Brindisi, 24/05/2011
Albano (Pd) sul danno erariale da "mancata costituzione in giudizio"
"Debiti fuori bilancio e danno erariale" è l'oggetto dell'interrogazione consigliare presentata da Vincenzo Albano (PD) al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale ed al Collegio dei Revisori del Comune di Brindisi. Ne pubblichiamo integralmente il testo:
Il comando dei vigili urbani di Brindisi, in risposta alla nostra interrogazione del 31 gennaio scorso ( iscritta al protocollo n. 6204 del 4.2.2011) ha evidenziato “le gravi situazioni di soccombenza processuale e giurisdizionale (?) in cui il comune si trova correntemente per l’assenza di costituzione in giudizio”.
Ma ha anche riferito, tra l’altro, “ il ripetuto danno patrimoniale per la pubblica Amministrazione causato dal giungere presso il Comando … di decine e decine di atti di precetto e/o pignoramenti, mai opposti ed effetto di sentenze ex verbali al codice della strada”.
In pratica accade, che in moltissimi giudizi di opposizione ai verbali redatti dalla polizia municipale proposti dai cittadini, il nostro comune è risultato contumace, non si è costituito in giudizio per difendere le proprie ragioni, con la conseguenza di indebolire la propria posizione processuale, che inevitabilmente si ripercuote sull’esito del processo.
Una conferma di quanto andiamo affermando da anni sulla gestione quantomeno approssimativa di questo tipo di contenzioso giudiziario, che genera in continuazione debiti fuori bilancio e situazioni di danno erariale, con grave spreco di denaro pubblico, che, per responsabilità interna alla pubblica amministrazione, sono state completamente sottratte al controllo del consiglio comunale e a quella della Corte dei Conti.
Bisogna infatti puntualizzare che, con riferimento alla liquidazione delle spese di soccombenza dell’ente, i sottoscritti ritengono, come già riferito in una precedente interrogazione del 2008, si tratti di debiti fuori bilancio da gestire in quanto tali, nelle forme previste dal Testo Unico degli Enti Locali, come peraltro più volte confermato dalle sezioni regionali della Corte dei Conti della Campania, Lombardia, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, solo per citarne qualcuna.
Ma è anche utile rammentare che la pubblica amministrazione ha ben 120 giorni , di gran lunga superiore a quello concesso ai privati, peraltro decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, per poter onorare i debiti derivanti dalla soccombenza nel giudizio e ciò senza che , nelle more di detto termine, debba temere atti di precetto e/o azioni esecutive dalla controparte.
Pur tuttavia non si comprende come, a dispetto di tale lungo termine, ancorché ci sia la disponibilità delle somme, la liquidazione non venga effettuata nei termini da parte della P.M., dando adito alla notifica di atti di precetto e di pignoramento, con conseguente pesante aggravio di costi per le casse comunali, che costituiscono sicura ipotesi di danno erariale, ma anche di rilevanti responsabilità nella gestione e nel controllo da parte della pubblica amministrazione.
Va evidenziato rilevato altresì che per tutti questi anni, nonostante le sollecitazioni,non solo non si è posto rimedio a questo spreco, ma si è anche consumata una grave omissione, sottraendo al consiglio comunale ed alla corte dei conti il potere di controllo su queste spese, che sicuramente limita ingiustificatamente la funzione che la legge assegna a questi organi.
Per quanto sopra, le chiediamo ancora una volta
• il numero delle cause, distinte per anni, a cominciare dal 2006, in cui il comune è risultato soccombente, in quanto di esse è rimasto contumace, le relative spese di giudizio e quelle successive di precetto e di pignoramento;
• I motivi per i quali, pur in presenza della formale richiesta del 2 settembre 2008, non sono mai stati portati a conoscenza del consiglio comunale per l’eventuale riconoscimento, i debiti fuori bilancio originati dalle spese di soccombenza, di precetto e di pignoramento;
• se e quando intende finalmente attivare le procedure di riconoscibilità del consiglio comunale dei debiti fuori bilancio originati da questo tipo di sentenze;
• se ritiene ravvisabili responsabilità per i maggiori costi sopportati dal comune per gli atti di precetto e di pignoramento che configurano situazioni certe di danno erariale;
• se ritiene di sottoporre all’attenzione della corte dei conti, come prescrive la legge 289/2002, questi debiti fuori bilancio, le situazioni di danno erariale e le eventuali risultanze dei suoi accertamenti e/o considerazioni .
COMUNICATO STAMPA VINCENZO ALBANO (PARTITO DEMOCRATICO)
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