Brindisi, 03/02/2011
Associazioni: La sentenza del Consiglio di Stato e la “vittoria di Pirro” della Lng
Riferendosi ad una sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato una decisione del TAR Puglia il quale aveva accolto un ricorso della Provincia di Brindisi contro un verbale che restituiva “agli usi legittimi” le aree di Capobianco, modificate per ospitare la realizzazione del rigassificatore, la società Brindisi Lng autrice del progetto di tale impianto ha con una recente nota cantato vittoria ed si è esibita nella seguente affermazione: la decisione del Consiglio di Stato “sancisce un principio di diritto e civiltà giuridica e ci spinge fiduciosi a continuare il nostro percorso finalizzato alla realizzazione del terminale di rigassificazione”.
Facciamo allora parlare i fatti. Il Consiglio di Stato si è limitato a rilevare che l’Amministrazione provinciale non aveva titolo per impugnare la determinazione della conferenza dei servizi formalizzata nell’apposito verbale ed ha precisato testualmente “l’istituto della conferenza di servizi …. è caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della Conferenza (anche se di tipo decisorio), di valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, di valenza esoprocedimentale effettivamente determinativa della fattispecie”. Il Consiglio si è quindi fermato ad osservare che la Provincia non avrebbe dovuto impugnare l’esito della conferenza dei servizi (trattandosi di una attività propedeutica alla decisione finale) ma il conseguente decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio che formalizzava le “determinazioni conclusive delle conferenze dei servizi decisorie relative al sito di bonifica di interesse nazionale di Brindisi del 20/06/2005, del 13/03/2006 e del 19/10/2006”. Decreto questo che invece non era stato impugnato.
È quindi di tutta evidenza che il Consiglio di Stato non ha sancito alcun “un principio di diritto e civiltà giuridica” perché ha rilevato solo un ritenuto errore procedurale che non consentiva di passare all’esame della questione sostanziale esaminata invece dal TAR con un verdetto favorevole alla tesi della Provincia che però è stato travolto dall’errore formale rilevato dal predetto Consiglio. La decisione in questione ancor meno poi “spinge” la Brindisi Lng a portare avanti l’impegno alla costruzione del rigassificatore dal momento che nella citata sentenza non c’è né ci poteva essere traccia di una simile abnormità.
La citata nota della Brindisi Lng utilizza maldestramente la sentenza del Consiglio di Stato ai fini della permanente “campagna persuasiva” che da anni conduce con risultati invero fallimentari e controproducenti. Un altra “vittoria di Pirro” all’insegna del principio che il fine giustifica i mezzi. Operazioni di questo tipo la dicono lunga sulla disinvoltura dei metodi adottati che in certi casi sono stati in passato oggetto di pesanti attenzioni penali.
COMUNICATO A FIRMA CONGIUNTA DI:
Italia Nostra, Legambiente, WWF Brindisi, Fondazione”Dott. Antonio Di Giulio”, Fondazione “Prof. Franco Rubino”, A.I.C.S., ARCI, Acli Ambiente, Forum ambiente salute e sviluppo, Medicina Democratica, Salute Pubblica, Lipu, Comitato per la Tutela dell’Ambiente e della Salute del Cittadino, Comitato cittadino “Mo’ Basta!”, Comitato Brindisi Porta d’Oriente.
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