Brindisi, 06/06/2005

Rigassificatore, Legambiente: le motivazione del No

Di seguito il comunicato stampa di Legambiente nazionale consegnato a tutti i consiglieri comunali questo pomeriggio all'incontro con il Presidente Vendola.

L’unità di intenti e d’azione fra Comune, Provincia e Regione Puglia, accanto alla costante mobilitazione popolare è la condizione indispensabile per giungere alla revoca del Decreto del 21.12.2003 di autorizzazione alla costruzione del terminal di rigassificazione a Brindisi.
Il Governo sostiene che il procedimento è oramai perfezionato nonostante non si sia conclusa la prima Conferenza di Servizi con l’indicazione delle condizioni prescritte dalla L. n° 340 del 2000, per ottenere assensi, pareri, atti di approvazione sul progetto definitivo, ma soprattutto per l’assenza totale di quest’ultimo.
La realtà è assai diversa da quanto ci vorrebbero propinare.
Con un colpo di mano, infatti, fu chiusa una istruttoria in corso, trasformando pareri provvisori sulla prima fase di esercizio in definitivi, e riferiti a condizioni ben più gravi di esercizio ordinario rispetto a quelle presentate preliminarmente (100 navi da 130-140 Mila tonnellate e 8 Miliardi di metri cubi di metano all’anno).
Inoltre tutta l’istruttoria, per questo le numerose semplificazioni ed agevolazioni, fu legata dal Governo alla presunta strategicità dell’impianto per l’economia nazionale, ma oggi scoprendo gli altarini, sappiamo non essere tale in quanto è altresì prevista per il 2010 la realizzazione di un gas-dotto che porterebbe tutto il necessario per l’approvvigionamento e soddisferebbe l’utilità nazionale senza compromettere il bene ambientale e la sicurezza.
Nessuno ha mai valutato concretamente e fattivamente la compatibilità con le altre attività preesistenti nella zona industriale e portuale ovvero da trasferire in essa. Pensiamo alla ubicazione del deposito di carburante della Marina Militare ed a quella del molo di scarico di GPL per il quale la Autorità portuale, nonostante il parere negativo della Capitaneria di porto ed in violazione delle prescrizioni del D.P.R. 24.06.1998, ha concesso una proroga all’uso del molo di Costa morena per le attività di scarico, una scelta illegittima per la pericolosità di queste e per la assoluta incompatibilità con le altre esistenti, realizzate in quella area a stretto contatto.
Anche per quanto riguarda la colmata dell’area di mare su cui si insedierà l’impianto, rileviamo diverse irregolarità.
Infatti, la sentenza della Corte di Giustizia Europea (sezione VI proc. C/81/96 ) del 18.06.1998 chiarisce che avrebbe dovuto eseguirsi preliminarmente una valutazione di impatto ambientale ordinaria, in quanto trattasi di opera da sottoporsi esclusivamente alla VIA completa, ed a fortori a nostro avviso diventata necessaria dopo la totale variazione del pontile, con approvazione dalla Giunta comunale e dal Comitato portuale l’11.11.2002.
Inoltre, tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi del 15.11.2002 e soprattutto il Direttore Generale del Ministero delle Attività produttive, firmatario del Decreto del 21.01.2003, non erano nelle condizioni di legittimità e titolarità per autorizzare in quella sede l’impianto, per cui è assolutamente motivata la decisione del Comune e della Provincia di Brindisi di revocare il diritto di determinare le scelte di sviluppo del territorio, dichiarando il rigassificatore incompatibile con esse.
Assolutamente motivata sarebbe la richiesta di revoca del Decreto.
Il Presidente della Regione potrebbe dichiarare che mai il procedimento è stato avviato e gestito “d’intesa” con la regione, nonostante questo sia prescritto dal nostro ordinamento giuridico, nel rispetto delle disposizioni in materia di energia fissate con la revisione del titolo V della carta Costituzionale.
Anche l’atto in autotutela del Consiglio Comunale con cui si volesse annullare la deliberazione di Giunta n° 832 del 11.11.2002 sarebbe esperibile, in quanto riguardando tale decisione la variante del piano regolatore del porto e quindi di competenza esclusiva del Consiglio comunale, comunque mai aperta ad osservazioni, opposizioni e pareri come invece l’art. 10 comma 3° della L. n° 340 del 2000 richiede.
Ciò non sarebbe stato consentito dalla firma di una intesa e dalla delibera del Comitato portuale nello stesso 11.11.2002 e dalla chiusura del procedimento autorizzativo nella Conferenza dei servizi del 15.11.2002.
Altro elemento caratterizzante un intervento in autotutela degli Enti territoriali coinvolti, nonché per il loro tramite quello al Prefetto ed alla Procura della Repubblica di Brindisi, riguarderebbe la autorizzazione alla localizzazione dell’impianto di rigassificazione in località Capo Bianco, in una area a stretto contatto con altre realtà industriali, con attività pericolose per la pubblica incolumità e per la gravità dei rischi connessi ad un eventuale incidente rilevante ovvero alla possibilità di attentati.
In particolare l’impianto sorgerebbe in una zona a ridosso dell’esistente poligono militare di Punta della Contessa, tutt’ora in attività, in cui si compiono regolarmente esercitazioni per get e caccia militari nazionali e Nato, provenienti da gran parte delle basi militari dell’Italia meridionale.
Proprio in merito alle attività del poligono, documentabili attraverso la richiesta dei piani di volo e delle attività di addestramento all’ENAV ed all’Aeronautica Militare, ci consta ricordare un episodio verificatosi negli anni 80, quanto un aereo militare in avaria finì per inabissarsi proprio nelle vicinanze di dell’area industriale, a pochi metri dalla riva, putacaso nella zona interessata al costruendo insediamento.
Da qui, attraverso il necessario intervento a tutela della incolumità pubblica, annullare tali concessioni e risalire alla verifica delle autorizzazioni concesse ed alle condizioni che lo hanno permesso, nonché, eventualmente, perseguire ogni violazione di legge o fatti di reato commessi.

COMUNICATO STAMPA LEGAMBIENTE