentale, vieppiù per le macroscopiche riserve del Consiglio Superiore dei LL.PP., ma anche per la verifica, che non può certo spettare al controllato, della moltitudine di condizioni e prescrizioni poste da tutte le autorità intervenute nel percorso amministrativo.
Si ribadisce che il provvedimento concessorio non può considerarsi assorbito dall’autorizzazione ministeriale, per la testuale considerazione della inesistenza nella norma eccezionale (art.8 della legge citata), dell’espressa possibilità che questo decreto sia sostitutivo di ogni altro atto di assenso comunque richiesto e denominato.
Questa interpretazione, d’altro canto, è fatta propria anche dalla stessa Società concessionaria che, al punto 3.2 dell’Accordo sostitutivo di concessione demaniale, si è riservata la facoltà di risolvere in ogni momento l’accordo nel caso in cui non avvenga, fra gli altri eventi, il rilascio della “concessione edilizia per la realizzazione delle summenzionate opere, ai sensi della legge 1150/42, della legge n.10/77 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Alla luce di quanto innanzi espresso, si richiede alle Autorità in indirizzo di assumere le necessarie determinazioni per quanto di rispettiva competenza ed, in particolare, all’Autorità Portuale di valutare l’ipotesi del recesso unilaterale dall’Accordo sostitutivo della concessione demaniale marittima ai sensi dell’art.10, punto 10.1 lett.a) e b) dello schema a suo tempo sottoscritto. E’ evidente la non conformità al pubblico interesse della permanenza del rapporto concessorio acclaratasi per l’incertezza sugli ambiti di tutela dei beni primari della salute pubblica e dell’ambiente, per il pronunciamento negativo degli enti esponenziali del territorio, nonché per il sostanziale inadempimento da parte della Società nell’avanzamento del progetto, avendo omesso la richiesta della concessione edilizia per la realizzazione delle opere.
Ad ogni buon conto, si significa che in mancanza di risolutive determinazioni da parte delle Autorità in indirizzo, questo Ente esperirà, in ogni più opportuna sede, le azioni necessarie ad evitare pregiudizi al territorio, all’ambiente e alla salute pubblica.

Il Sindaco
Domenico Mennitti

COMUNICATO STAMPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BRINDISI