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Ostuni, Gara per l’Assistenza domiciliare: tutto regolar



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Ostuni, 04/05/2011

Gara per l’Assistenza domiciliare: tutto regolar

Le lamentate rettifiche apportate al bando di gara del servizio Sad e Adi inerenti l’abbassamento “dei requisiti di capacita economica e finanziaria delle società partecipanti dal 60% al 50% dell’importo a base di gara” e l’eliminazione del riferimento specifico al triennio 2007-2008-2009, che hanno suscitato perplessità tali da adombrare nel Sindaco e nel capogruppo dell’UDC di Fasano “delle irregolarità nella procedura della gara” in oggetto e spinto il Consigliere De Stradis a presentare un’interrogazione in merito, sono state interpretate in maniera alquanto errata.
L’art. 41 d.lgs. n.163/2006 e succ int. e mod., l’art.22 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007 n.4 e l’art.9 del Regolamento per i Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale Cisternino-Fasano-Ostuni, consentono all’Amministrazione appaltante di prevedere nel bando di gara la richiesta della capacità economica e finanziaria attraverso una dichiarazione, certificata dai bilanci ( Regolamento Regionale e Regolamento Ambito Territoriale), che riguardi sia il fatturato globale, sia il fatturato di settore oggetto dell’appalto: ma solo la dichiarazione del primo dato è indispensabile, mentre la richiesta del secondo è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione.
Con la rettifica apportata al punto 13.B.1) del bando, non si sono affatto abbassati i requisiti di capacità economica e finanziaria dei partecipanti dal 60% al 50% dell’importo a base di gara – che rimane pari ad € 1.658.240,00-, ma solo la percentuale di fatturato richiesta per i servizi oggetto dell’appalto.
Nel bando relativo alla gara in oggetto, al punto 13.B.1) ai potenziali partecipanti è stata richiesta una dichiarazione “dalla quale risulti il fatturato globale di impresa non inferiore al complessivo importo contrattuale di EURO 1.658.240,00 il cui 60% - poi rettificato 50% - deve essere riferito ai servizi oggetto dell’appalto”. La percentuale del fatturato globale relativa al servizio oggetto dell’appalto è stata richiesta solo al fine di garantire all’Amministrazione che il partecipante avesse svolto tale servizio ed avesse percepito per lo stesso un corrispettivo. La rettifica dal 60% al 50 %, pubblicata in data 11/02/2011 – intervenuta, peraltro, appena due giorni dopo la pubblicazione del bando (08/02/2011) - è stata fatta perchè in precedenti bandi la percentuale massima richiesta non aveva mai superato il 40%, mentre nel bando di che trattasi, per mero errore, era stata fissata una percentuale di gran lunga superiore (60%), tale da apparire manifestamente illogica, irrazionale e, quantomeno arbitraria, essendo detta quantificazione rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, mentre non è stata assolutamente modificata la dimostrazione del fatturato globale pari ad € 1.658.240,00 – dato, come già detto prima, indispensabile.
Il richiesto 60% avrebbe infatti ridotto sensibilmente la platea dei potenziali partecipanti : ciò in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia secondo il quale la stazione appaltante deve richiedere nel bando formalità che corrispondono al comune canone di ragionevolezza in stretta correlazione con l’esigenza di garantire la più ampia partecipazione di operatori. La rettifica apportata collima con il detto orientamento giurisprudenziale ed evita una formalità illogica ed arbitraria che avrebbe potuto costituire fonte di contenzioso e lungaggini nel procedimento della gara.
Essendo il bando stato pubblicato nel febbraio 2011, il triennio immediatamente antecedente la data di pubblicazione del bando non era più il 2007-2008-2009 : con la rettifica, tale indicazione è stata eliminata al fine di non indurre in errore i potenziali partecipanti.
Per concludere, si precisa che le clausole del bando non possono essere più modificate solo dopo che siano scaduti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione (cfr.Cons.St..sez.IV 7/03/2005 n.917): nella specie il bando era stato appena pubblicato; lo stesso, peraltro, a pagina 13 conteneva l’avviso che la Stazione appaltante si riservava la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni inerenti la gara e relativi la necessità di integrare, modificare, revocare, sospendere il bando.

COMUNICATO STAMPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OSTUNI






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